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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31851/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso su richiesta di un istituto di credito per il pagamento di somme dovute in forza di un mutuo ipotecario concesso a una società poi fallita, garantito da fideiussioni prestate da alcuni soggetti. Gli opponenti hanno contestato, in primo grado, la decadenza del creditore dall'azione verso i fideiussori ex art. 1957 c.c., la violazione della disciplina fallimentare e l'inefficacia del decreto nei confronti del fallimento; uno degli opponenti ha inoltre sollevato eccezioni sulla rappresentanza processuale della banca che aveva promosso il monitorio. Il tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di rappresentanza processuale e revocato il decreto. In appello, proposto dalla società cessionaria del credito, il giudice di secondo grado ha invece rigettato l'opposizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione del contraddittorio per mancata integrazione nei confronti del dante causa della cessionaria; insussistenza della prova della cessione del credito; difetto di rappresentanza processuale della cessionaria; difetto di poteri rappresentativi dei soggetti che avevano sottoscritto la procura per il ricorso monitorio; errata esclusione dell'eccezione di inefficacia della deroga all'art. 1957 c.c. e della tutela del consumatore; illegittima condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il quarto e il sesto motivo, ha ritenuto infondato il terzo e il quinto motivo, e ha considerato assorbito il settimo. In particolare ha affermato che la censura sulla mancata integrazione del contraddittorio non mostrava un concreto pregiudizio al diritto di difesa; che la prova della cessione in blocco dei crediti bancari poteva essere desunta dall'avviso in Gazzetta Ufficiale e che la doglianza mirava in realtà a rivalutare il merito; che la procura conferita al funzionario della cessionaria includeva anche poteri sostanziali di conciliare e transigere, sufficienti a legittimare la rappresentanza sostanziale e processuale; che i soggetti che avevano sottoscritto la procura della banca originaria disponevano di adeguati poteri rappresentativi sulla base delle procure agli atti; che non vi era violazione del contraddittorio sulla questione della tutela del consumatore, essendo pacifico che il debitore principale fosse una società, sicché la disciplina consumeristica non si applicava ai fideiussori; ha quindi confermato la condanna alle spese e disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    La dedotta violazione del contraddittorio è inammissibile se non si indica il concreto pregiudizio difensivo subito dalla parte ricorrente.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla successione a titolo particolare nel diritto controverso e alla censura sulla cessione del credito.

  • art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993

    Nelle cessioni in blocco di crediti bancari, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, nei limiti dell'accertamento di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla prova della cessione e sulla legittimazione processuale è respinta perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 77 c.p.c.

    La rappresentanza processuale della società richiede il potere di rappresentanza sostanziale sul rapporto; può essere conferita anche a soggetti preposti a settori o sedi dell'impresa con poteri adeguati.

  • art. 2384 c.c.

    Il potere di rappresentanza della società può essere attribuito dagli amministratori a soggetti che gestiscano settori o rami dell'impresa, con rilevanza anche sostanziale oltre che processuale.

  • art. 115 c.p.c.

    Il ricorrente lo invoca per censurare il travisamento delle prove, ma la Corte rileva che la doglianza attiene in realtà alla valutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente insieme all'art. 115 c.p.c., senza che emerga un vero errore di percezione del contenuto documentale.

  • art. 1957 c.c.

    L'eccezione di inefficacia della clausola di deroga è infondata: nel caso di fideiussione prestata a garanzia di obbligazioni di una società, non si applica la tutela consumeristica al garante che non sia consumatore.

  • art. 1469 bis c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la vessatorietà della deroga all'art. 1957 c.c.; la Corte non accoglie tale prospettazione.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue la soccombenza della parte ricorrente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 93 l.fall.

    Richiamato nelle difese di merito in relazione all'ammissione al passivo del fallimento del debitore principale.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    L'obbligo di contraddittorio su questioni rilevate d'ufficio riguarda le questioni di fatto o miste, non le pure questioni di diritto.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione apparente integra nullità della sentenza solo quando il difetto sia radicale e immediatamente percepibile dal testo della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro per le censure di violazione e falsa applicazione di legge, respinte o dichiarate inammissibili nei singoli motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La motivazione solo apparente o mancante è denunciabile come nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera rivalutazione delle prove o delle deduzioni difensive.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità è respinta perché i motivi risultano comprensibili.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel sesto motivo, respinto in quanto non vi è stata pronuncia ultra o extra petita ma applicazione di una regola giuridica sulla non estensibilità della tutela consumeristica.

Massime di principio

  • È inammissibile la censura per violazione processuale che non alleghi un concreto pregiudizio al diritto di difesa della parte ricorrente; la tutela in cassazione non riguarda l'astratta regolarità del processo, ma l'eliminazione dell'effettivo danno difensivo subito.
  • Nel ricorso per cassazione il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non sono deducibili sotto tale profilo le contestazioni sulle deduzioni difensive, sugli elementi istruttori o sulla mera valutazione delle prove.
  • La motivazione è denunciabile come nullità solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente o affetta da irriducibile contraddittorietà, cioè quando non consenta di comprendere le ragioni della decisione.
  • Nelle cessioni in blocco di crediti bancari ex art. 58 T.U.B., l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario, purché la descrizione per categorie consenta l'identificazione dei rapporti ceduti.
  • La rappresentanza processuale di una società è valida quando risulta conferito al soggetto che sottoscrive la procura anche un potere sostanziale di gestione e definizione del rapporto controverso, come il potere di conciliare o transigere; non è necessario l'uso formale della qualifica di institore se i poteri sostanziali emergono dagli atti.
  • La tutela del consumatore non si estende al fideiussore quando il debitore principale garantito sia una società e la controversia non presenti una posizione soggettiva di consumo in capo al garante.
  • L'obbligo del giudice di attivare il contraddittorio su questioni rilevate d'ufficio riguarda soprattutto questioni di fatto o miste di fatto e diritto che richiedano nuove allegazioni o prove, non le mere qualificazioni giuridiche di fatti già acquisiti.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniTitolo esecutivoMutuo
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziarioFamiglia
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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