Cassazione Civile, Ordinanza n. 37345/2021 del 29/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente impugnava tre avvisi di accertamento parziali ICI relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, emessi dal Comune di Roma per maggior imposta, sanzioni e interessi su immobili di sua proprietà. In primo grado l’impugnazione era stata accolta solo in parte, limitatamente al versamento effettuato dalla figlia su un immobile ritenuto dalla contribuente sua abitazione principale; per il resto il ricorso era stato respinto, compresa la pretesa di esenzione per il 2009. In appello la CTR confermava. Il ricorrente censurava la sentenza deducendo violazione della disciplina ICI e del regolamento comunale, sostenendo: 1) che gli immobili concessi in uso gratuito al coniuge e alla figlia dovessero essere considerati esenti come prime case; 2) che per l’immobile della figlia l’agevolazione dovesse valere anche per gli anni 2008-2009 e che la figlia, iscritta all’AIRE, avesse titolo a beneficiare del regime agevolato; 3) che per l’immobile in cui egli aveva trasferito la residenza dal 13 maggio 2009 l’esenzione non dovesse essere limitata agli otto mesi residui dell’anno, ma spettare per l’intero periodo d’imposta 2009. La Cassazione ha ritenuto infondate tutte le censure, richiamando la natura tassativa e di stretta interpretazione delle agevolazioni fiscali, la necessità che l’immobile agevolato sia effettivamente adibito ad abitazione principale con residenza anagrafica e uso effettivo, e la rilevanza mensile del tributo ai fini del rapporto pro rata temporis dell’esenzione.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso, confermando la sentenza della CTR che aveva già confermato la legittimità degli avvisi di accertamento ICI per le annualità 2007, 2008 e 2009, salvo quanto già riconosciuto nei precedenti gradi. Ha ritenuto non spettante l’agevolazione per l’immobile concesso alla figlia, perché la stessa viveva e lavorava altrove e non risiedeva stabilmente nell’immobile romano; ha escluso inoltre che dal 2009 potesse continuare l’agevolazione per l’uso gratuito al coniuge; infine ha confermato che, in caso di trasferimento di residenza avvenuto in corso d’anno, l’esenzione va riconosciuta solo per i mesi in cui sussistono i requisiti dell’abitazione principale. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con anche l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
norma agevolativa di stretta interpretazione; non consente applicazioni estensive oltre le ipotesi tassative previste
art. 3, comma 1, D.Lgs. 504/1992
richiamato dal ricorrente come base dell’esenzione ICI per abitazione principale
art. 13 Regolamento ICI Comune di Roma
Delibera c.c. 142 del 21.12.2002
invocato dal ricorrente per sostenere l’agevolazione e la possibilità di pagamento da parte di terzi
art. 8, comma 2, D.Lgs. 504/1992
la Corte richiama la disposizione come riferimento specifico per la detrazione applicabile agli immobili dei residenti all’estero, non estendibile ad altri fini
art. 1, comma 4-ter, D.L. 16/1993
rinvia alla disciplina delle detrazioni di cui all’art. 8, comma 2, D.Lgs. 504/1992 e non ad altre agevolazioni
art. 14 preleggi
le norme fiscali agevolative, essendo speciali e derogatorie, non possono essere applicate analogicamente né estensivamente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
rubrica del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato supplementare in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali in materia ICI/IMU hanno natura speciale e derogatoria e, perciò, sono di stretta interpretazione: non possono essere applicate per analogia o per estensione oltre i casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento applicabile.
- Ai fini dell’agevolazione per abitazione principale è necessario il concorso effettivo di residenza anagrafica e uso stabile dell’immobile come dimora principale del soggetto che invoca il beneficio.
- Quando il tributo ha base di calcolo mensile e il requisito agevolativo sopravviene o cessa nel corso dell’anno, l’esenzione va riconosciuta solo per i mesi in cui il requisito sussiste.
- Le disposizioni che rinviano a specifiche agevolazioni o detrazioni fiscali non possono essere utilizzate per fondare benefici diversi da quelli espressamente richiamati dal legislatore.
- In sede di legittimità, la censura per violazione di legge non consente di superare l’accertamento in fatto del giudice di merito quando questo sia coerente e sorretto da una corretta applicazione dei criteri legali sull’abitazione principale.
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