Cassazione Civile, Ordinanza n. 00334/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite origina da una procedura esecutiva immobiliare avviata nei confronti di un debitore, nell'ambito della quale il debitore aveva chiesto la conversione del pignoramento. Il giudice dell'esecuzione aveva determinato le somme da versare e, secondo la creditrice intervenuta, aveva escluso illegittimamente il suo credito e aveva poi dichiarato l'estinzione della procedura ritenendo abbandonata l'istanza, nonostante la sua opposizione. La creditrice aveva quindi impugnato il provvedimento lamentando: 1) la violazione dell'art. 82 disp. att. c.p.c., perché l'udienza fissata per la verifica della conversione sarebbe stata differita in cancelleria senza adeguato preavviso ai difensori; 2) la violazione degli artt. 630, 617 e 618 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto estranea al petitum la doglianza relativa alla mancata trattazione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., pur pendente nel corso della procedura.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso, perché ha ritenuto l'impugnazione tardiva. Ha osservato che la sentenza d'appello era stata pubblicata il 21 maggio 2018 e che il ricorso per cassazione era stato consegnato per la notifica oltre il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis. Ha inoltre ribadito che, per il giudizio di reclamo avverso l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo e per gli incidenti di esecuzione che sfociano in decisione con sentenza, non opera la sospensione feriale dei termini. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La ricorrente lo invocava per sostenere che l'udienza di verifica della conversione fosse stata anticipata senza preavviso ai difensori; la Corte di cassazione non si pronuncia nel merito di tale censura perché dichiara il ricorso tardivo.
Richiamato quale norma relativa alla conversione del pignoramento e alla determinazione delle somme da versare.
Richiamato per l'opposizione agli atti esecutivi; la Corte d'appello aveva ritenuto inammissibile la censura sul punto perché estranea al petitum del giudizio deciso.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate nel trattamento dell'opposizione agli atti esecutivi.
Indicato come rimedio avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo, con reclamo definito con sentenza appellabile.
Applicato nel testo come termine semestrale di decadenza per il ricorso per cassazione, decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
Richiamato per l'intervento in sostituzione della cessionaria del credito nel giudizio di legittimità.
Esclusa la sua applicazione, perché la sospensione feriale non opera per la natura della controversia esecutiva e per gli incidenti di esecuzione decisi con sentenza.
Richiamato come disposizione eccezionale che esclude la sospensione feriale per taluni procedimenti, estesa dalla giurisprudenza agli incidenti di esecuzione.
art. 92 ord. giud.
Richiamato in combinazione con l'art. 3 L. 742/1969 quale base normativa dell'esclusione della sospensione feriale nei procedimenti indicati dalla giurisprudenza.
Richiamato per l'applicazione ratione temporis della modifica dell'art. 327 c.p.c. al termine semestrale nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge.
Richiamato quale norma che ha sostituito il termine annuale con quello semestrale di decadenza per il ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso la sentenza che definisce il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo è soggetto al termine di cui all'art. 327 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis; se proposto oltre tale termine è inammissibile.
- Nel contenzioso esecutivo e negli incidenti di esecuzione che sono decisi con sentenza, non opera la sospensione feriale dei termini processuali, in ragione della disciplina speciale richiamata dalla giurisprudenza di legittimità.
- Quando il giudizio di legittimità è dichiarato inammissibile per tardività, la Corte non entra nel merito delle censure relative alla correttezza dell'operato del giudice dell'esecuzione o della Corte territoriale.
- Il rimedio avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo è il reclamo ex art. 630 c.p.c., la cui decisione è impugnabile con i mezzi ordinari previsti per la sentenza resa sul reclamo.
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