Cassazione Civile, Ordinanza n. 18835/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce dalla pubblicazione, su una rivista, di un articolo ritenuto dall’attore diffamatorio nei suoi confronti. In primo grado era stata accolta la domanda risarcitoria; la Corte d’appello, quale giudice del rinvio dopo una precedente cassazione, ha invece rigettato la domanda ritenendo che l’articolo fosse stato pubblicato nell’esercizio legittimo del diritto di cronaca e di critica, in presenza di interesse pubblico, verità putativa dei fatti e continenza espressiva. Il ricorrente principale ha impugnato la sentenza del rinvio con tre motivi: 1) violazione degli artt. 652 e 654 c.p.p. e vizio motivazionale, sostenendo che il giudice civile avrebbe illegittimamente fondato la decisione sulle risultanze del processo penale di assoluzione dell’autrice dell’articolo, in violazione dell’autonomia tra giudizio civile e penale; 2) violazione degli artt. 2 e 21 Cost., della legge sulla stampa e della legge professionale giornalistica, oltre a vizi motivazionali, per avere la Corte d’appello erroneamente escluso il carattere diffamatorio delle espressioni e riconosciuto la scriminante del diritto di cronaca, nonostante l’asserita mancanza di verità, interesse pubblico e continenza; 3) violazione degli artt. 91 e 385 c.p.c. e vizio motivazionale, per la condanna alle spese del giudizio di legittimità nonostante la controparte fosse rimasta soccombente in cassazione. Le controparti hanno resistito e proposto ricorso incidentale, con due motivi, lamentando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso che esse avessero provato il pagamento, in favore dell’attore, di quanto da loro corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, rigettando così la domanda di restituzione delle somme versate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondati i motivi relativi sia all’asserita utilizzazione vincolante del processo penale sia alla negata applicazione della scriminante del diritto di cronaca, e ha confermato anche la condanna alle spese di legittimità, applicando il criterio della soccombenza complessiva nel giudizio di rinvio. Ha invece accolto il ricorso incidentale, ritenendo provato documentalmente l’avvenuto pagamento eseguito dalle controparti in forza della sentenza di primo grado; per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata sul punto e, decidendo nel merito, ha condannato il ricorrente principale alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado. Le spese del giudizio sono state poste a carico del ricorrente principale e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sentenza penale di assoluzione non ha efficacia vincolante nel giudizio civile quando ricorrano le condizioni indicate dalla precedente decisione di legittimità richiamata.
Nel successivo giudizio civile il giudice non è vincolato dal giudicato penale nei confronti di chi non abbia partecipato al giudizio penale; può però autonomamente valutare il materiale probatorio acquisito nel processo penale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Non è più consentita la censura della motivazione solo perché ritenuta illogica; è deducibile soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 2 Cost.
Richiamato insieme all’art. 21 Cost. a sostegno della dedotta lesione di diritti della persona per effetto della pubblicazione.
art. 21 Cost.
Richiamato a proposito del bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione.
Richiamata come parametro in tema di diffamazione a mezzo stampa e limiti dell’attività giornalistica.
Richiamata come parametro dei doveri e dei limiti del giornalista nell’esercizio dell’attività informativa.
Le spese seguono la soccombenza complessiva del processo, anche nel giudizio di rinvio.
Il giudice del rinvio, investito anche delle spese del giudizio di legittimità, può regolare le spese in base all’esito finale della lite.
Invocato per contestare la valutazione della prova documentale del pagamento; la Corte ne ha ritenuto infondata la censura.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dimostrasse il pagamento.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito dopo la cassazione sul punto accolto.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
La Corte ha ritenuto corretta l’allegazione documentale richiamata nel ricorso incidentale ai fini della prova del pagamento.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
È stata attestata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente principale.
Massime di principio
- Nel giudizio civile successivo a un processo penale, la sentenza penale di assoluzione non ha efficacia vincolante nei confronti del danneggiato che, pur potendo costituirsi parte civile, abbia scelto di non farlo e abbia introdotto tempestivamente l’azione risarcitoria davanti al giudice civile.
- Anche quando non vi sia vincolo derivante dal giudicato penale, il giudice civile può utilizzare e valutare autonomamente gli elementi istruttori acquisiti nel processo penale.
- In materia di diffamazione a mezzo stampa, la verifica della sussistenza di interesse pubblico, verità anche putativa e continenza dell’esposizione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo nei limiti dell’omesso esame di fatti decisivi o della manifesta violazione dei canoni giuridici di valutazione.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente più di censurare la mera illogicità della motivazione, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
- Nel giudizio di rinvio, le spese vanno regolate secondo la soccombenza complessiva dell’intero processo e non in base all’esito dei singoli gradi; il giudice può quindi porre le spese di legittimità a carico della parte che risulti globalmente soccombente, anche se vittoriosa in cassazione.
- Se la documentazione prodotta dimostra l’avvenuto pagamento di somme eseguito in forza di una sentenza poi riformata o cassata sul punto, la Corte può cassare la decisione che abbia negato la restituzione e decidere direttamente nel merito, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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