Cassazione Penale, Ordinanza n. 04918/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione e/o cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità. Nel ricorso per cassazione deduceva violazione di legge, lamentando che la sentenza impugnata avesse ritenuto non specifici i motivi di appello relativi alla richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e, in subordine, al riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. La censura, tuttavia, veniva formulata in modo generico, senza riprodurre nel ricorso i motivi di appello asseritamente specifici e senza indicare puntualmente le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a fondamento delle richieste.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo fosse aspecifico, perché fondato su deduzioni generiche e su un richiamo solo assertivo ai motivi di appello, senza una precisa indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto devolute al giudice del gravame. Ha inoltre osservato che la difesa tendeva a contrapporre una diversa valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Disposizione incriminatrice posta a base della condanna nei precedenti gradi di giudizio, riferita a fatti di lieve entità in materia di stupefacenti.
Invocato dalla difesa come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la relativa doglianza è stata ritenuta non specificamente dedotta.
Invocato in via subordinata come circostanza attenuante per speciale tenuità del danno o del lucro; la censura sul punto è stata ritenuta generica.
Norma applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Richiamato quale base della facoltà di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici: non è sufficiente un mero richiamo per relationem ai motivi di appello, occorrendo l'indicazione puntuale dei punti di fatto e delle questioni di diritto devoluti al giudice di legittimità.
- La deduzione di omessa motivazione o di violazione di legge è inammissibile quando si risolve nella riproposizione di valutazioni di merito alternative a quelle compiute dai giudici di merito.
- Le richieste di proscioglimento ex art. 131-bis c.p. e di riconoscimento di attenuanti devono essere sorrette, in sede di impugnazione, da argomentazioni concrete e circostanziate, non da affermazioni generiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove ne ricorrano i presupposti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, anche in misura superiore al minimo edittale nei limiti indicati dalla legge.
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