Cassazione Penale, Sentenza n. 14562/2023 del 05/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione composto da tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla contestazione della recidiva reiterata infraquinquennale (art. 99 c.p.), contestando la valutazione dei precedenti penali e la loro non omogeneità e risalenza temporale; (2) violazione di legge in relazione agli artt. 609, comma 2, e 129 c.p.p. per avere la Corte territoriale confermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n.159/2011 nonostante, secondo la difesa, al momento del fatto il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione non fosse divenuto definitivo; (3) questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 d.lgs. n.159/2011 per contrasto con gli artt. 25 e 27 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha respinto il terzo motivo (questione costituzionale), richiamando la decisione della Corte Costituzionale n.211/2022 che ha dichiarato non fondate le censure su art.73. Ha altresì dichiarato manifestamente infondato il primo motivo relativo alla recidiva, confermando la valutazione di merito che aveva ritenuto rilevante la biografia criminale e l'atteggiamento dell'imputato. Ha invece accolto il secondo motivo: il fatto contestato con riferimento al capo b) (art.73 d.lgs. n.159/2011, guida senza patente in presenza di misura di prevenzione definitiva) è stato annullato senza rinvio per insussistenza perché, al momento del fatto (14/04/2019), la misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno è divenuta definitiva solo il 2/10/2020. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente al capo b) e la pena relativa (mesi due di reclusione) è stata eliminata ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l).
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La norma punisce la guida senza patente quando il conducente è sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale: la definitività del provvedimento al momento della condotta è requisito essenziale per la punibilità.
Contestato come capo a); utilizzato nei giudizi di merito nella valutazione complessiva della pericolosità sociale dell'imputato e nel calcolo del trattamento sanzionatorio.
Riferito dalla difesa in relazione alla recidiva; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito circa l'aumento della pericolosità sociale, ritenendo non decisiva la diversa natura o la risalenza dei precedenti nel caso concreto.
Norma processuale invocata per la formulazione dei motivi di ricorso per violazione di legge (lett. b) ed e)).
art. 609, comma 2, e art. 129 c.p.p.
Richiamati nel secondo motivo per censurare profili procedurali relativi alla valutazione della definitività del provvedimento di prevenzione; la Corte ha però accolto il rilievo concreto riguardante la non definitività al momento del fatto.
art. 25 e art. 27 Cost.
Richiamati nella questione di legittimità costituzionale dell'art.73; la Corte ha richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale che ha ritenuto infondate le censure.
Decisione Corte Costituzionale n. 211/2022
«le misure di prevenzione personale, sia se applicate dall'Autorità amministrativa, sia se adottate dall'Autorità Giudiziaria, presuppongono la riconducibilità della persona a una delle categorie di destinatari previste dal Codice antimafia, l'attualità della pericolosità sociale del destinatario della misura e la pericolosità sociale effettiva della persona per la sicurezza pubblica»
La Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità sollevate sull'art.73 e ha chiarito i presupposti delle misure di prevenzione; ciò ha reso infondato il motivo costituzionale proposto nel ricorso.
Richiamato in relazione agli aumenti applicati al piano sanzionatorio dalla Corte d'appello nella motivazione del calcolo della pena complessiva.
art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.
Norma che ha permesso alla Cassazione di eliminare la pena relativa al capo b) senza rinvio, poiché non è necessaria alcuna valutazione discrezionale integrativa.
Massime di principio
- L'art.73 d.lgs. n.159/2011 richiede che la misura di prevenzione sia divenuta definitiva al momento della condotta per integrare il reato: se la misura non è definitiva, la fattispecie non sussiste.
- Le valutazioni sulla recidiva e sulla pericolosità sociale rientrano ampiamente nel sindacato di merito; per ottenere l'annullamento bisogna dimostrare con precisione la contraddittorietà o l'illogicità della motivazione dei giudici di merito.
- Le questioni di costituzionalità relative all'art.73 sono, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n.211/2022, difficilmente prospettabili con successo.
- Quando la Cassazione accerta l'insussistenza di un fatto per un capo specifico e non è necessaria alcuna nuova valutazione discrezionale, può annullare la condanna e eliminare la pena relativa senza rinviare il processo al giudice di merito.
- In ricorso per cassazione, i motivi procedurali (es. mancata definitività di un provvedimento) possono essere decisivi se documentabili con gli atti contenuti nel fascicolo processuale.
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