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Sentenza

Sentenza n. 1818/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento di Ammonimento nr. -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Arezzo il -OMISSIS- u.s., e notificato ai sigg.ri -OMISSIS---OMISSIS- in data -OMISSIS- u.s. per mezzo del Commissariato P.S. di Montevarchi (AR), nei confronti della minore -OMISSIS- -OMISSIS-con il quale viene ammonita “a tenere una condotta conforme alla Legge e ad astenersi dal porre in essere ogni tipo di azione e/o di comportamento persecutorio, diretto o indiretto, che possa ingenerare nella minore -OMISSIS- -OMISSIS-un concreto timore per la sua incolumità fisica e psichica”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600772

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ammonimento del Questore di Arezzo rivolto a una minore, nonché verbale di contestazione ai genitori della sanzione amministrativa per omessa sorveglianza o inosservanza degli obblighi educativi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori esercenti responsabilità)

Prevale il privato

La controversia

I genitori hanno impugnato, per la figlia minore e anche in proprio rispetto alla contestazione della sanzione, l’ammonimento adottato ai sensi dell’art. 5, commi 5-7, d.l. 123/2023 e il verbale relativo alla sanzione prevista dal comma 8. L’ammonimento si fondava su due episodi ascritti alla minore: l’isolamento e le risatine durante gli allenamenti di pallavolo e un’espressione ingiuriosa che sarebbe stata pronunciata durante una festa di quartiere nella terza settimana di maggio 2025. I ricorrenti hanno dedotto violazione dell’art. 3 l. 241/1990, ingiustizia manifesta, carenza di motivazione, falsità dei presupposti, difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti; hanno inoltre denunciato violazione dell’art. 8 d.l. 11/2009 e della l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost. e lesione del diritto di difesa. In particolare, hanno contestato che l’autorità avesse accertato autonomamente i fatti e considerato le deduzioni difensive. La contestazione della sanzione ai genitori riguardava invece la mancata sorveglianza o l’inadempimento degli obblighi educativi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa sulla contestazione della sanzione pecuniaria ai genitori: si tratta di una sanzione applicata secondo la l. 689/1981, relativa a una posizione di diritto soggettivo e fondata su potere vincolato; gli effetti sostanziali e processuali del ricorso sono conservati se la causa viene riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Quanto all’ammonimento, il Collegio ha deciso senza considerare la documentazione depositata tardivamente dall’Avvocatura, a fronte dell’opposizione dei ricorrenti. Ha quindi accolto le censure, ritenute connesse, e annullato l’atto: i due episodi attribuiti alla minore non erano sostenuti da riscontri istruttori; l’episodio della festa era descritto genericamente e senza individuazione dei presenti, mentre le informazioni rese da una persona della squadra smentivano i presunti comportamenti vessatori durante gli allenamenti. La Questura si era limitata a recepire la ricostruzione dell’istanza di ammonimento, senza un’autonoma e obiettiva verifica dei fatti, e il generico richiamo all’esame delle memorie non dimostrava che le deduzioni difensive fossero state effettivamente considerate e confutate. Le spese sono state compensate per la particolare complessità della materia.

Norme richiamate

  • art. 5, commi 5-7, d.l. 123/2023, conv. in l. 159/2023

    Nel caso di specie, i due comportamenti vessatori specificamente imputati alla minore e richiamati nell’atto impugnato (alla vicenda sono, infatti, estranei gli altri e più gravi comportamenti vessatori posti in essere da altri minori dopo il trasferimento della controinteressata) risultano essere del tutto sforniti di prova e si esauriscono nel mero richiamo delle argomentazioni contenute nell’istanza di ammonimento;

    L’ammonimento previsto dalla disciplina richiamata richiede un accertamento autonomo e riscontri dei fatti attribuiti al destinatario; non è sufficiente riprodurre la ricostruzione contenuta nell’istanza.

  • art. 8, commi 1-2, d.l. 11/2009, conv. in l. 38/2009

    Per quello che riguarda i doveri procedimentali, la decisione sopra richiamata ha poi confermato la necessità, da un lato, che l’istruttoria sia condotta nel rispetto delle previsioni in materia di partecipazione del soggetto interessato e, dall’altro, che l’istruttoria svolta dal Questore costituisca espressione di una valutazione autonoma dei fatti che non può esaurirsi nel semplice richiamo dell’istanza di ammonimento

    La disciplina dell’ammonimento richiede partecipazione procedimentale e valutazione autonoma dei fatti da parte del Questore; il richiamo alla sola istanza non soddisfa tali doveri.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il generico riferimento alla valutazione delle “memorie difensive” dell’interessata non può poi valere a surrogare la chiara violazione del principio di partecipazione, non recando l’atto alcuna confutazione (e neanche il generico esame) delle argomentazioni articolate nel procedimento;

    Per un provvedimento di ammonimento, il richiamo generico alle memorie non basta: l’atto deve rendere riconoscibile che gli elementi difensivi siano stati considerati e deve esplicitare perché non incidano sulla decisione.

  • l. 689/1981

    Un’ormai pacifica giurisprudenza ha, infatti affermato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo con riferimento agli atti di contestazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689, trattandosi di situazione giuridica che “presenta la natura di diritto soggettivo…(ed in cui) l’attività sanzionatoria dell’Amministrazione non è espressione di discrezionalità, ma di potere vincolato, disciplinato da precisi presupposti normativi”

    Le controversie sugli atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative disciplinate dalla l. 689/1981 appartengono al giudice ordinario, poiché riguardano diritti soggettivi e l’esercizio di un potere vincolato.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Con riferimento alla parte di domanda oggetto di declaratoria di difetto di giurisdizione, restano poi salvi, in virtù dell’art. 11, 2° comma del c.p.a., gli effetti sostanziali e processuali del ricorso, qualora il processo venga riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, gli effetti sostanziali e processuali della domanda sono conservati se il processo è riproposto davanti al giudice indicato entro tre mesi dal passaggio in giudicato.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Con ordinanza 28 aprile 2026, n. 242, la Sezione procedeva alla contestazione ex art. 73, 3° comma c.p.a. del possibile difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O. per quello che riguarda l’impugnazione del verbale di contestazione della sanzione amministrativa

    La questione di giurisdizione sulla domanda relativa alla sanzione è stata sottoposta alle parti nel corso del giudizio prima della decisione.

Massime di principio

  • L’ammonimento per condotte persecutorie non può fondarsi sulla mera riproduzione dell’istanza della persona richiedente: il Questore deve svolgere un’istruttoria autonoma e obiettiva, cercare riscontri agli episodi contestati e valutare le prove disponibili.
  • La celerità del procedimento di ammonimento non elimina l’obbligo di partecipazione dell’interessato né quello di considerare le sue deduzioni; il richiamo generico alle memorie difensive non è sufficiente quando il provvedimento non dà conto del loro esame e delle ragioni della loro eventuale irrilevanza.
  • Il controllo giurisdizionale sull’ammonimento comprende la verifica della sufficienza delle indagini, della compatibilità della ricostruzione dei fatti con gli elementi raccolti e della fondatezza dei presupposti dell’intervento.
  • Le controversie sugli atti di contestazione e irrogazione di sanzioni amministrative soggette alla l. 689/1981 spettano al giudice ordinario, quando la sanzione discende da potere vincolato e incide su una posizione di diritto soggettivo.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoGiurisdizione e riparto
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneRiparto di giurisdizione

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