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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27024/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un soggetto mutuatario aveva stipulato nel 2003 un contratto di mutuo fondiario con un istituto di credito, poi estinto. In primo grado aveva chiesto, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la declaratoria di nullità della clausola relativa a interessi e spese, sostenendo che gli interessi moratori pattuiti fossero usurari, e la condanna della banca alla restituzione di una somma pari a euro 30.780,98, oltre interessi e spese di mediazione e di lite. Il Tribunale aveva respinto le domande. In appello, il mutuatario aveva censurato la motivazione del rigetto, insistendo sul fatto che il tasso di mora fosse superiore al tasso soglia e contestando anche la decisione sulle spese. La Corte d'appello aveva rilevato che il tasso moratorio pattuito superava effettivamente la soglia usuraria, ma aveva comunque escluso il diritto alla restituzione perché gli interessi di mora non erano mai stati concretamente corrisposti, essendo il contratto stato eseguito regolarmente. Con il ricorso per cassazione, il mutuatario denunciava la violazione o falsa applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., sostenendo che la presenza di un tasso moratorio usurario dovesse determinare la gratuità del mutuo e quindi la non debenza di tutti gli interessi, sia corrispettivi sia moratori, anche se le due pattuizioni erano autonome.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite richiamato e confermato, l'usurarietà degli interessi moratori non comporta la gratuità dell'intero mutuo né l'eliminazione degli interessi corrispettivi validamente pattuiti. La sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c. colpisce la clausola moratoria usuraria, ma non travolge gli interessi corrispettivi leciti, che restano dovuti in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. Pertanto, una volta accertato che il tasso di mora supera la soglia, il debitore non deve il tasso usurario pattuito, ma continua a essere tenuto agli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come base del procedimento introdotto in primo grado con ricorso sommario di cognizione

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    l'usurarietà degli interessi moratori determina l'inapplicabilità della clausola usuraria, ma non la gratuità dell'intero mutuo né l'eliminazione degli interessi corrispettivi leciti

  • art. 1224, comma 1, c.c.

    in caso di mora, il creditore ha diritto agli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti, se quelli moratori sono colpiti da usurarietà

  • art. 1375 c.c.

    richiamato per escludere soluzioni che premerebbero indebitamente il debitore inadempiente e contrasterebbero con la buona fede

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento della statuizione sull'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Nel contratto di mutuo, la pattuizione di un tasso moratorio usurario non determina automaticamente la gratuità dell'intero finanziamento, ma colpisce la sola clausola relativa agli interessi di mora.
  • Accertata l'usurarietà degli interessi moratori, questi non sono dovuti nella misura pattuita, ma il credito del finanziatore resta regolato dall'art. 1224, comma 1, c.c., con applicazione degli interessi corrispettivi leciti come parametro sostitutivo.
  • La nullità o inefficacia della clausola moratoria usuraria non travolge le pattuizioni sugli interessi corrispettivi, se autonome e validamente convenute.
  • L'interpretazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. deve evitare esiti che avvantaggino ingiustificatamente il debitore inadempiente e che conducano all'azzeramento del costo del denaro in assenza di base legale.

Come è indicizzato

MaterieMutuoInadempimento
RamiBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiNullitàBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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