Sentenza del 15/11/2016 n. 94 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Avviso di accertamento II.DD. e IVA - Valenza indagini bancarie ai fini dell'accertamento del reddito imponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa presunzione derivante dai movimenti bancari è stata ritenuta utilizzabile dall'Amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento. Il contribuente, non fornendo una prova contraria adeguata sulla natura delle movimentazioni o sulla loro contabilizzazione, non ha superato la presunzione. L'accertamento è quindi risultato confermato, nei limiti indicati dalla decisione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la valenza probatoria delle indagini bancarie nell'accertamento del reddito imponibile. Secondo la sentenza, i movimenti risultanti dai conti correnti bancari sono considerati ricavi, sia quando consistono in operazioni attive sia quando consistono in operazioni passive; queste ultime non possono essere automaticamente qualificate come costi deducibili. Tali risultanze costituiscono presunzioni semplici idonee a fondare l'accertamento e determinano l'inversione dell'onere della prova: spetta al contribuente dimostrare che le somme sono state contabilizzate oppure che non hanno concorso alla formazione dell'imponibile.
Norme richiamate
Art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
I dati e gli elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti [...] sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41.
I movimenti bancari possono essere utilizzati per presumere l'esistenza di ricavi o compensi non dichiarati, salvo che il contribuente dimostri specificamente la loro irrilevanza reddituale o la loro contabilizzazione.
Art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In materia IVA, i dati risultanti dai conti bancari possono essere utilizzati dall'Amministrazione per rettificare la dichiarazione, secondo un meccanismo presuntivo analogo a quello previsto per le imposte sui redditi.
Le risultanze delle indagini bancarie sono considerate presunzioni semplici e, secondo il principio richiamato nella sentenza, possono operare anche senza una valutazione aggiuntiva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ferma restando la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.
Massime di principio
- In presenza di movimenti bancari non adeguatamente giustificati, l'Amministrazione finanziaria può presumere che si tratti di ricavi o compensi imponibili.
- I versamenti e i prelevamenti non possono essere automaticamente qualificati come costi o spese deducibili: la loro rilevanza deve essere dimostrata dal contribuente con documentazione concreta e coerente.
- L'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare, per ciascuna movimentazione contestata, che l'importo è stato contabilizzato oppure che non costituisce reddito imponibile.
- Una spiegazione generica della provenienza delle somme o della loro destinazione normalmente non è sufficiente; occorre collegare ogni operazione a documenti, scritture contabili e causali verificabili.
- La regolare tenuta della contabilità non esclude automaticamente la presunzione bancaria: è necessario dimostrare la corrispondenza tra i dati bancari e quelli dichiarati.
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