Sentenza del 15/11/2016 n. 1992 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Rimborsi e sgravi - Rimborso dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione di terreni, in seguito a rinuncia alla rivalutazione - Istanza di rimborso nei termini di cui all'art. 38, comma 1, D.p.r. 29.09.1973, n. 602.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto il diritto al rimborso dell'imposta sostitutiva versata per la rivalutazione dei terreni, purché l'istanza sia stata presentata entro 48 mesi dal pagamento, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973. La rinuncia successiva alla rivalutazione non impedisce il rimborso, ma il contribuente deve rispettare il termine di decadenza previsto dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il diritto del contribuente a ottenere il rimborso dell'imposta sostitutiva pagata per la rivalutazione di terreni quando, in seguito, abbia rinunciato alla rivalutazione. Il rimborso è subordinato alla presentazione dell'istanza entro il termine decadenziale di 48 mesi dal versamento dell'imposta.
Norme richiamate
Art. 38, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Termine di 48 mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso delle somme versate in eccesso o non dovute.
La norma stabilisce un termine decadenziale di 48 mesi decorrente dal versamento dell'imposta, entro il quale deve essere presentata la richiesta di rimborso.
Massime di principio
- La rinuncia a una rivalutazione fiscale già effettuata può determinare il diritto alla restituzione dell'imposta sostitutiva pagata, se il presupposto dell'imposizione viene meno.
- Il diritto al rimborso non è esercitabile indefinitamente: l'istanza deve essere presentata entro 48 mesi dal versamento, pena la decadenza.
- In situazioni analoghe occorre verificare la data esatta del pagamento dell'imposta e calcolare da quella data il termine per la richiesta di rimborso.
- Il rimborso deve essere richiesto con un'apposita istanza all'Amministrazione finanziaria; la mera rinuncia alla rivalutazione non determina automaticamente la restituzione delle somme.
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