Sentenza del 15/11/2016 n. 1295 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Catasto - stabilimenti balneari - precarietà - obbligo di accatastamento -non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha contestato la variazione dell'accatastamento proposta con procedura DOCFA, con cui l'Ufficio aveva modificato la categoria da D/8, con rendita di Euro 16.342,00, a D/6, con rendita di Euro 23.829,00. In via principale ha sostenuto che lo stabilimento balneare non fosse soggetto ad accatastamento, poiché composto da strutture prive di opere in muratura o di stabile infissione al suolo, installate soltanto durante la stagione balneare e obbligatoriamente rimosse al termine della stessa. In subordine aveva chiesto il classamento nella categoria C/5. L'Ufficio ha difeso la sufficienza della motivazione dell'atto e la correttezza della procedura.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto preliminare e decisiva la questione dell'obbligo di accatastamento. Esaminati gli atti, ha accertato che le strutture dello stabilimento erano installate dal 1° maggio al 30 settembre, dovevano essere rimosse al termine della stagione e non erano stabilmente ancorate al suolo. Ha quindi riconosciuto una precarietà sia materiale sia temporale e ha escluso l'obbligo di accatastamento. Sono state conseguentemente assorbite le ulteriori questioni relative alla categoria catastale, alla rendita e alla motivazione dell'atto. L'appello della contribuente è stato accolto, quello dell'Ufficio rigettato, con condanna dell'Amministrazione al pagamento di Euro 1.000,00 complessivi per le spese dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Circolare congiunta Agenzia del Demanio, Agenzia del Territorio e Ministero dei Trasporti del 4 marzo 2008
Ha individuato tre tipologie di opere soggette ad accatastamento: costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato o misto; costruzioni in muratura ordinaria con pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato; strutture prefabbricate su piattaforma in cemento armato incernierate o affogate con calcestruzzo al basamento.
L'obbligo di accatastamento è collegato alle caratteristiche costruttive e al grado di stabile incorporazione delle opere al suolo. Gli stabilimenti costituiti esclusivamente da strutture precarie e facilmente rimovibili non sono soggetti ad accatastamento.
Cassazione, ordinanza n. 263/16, richiamata anche come n. 263/13 nel principio riportato
La sentenza richiama l'orientamento secondo cui gli stabilimenti balneari costituiti da strutture precarie e di facile rimozione non sono sottoposti all'obbligo di accatastamento.
La precarietà rilevante non è soltanto materiale, ma può essere anche temporale: l'installazione stagionale e l'obbligo di rimozione al termine della stagione costituiscono elementi idonei a escludere l'accatastamento, in assenza di opere fisse stabilmente ancorate al suolo.
Massime di principio
- Per stabilire se una struttura balneare debba essere accatastata occorre verificare concretamente se sia stabilmente incorporata al suolo oppure facilmente rimovibile.
- La precarietà può essere sia strutturale, quando mancano fondazioni o ancoraggi permanenti, sia temporale, quando la struttura viene installata solo per la stagione e deve essere rimossa periodicamente.
- L'assenza di opere fisse e l'obbligo amministrativo di rimozione al termine della stagione balneare sono indici rilevanti per escludere l'obbligo di accatastamento.
- Se viene escluso l'obbligo di accatastamento, diventano generalmente irrilevanti le contestazioni sulla categoria catastale, sulla rendita e sulla motivazione dell'atto di classamento.
- La valutazione deve essere concreta e documentata: strutture in muratura, piattaforme in cemento armato, fondazioni o ancoraggi permanenti possono invece far sorgere l'obbligo di accatastamento.
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