Sentenza del 15/11/2016 n. 2006 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Determinazione dell'imposta - Spese di sponsorizzazione nei limiti previsti dall'art. 90, comma 8, legge27.12.2002, n. 289 - Deducibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità ai fini IRES delle spese sostenute per sponsorizzare una società o associazione sportiva dilettantistica rientrante nei soggetti indicati dall'art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'Amministrazione finanziaria contestava, in sostanza, l'inerenza e la natura pubblicitaria dei costi. Il contribuente sosteneva invece che, entro il limite annuo di 200.000 euro e in presenza dei requisiti soggettivi previsti dalla norma, operasse una presunzione legale di inerenza e di qualificazione come spesa di pubblicità, senza necessità di dimostrare uno specifico incremento dei ricavi.
La decisione
La deducibilità è stata riconosciuta. L'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 introduce una presunzione legale secondo cui le spese di sponsorizzazione sostenute entro il limite di 200.000 euro in favore dei soggetti qualificati sono inerenti e costituiscono spese di pubblicità. Non è quindi richiesta la prova di un rapporto diretto con una specifica componente positiva di reddito: è sufficiente che il costo sia collegato, anche indirettamente, all'attività d'impresa e sia potenzialmente idoneo a produrre utilità o ricavi.
Norme richiamate
Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Nei limiti di importo annuo di 200.000 euro, il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e degli altri soggetti indicati dalla norma costituisce spesa di pubblicità.
La disposizione stabilisce una presunzione legale di inerenza e di natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni effettuate entro il limite di 200.000 euro, quando il beneficiario possiede i requisiti previsti dalla legge. Non sono necessarie ulteriori indagini sull'effettivo ritorno commerciale o sulla riconducibilità del costo a uno specifico ricavo.
Principio generale di inerenza dei costi ai fini delle imposte sui redditi
La deducibilità non richiede che il costo produca una determinata e immediata componente positiva di reddito. È sufficiente un collegamento, anche ampio o indiretto, con l'attività d'impresa e la potenziale idoneità del costo a contribuire alla produzione di utili.
Massime di principio
- Le spese di sponsorizzazione entro 200.000 euro possono essere dedotte quando il beneficiario rientra tra i soggetti espressamente indicati dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002.
- In presenza dei requisiti normativi, opera una presunzione legale: l'Amministrazione non può contestare la deducibilità soltanto perché non è dimostrato un incremento specifico, immediato o direttamente misurabile dei ricavi.
- È comunque necessario verificare il limite quantitativo, la qualificazione del beneficiario, l'effettività della sponsorizzazione e la documentazione del pagamento e delle prestazioni pubblicitarie.
- La presunzione non copre automaticamente spese superiori al limite di 200.000 euro o operazioni prive dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma; per tali costi resta necessaria la prova ordinaria dell'inerenza e della natura pubblicitaria.
- Il principio generale applicabile è che un costo può essere inerente anche senza produrre un ricavo specifico, purché sia ragionevolmente collegato all'attività economica e potenzialmente idoneo a promuoverla.
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