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Sentenza

Sentenza del 15/11/2016 n. 2006 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Determinazione dell'imposta - Spese di sponsorizzazione nei limiti previsti dall'art. 90, comma 8, legge27.12.2002, n. 289 - Deducibilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità ai fini IRES delle spese sostenute per sponsorizzare una società o associazione sportiva dilettantistica rientrante nei soggetti indicati dall'art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'Amministrazione finanziaria contestava, in sostanza, l'inerenza e la natura pubblicitaria dei costi. Il contribuente sosteneva invece che, entro il limite annuo di 200.000 euro e in presenza dei requisiti soggettivi previsti dalla norma, operasse una presunzione legale di inerenza e di qualificazione come spesa di pubblicità, senza necessità di dimostrare uno specifico incremento dei ricavi.

La decisione

La deducibilità è stata riconosciuta. L'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 introduce una presunzione legale secondo cui le spese di sponsorizzazione sostenute entro il limite di 200.000 euro in favore dei soggetti qualificati sono inerenti e costituiscono spese di pubblicità. Non è quindi richiesta la prova di un rapporto diretto con una specifica componente positiva di reddito: è sufficiente che il costo sia collegato, anche indirettamente, all'attività d'impresa e sia potenzialmente idoneo a produrre utilità o ricavi.

Norme richiamate

  • Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289

    Nei limiti di importo annuo di 200.000 euro, il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e degli altri soggetti indicati dalla norma costituisce spesa di pubblicità.

    La disposizione stabilisce una presunzione legale di inerenza e di natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni effettuate entro il limite di 200.000 euro, quando il beneficiario possiede i requisiti previsti dalla legge. Non sono necessarie ulteriori indagini sull'effettivo ritorno commerciale o sulla riconducibilità del costo a uno specifico ricavo.

  • Principio generale di inerenza dei costi ai fini delle imposte sui redditi

    La deducibilità non richiede che il costo produca una determinata e immediata componente positiva di reddito. È sufficiente un collegamento, anche ampio o indiretto, con l'attività d'impresa e la potenziale idoneità del costo a contribuire alla produzione di utili.

Massime di principio

  • Le spese di sponsorizzazione entro 200.000 euro possono essere dedotte quando il beneficiario rientra tra i soggetti espressamente indicati dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002.
  • In presenza dei requisiti normativi, opera una presunzione legale: l'Amministrazione non può contestare la deducibilità soltanto perché non è dimostrato un incremento specifico, immediato o direttamente misurabile dei ricavi.
  • È comunque necessario verificare il limite quantitativo, la qualificazione del beneficiario, l'effettività della sponsorizzazione e la documentazione del pagamento e delle prestazioni pubblicitarie.
  • La presunzione non copre automaticamente spese superiori al limite di 200.000 euro o operazioni prive dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma; per tali costi resta necessaria la prova ordinaria dell'inerenza e della natura pubblicitaria.
  • Il principio generale applicabile è che un costo può essere inerente anche senza produrre un ricavo specifico, purché sia ragionevolmente collegato all'attività economica e potenzialmente idoneo a promuoverla.

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