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Sentenza

Sentenza del 15/11/2016 n. 343 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni 2005 e 2006, sostenendo che l'Ufficio non fosse legittimato a svolgere indagini finanziarie nei suoi confronti né a fondare l'accertamento esclusivamente sui dati bancari. Ha inoltre invocato la sentenza della Corte di cassazione n. 23852/2009, secondo cui la mera disponibilità di conti correnti non consente di qualificare come lavoratore autonomo un soggetto dipendente. La ricorrente ha contestato anche l'omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla questione principale e ha esaminato le singole somme versate sul conto corrente.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittime le indagini finanziarie e ha chiarito che l'Ufficio non aveva qualificato la contribuente come lavoratrice autonoma, ma aveva accertato la mancata tassazione IRPEF delle somme ricevute dalla stessa e dedotte dal reddito del padre. Le somme, corrisposte nell'ambito di un piano di inserimento professionale, sono state considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e quindi imponibili. La ricorrente è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del grado, liquidate in 250 euro.

Norme richiamate

  • Articolo 32 del D.P.R. 600/1973

    La norma è stata ritenuta idonea a fondare l'utilizzo delle indagini finanziarie da parte dell'Amministrazione finanziaria, anche nei confronti di una persona fisica lavoratrice dipendente, quando dai dati acquisiti emerga materia imponibile non dichiarata.

  • Articoli 38, 39, 40 e 41 del D.P.R. 600/1973

    L'Agenzia delle Entrate li ha richiamati come basi normative degli accertamenti sui redditi delle persone fisiche e delle relative modalità di determinazione del reddito imponibile.

  • Articolo 50, comma 1, lettera c), del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”

    Le somme percepite per finalità di studio o addestramento professionale sono state qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e assoggettate a IRPEF, anche se corrisposte dal genitore e previamente dedotte dal reddito di quest'ultimo.

  • Sentenza della Corte di cassazione n. 23852/2009

    La sentenza non impedisce in assoluto le indagini bancarie nei confronti di un lavoratore dipendente; impedisce soltanto di attribuirgli, sulla sola base della disponibilità di conti correnti, la qualifica di lavoratore autonomo. Nel caso esaminato, l'accertamento riguardava invece somme specificamente individuate e non dichiarate.

Massime di principio

  • Le indagini finanziarie possono essere utilizzate anche nei confronti di lavoratori dipendenti o di altri soggetti privati, se sono finalizzate a individuare somme imponibili non dichiarate; non sono riservate ai soli lavoratori autonomi.
  • La mera disponibilità di un conto corrente non basta, da sola, a qualificare il titolare come lavoratore autonomo o a imputargli automaticamente redditi professionali. Occorre un collegamento concreto tra i movimenti bancari e una specifica fattispecie imponibile.
  • Le somme ricevute come borse, premi, sussidi o emolumenti per studio o addestramento professionale possono essere imponibili anche quando provengono da un familiare, se rientrano nella previsione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
  • Quando l'Amministrazione individua una somma specifica percepita dal contribuente e non dichiarata, la contestazione non si fonda necessariamente su una presunzione generica derivante dai soli movimenti bancari, ma sull'accertamento dell'effettiva origine e natura reddituale della somma.
  • In caso di contestazione di movimenti bancari, il contribuente deve fornire una spiegazione documentata e coerente dell'origine delle somme e della loro eventuale irrilevanza fiscale.

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