Cassazione Civile, Ordinanza n. 20430/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un'azienda sanitaria pubblica aveva impugnato la valutazione della propria performance individuale relativa al 2017, deducendo la violazione del regolamento aziendale e degli accordi sindacali. In particolare contestava l'omessa compilazione della sezione A della scheda di valutazione sugli obiettivi individuali e, quanto alla sezione B sulle competenze professionali e generali, lamentava mancanza di previa informazione, valutazioni parziali, assenza di colloquio preventivo, carenza di motivazione e utilizzo di parametri mai illustrati prima. Chiedeva l'accertamento dell'illegittimità della valutazione, il suo annullamento e una nuova valutazione. In cassazione ha proposto due motivi: con il secondo denunciava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che un accordo integrativo aziendale del 2017 prevedeva che il punteggio della scheda di Area B determinasse automaticamente la quota di incentivo individuale; con il primo denunciava violazione dell'art. 100 c.p.c. e degli artt. 2 ss. del d.lgs. n. 150/2009, assumendo che esistesse comunque un interesse ad agire alla regolare valutazione della performance anche a prescindere dagli effetti economici o di carriera, quale tutela dell'interesse morale del dipendente al riconoscimento del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché il ricorrente non aveva indicato in quale sede processuale fosse stato prodotto il documento richiamato, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e del correlato onere di specifica indicazione e produzione del documento in cassazione. Ha poi esaminato il primo motivo e ha confermato, con parziale correzione della motivazione della Corte d'appello, che mancava interesse ad agire quanto agli effetti patrimoniali e di carriera, poiché il ricorrente aveva già ottenuto l'incentivo 2017, non erano in corso o programmate progressioni o incarichi e le valutazioni future sarebbero state regolate da nuova normativa. Ha però precisato che un interesse ad agire poteva astrattamente sussistere rispetto all'interesse morale alla rivalutazione della prestazione, ma ha escluso che l'ordinamento riconosca, nel sistema delle valutazioni della performance disciplinato dal d.lgs. n. 150/2009, un diritto soggettivo alla revisione migliorativa della valutazione per il solo soddisfacimento dell'autostima o del riconoscimento personale. Ne è derivato il rigetto integrale del ricorso, con condanna alle spese e ai conseguenti oneri ex DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
L'interesse ad agire va valutato in relazione all'utilità concreta e giuridicamente apprezzabile del provvedimento richiesto rispetto alla lesione dedotta; non basta un interesse astratto o meramente morale quando la disciplina non attribuisce una situazione giuridica tutelata.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto storico risulti dagli atti di causa e che il ricorso indichi specificamente dove il documento o fatto sia stato prodotto e come sia stato dedotto.
La censura di violazione di legge è stata ritenuta infondata perché, nel sistema della valutazione della performance, non esiste un diritto tutelabile alla mera rivalutazione migliorativa in assenza di effetti concreti riconosciuti dall'ordinamento.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del motivo, con l'indicazione della loro sede processuale e della loro produzione.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il documento richiamato nel ricorso deve essere anche prodotto in sede di legittimità, se posto a fondamento della censura.
art. 3, comma 5, d.lgs. n. 150/2009
La valutazione della performance rileva sul piano retributivo per l'erogazione di trattamenti legati alla performance e per progressioni economiche, nonché sul piano giuridico per l'attribuzione di incarichi di responsabilità.
art. 3, comma 5-bis, d.lgs. n. 150/2009
È richiamato come disciplina delle valutazioni negative, ma nel caso concreto la questione riguardava valutazioni positive, sicché tale norma non era direttamente pertinente alla fattispecie decisa.
artt. 2 ss. d.lgs. n. 150/2009
Il sistema di valutazione della performance è strumentale a effetti concreti favorevoli, economici o di carriera, e non tutela un autonomo interesse morale alla revisione migliorativa della valutazione.
artt. 20 ss. d.lgs. n. 150/2009
I premi previsti dal sistema di valutazione sono collegati agli esiti della performance e alle utilità concrete che ne derivano.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte ha corretto parzialmente la motivazione della sentenza impugnata pur confermando il rigetto del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo fondato su un documento è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove quel documento sia stato prodotto nei gradi di merito e non ne assicura la produzione in legittimità.
- L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. deve essere concreto e riferito all'utilità giuridica del provvedimento richiesto rispetto alla lesione dedotta; non può fondarsi su un mero interesse morale se l'ordinamento non attribuisce a tale interesse una tutela autonoma.
- Nel sistema di valutazione della performance del pubblico impiego contrattualizzato, la tutela giuridica è collegata agli effetti previsti dalla disciplina di settore, cioè benefici economici, progressioni e incarichi, non alla mera aspirazione del dipendente a una valutazione più lusinghiera.
- Una valutazione positiva già produttiva degli incentivi previsti e non incidente su procedure di carriera attuali o imminenti non giustifica, di regola, un'azione di annullamento finalizzata soltanto alla rivalutazione migliorativa per ragioni di prestigio personale.
- La verifica dell'interesse ad agire è distinta dall'accertamento del diritto sostanziale: il primo guarda all'utilità del rimedio giudiziale, il secondo alla fondatezza della pretesa nel merito.
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