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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46299/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione per mera apparenza della motivazione e violazione degli artt. 125, comma 3, c.p.p. e 35-bis, comma 5, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Il ricorrente censura che il Magistrato di sorveglianza, pur affermando di disporre l'ottemperanza dell'ordinanza del 12 dicembre 2023 (che aveva fissato il costo delle fotocopie tra 5 e 7 centesimi a pagina), ha ordinarie la restituzione delle somme solo dal 12 dicembre 2023 fino a febbraio 2024, omettendo di disporre il rimborso per il periodo antecedente (dal 21 giugno 2023) senza motivare tale esclusione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento del 12 dicembre 2023 fosse definitivo e che il Magistrato di sorveglianza, in sede di ottemperanza, abbia fornito motivazione congrua e non apparente per limitare la restituzione alle somme eccedenti percepite dal momento del provvedimento (12/12/2023) fino a febbraio 2024, essendo emerso che solo dal marzo 2024 l'Amministrazione aveva applicato correttamente la tariffa di 7 centesimi. La Corte ha spiegato che l'ordinanza del 12/12/2023 delinea il prezzo di mercato "tra i 5 e i 7 centesimi" come parametro applicabile dal momento della decisione in avanti e non necessariamente retroattivamente; inoltre ha ricordato che il giudizio di ottemperanza non può introdurre domande nuove o rimettere in discussione il contenuto delle statuizioni già decise. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione: la Corte valuta che non sussiste la mancanza o la mera apparenza della motivazione sul punto decisivo contestato.

  • art. 35-bis Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Regola il procedimento di ottemperanza. La Corte sottolinea che tale procedimento è funzionale al giudizio di cognizione, non può accogliere domande nuove e il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (comma 8).

  • art. 35-ter Ord. pen.

    Richiamato per distinguere il caso: il rimedio risarcitorio previsto dall'art. 35-ter (per violazioni dell'art. 3 CEDU) riguarda importi riferiti al tempo pregresso di ingiusta detenzione; la Corte osserva che tale principio non è automaticamente applicabile alla determinazione tariffaria delle fotocopie.

  • d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Reg. Ord. pen.)

    Citate le disposizioni regolamentari che concorrono a definire la competenza tra giudice dell'esecuzione e magistrato di sorveglianza su questioni di spese di mantenimento e servizi in carcere.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come parte del quadro normativo che integra le disposizioni ordinarie in materia penitenziaria e di attribuzione dei costi.

  • art. 3 CEDU

    Citato indirettamente in relazione all'art. 35-ter Ord. pen.; la Corte distingue i rimedi risarcitori per violazioni dell'art. 3 (che hanno natura retroattiva rispetto al periodo di violazione) dalla materia delle tariffe applicate per servizi correnti in carcere.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza (art. 35-bis Ord. pen.) è una prosecuzione del giudizio di cognizione: non possono essere introdotte domande nuove né ridiscusse le statuizioni già decise.
  • Se un provvedimento di accoglimento fissa un parametro (es. "prezzo di mercato tra 5 e 7 centesimi") la sua efficacia retroattiva non è automatica: occorre che dal testo emerga chiaramente la volontà di regolare anche i rapporti pregressi o che il magistrato lo disponga espressamente.
  • La mancanza o la mera apparenza della motivazione può costituire motivo di cassazione ai sensi dell'art. 125 c.p.p., ma il vizio deve riguardare punti decisivi e la Corte valuta la congruità complessiva del ragionamento del giudice di merito.
  • Il ricorrente che contesti la decorrenza del rimborso deve prospettare e motivare espressamente perché la statuizione debba avere efficacia retroattiva; l'omessa restituzione per periodi anteriori può essere giustificata se il provvedimento originario non mira a disciplinare il passato.
  • Le azioni risarcitorie fondate su violazioni dell'art. 3 CEDU (art. 35-ter Ord. pen.) sono concettualmente diverse dalle contestazioni sulle tariffe correnti per servizi carcerari: i primi riguardano riparazioni per danni subiti in periodo pregresso, i secondi disciplinano rapporti sinallagmatici periodici e possono essere regolati prospectivamente.

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