Cassazione Penale, Sentenza n. 10695/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Covolo ha impugnato la sentenza di appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato a lui ascritto (art. 582 c.p.), deducendo violazione di norme processuali (artt. 190, 192, 391 octies c.p.p.) per non avere la corte territoriale valutato gli elementi emersi dalle indagini difensive (art. 391 bis e ss. c.p.p.) e lamentando contraddittorieta e illogicita della motivazione per presunta omissione o erronea valutazione di specifiche dichiarazioni testimoniali (tra cui il figlio della parte civile). Ha chiesto l'annullamento della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente abbia proposto una mera rivalutazione alternativa del compendio probatorio, operazione vietata in sede di legittimita, senza individuare e allegare puntualmente gli atti processuali ritenuti travisati e senza dimostrare come questi compromettessero in modo decisivo la coerenza motivazionale della sentenza impugnata. La Corte ha poi richiamato il principio per cui, nel rito abbreviato, la querela e gli atti acquisiti al fascicolo del pubblico ministero possono essere utilizzati come prova. Per l'inammissibilita del ricorso il giudice ha condannato il ricorrente alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma incriminatrice originariamente contestata; la corte d'appello ha dichiarato il reato estinto per prescrizione.
Norme sul giudizio abbreviato e sulle sue conseguenze probatorie: il ricorrente ha contestato la loro applicazione, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione della prova in sede di merito non sia riesaminabile in cassazione.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla valutazione probatoria; la Cassazione ha ribadito che non puo sostituirsi al giudice del merito nella riconsiderazione degli elementi di fatto.
Disposizioni sulle indagini difensive: sebbene rilevanti, la loro valutazione compete al giudice del merito; in cassazione occorre indicare e allegare gli atti specifici che si ritengono travisati.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Preclusione della deducibilita del travisamento del fatto in cassazione; la Corte ha richiamato l'orientamento che impedisce alla Cassazione di effettuare una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 23, co. 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
Norma che regola la trattazione orale in udienza pubblica dei ricorsi; citata nel procedimento per motivare le modalita processuali seguite dal Procuratore generale.
Autorizza la condanna per spese processuali e a somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata con condanna di euro 3.000,00.
art. 165 bis, co. 2, d.lgs. 271/1989 (come modificato)
Richiama l'onere di indicare e allegare gli atti che si assumono travisati; la Corte ha confermato l'esigenza di autosufficienza del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non puo rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti e delle prove: i ricorsi che si limitano a proporre una versione alternativa del compendio probatorio sono inammissibili.
- Quando si deduce omissione o travisamento di atti processuali occorre indicare puntualmente l'atto, trascriverlo o allegarlo al ricorso e dimostrare come esso comprometta in modo decisivo la motivazione impugnata (requisito di autosufficienza).
- Nel rito abbreviato la querela e gli atti acquisiti al fascicolo del pubblico ministero possono essere utilizzati come mezzi di prova; la scelta del rito restringe le possibilita di contestazione in sede di legittimita circa la valutazione di tali atti.
- Evitare doglianze puramente fattuali in cassazione: si devono inquadrare difetti giuridici o vizi logici specifici e dimostrabili nella motivazione per superare il filtro di ammissibilita.
- Sussiste il rischio di condanna per spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.) quando il ricorso e manifestamente inammissibile o infondato; quindi predisporre il ricorso con attenzione all'autosufficienza documentale e alla fondatezza giuridica.
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