Cassazione Civile, Ordinanza n. 21711/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un operaio agricolo specializzato, già dipendente della Regione Puglia e transitato nel 2010 all'ARIF, ha chiesto la condanna dell'ente al pagamento di euro 21.951,48 a titolo di differenze maturate sino al 17 ottobre 2017 per indennità chilometrica di trasferta, invocando gli artt. 15 e 54 del CCNL 7 dicembre 2010 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e l'art. 23 del contratto integrativo regionale. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello di Lecce, su gravame dell'ARIF, aveva riformato la decisione. In cassazione il lavoratore ha proposto sette motivi: i primi due denunciavano l'ammissibilità dell'appello e la asserita introduzione in appello di questioni nuove; i motivi dal terzo al sesto contestavano l'interpretazione della normativa regionale e statale sul regime del rapporto di lavoro, sulla natura dell'ente e sull'applicabilità del CCNL privatistico; il settimo motivo riguardava la negazione dell'indennità chilometrica per uso del mezzo proprio, deducendo violazione dei canoni di buona fede e correttezza e dell'art. 97 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo per difetto di autosufficienza e per mancata critica specifica della sentenza impugnata; ha accolto i motivi dal terzo al sesto, ritenendo che il rapporto degli operai agricolo-forestali transitati all'ARIF fosse regolato, per il periodo considerato e in presenza di apposita domanda, dal CCNL privatistico richiamato dalla legge regionale, con conseguente applicabilità del relativo trattamento economico e, se ne ricorrevano i presupposti, dell'indennità di trasporto ex art. 15 del CCNL; ha dichiarato assorbito il settimo motivo. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, affinché verifichi la sussistenza di una regolare domanda di applicazione della contrattazione collettiva privata e i requisiti per riconoscere l'indennità richiesta, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il motivo che censura l'ammissibilità dell'appello è inammissibile se non viene riportato in modo essenziale il contenuto dell'atto di appello e i fatti specifici rilevanti
art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.
in caso di errores in procedendo, il ricorrente deve trascrivere in modo essenziale gli atti e i documenti rilevanti per consentire il controllo di legittimità
non vi è domanda nuova quando la questione era già stata contestata in primo grado e il documento depositato in appello è valutato come mero argomento difensivo
legge Regione Puglia n. 3 del 2010, art. 12, comma 3
prevede per il personale operaio dell'Agenzia l'applicazione del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con il relativo trattamento giuridico, economico e assicurativo-previdenziale
legge Regione Puglia n. 3 del 2010, art. 12, comma 2, lettera a)
riguarda il transito alle dipendenze dell'Agenzia degli operai già inquadrati nei ruoli regionali
legge Regione Puglia n. 3 del 2010, art. 12, comma 5
consente agli operai di ruolo della Regione transitati all'Agenzia di optare, a domanda, per il CCNL privatistico richiamato
legge Regione Puglia n. 36 del 2017, art. 23
ha inserito nell'art. 12 della l.r. n. 3 del 2010 il comma 2-quinquies, reintroducendo l'applicazione del CCNL privatistico al personale forestale/agricolo dell'Agenzia
legge Regione Puglia n. 45 del 2012, art. 32
l'abrogazione del precedente comma 3 non escludeva la perdurante applicazione dei contratti collettivi di diritto privato, anche per effetto della procedura di consultazione sindacale prevista
art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato per sostenere il contrasto della disciplina invocata con il sistema del pubblico impiego contrattualizzato, ma il motivo è stato accolto dalla Corte nei limiti della specialità della disciplina regionale
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001
la disciplina speciale regionale sul personale operaio non impedisce l'applicazione del CCNL privatistico nei termini stabiliti dalla legge regionale
richiamato nel quadro della disciplina del lavoro pubblico contrattualizzato
art. 45, commi 1 e 2, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato in relazione al trattamento economico del personale pubblico contrattualizzato
art. 47 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato in relazione alla contrattazione collettiva nel pubblico impiego
art. 1 della legge n. 124 del 1985
costituisce il fondamento storico della possibilità di ricorrere alla contrattazione collettiva di diritto privato per gli operai idraulico-forestali
richiamata dalla parte ricorrente nel censurare la qualificazione del rapporto e la disciplina applicabile
richiamato nel settimo motivo sulla correttezza nell'esecuzione del rapporto, ma assorbito dall'accoglimento dei motivi principali
richiamato nel settimo motivo sulla buona fede nell'esecuzione del rapporto, ma assorbito
art. 97 Cost.
richiamato nel settimo motivo in relazione all'azione della pubblica amministrazione e al trattamento dell'indennità
art. 15 del CCNL 7 dicembre 2010 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
prevede l'indennità di trasporto/chilometrica spettante, se ricorrono le condizioni, agli operai cui si applica il CCNL
art. 54 del CCNL 7 dicembre 2010 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
richiamato quale base contrattuale della pretesa economica avanzata dal lavoratore
art. 1, comma 14, d.l. n. 510 del 1996, conv. con modif. dalla legge n. 608 del 1996
richiamato come fondamento del trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale collegato all'applicazione del CCNL privatistico
art. 6 d.lgs. n. 78 del 2010
le sue disposizioni sui vincoli di spesa, per le Regioni, hanno natura di principi di coordinamento della finanza pubblica e non di applicazione diretta
richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti decisioni della Corte
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che deduce un error in procedendo, il motivo è inammissibile se non contiene la trascrizione o un'esposizione essenziale degli atti processuali rilevanti, tale da consentire il controllo sulla denunciata violazione.
- Non integra domanda nuova in appello la contestazione di una questione già dibattuta in primo grado; un documento prodotto in secondo grado può essere valutato come mero argomento difensivo quando si limita a corroborare una tesi già introdotta.
- La disciplina speciale regionale può prevedere, per determinati lavoratori pubblici, l'applicazione di un CCNL di diritto privato senza che ciò escluda la natura pubblica del rapporto, se la legge lo prevede espressamente o implicitamente.
- Quando la normativa speciale collega l'applicazione del CCNL privatistico al trattamento economico e giuridico del personale operaio, tale richiamo va inteso come comprensivo delle voci retributive previste dal contratto, incluse le indennità di trasferta o di trasporto, ove ne ricorrano i presupposti contrattuali.
- L'abrogazione di una disposizione regionale che richiamava il CCNL privatistico non esclude necessariamente la perdurante operatività di tale disciplina se la normativa successiva o il sistema complessivo della legge regionale ne confermano la continuità applicativa.
- Per i lavoratori pubblici assoggettati a una disciplina speciale che consente l'opzione per il CCNL privatistico, la verifica del diritto alle singole voci economiche deve essere compiuta alla luce della domanda del dipendente e dei presupposti contrattuali specifici previsti dal contratto collettivo richiamato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 28 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21654/2025 del 28/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21659/2025 del 28/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21660/2025 del 28/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21675/2025 del 28/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21676/2025 del 28/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21684/2025 del 28/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →