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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21711/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un operaio agricolo specializzato, già dipendente della Regione Puglia e transitato nel 2010 all'ARIF, ha chiesto la condanna dell'ente al pagamento di euro 21.951,48 a titolo di differenze maturate sino al 17 ottobre 2017 per indennità chilometrica di trasferta, invocando gli artt. 15 e 54 del CCNL 7 dicembre 2010 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e l'art. 23 del contratto integrativo regionale. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello di Lecce, su gravame dell'ARIF, aveva riformato la decisione. In cassazione il lavoratore ha proposto sette motivi: i primi due denunciavano l'ammissibilità dell'appello e la asserita introduzione in appello di questioni nuove; i motivi dal terzo al sesto contestavano l'interpretazione della normativa regionale e statale sul regime del rapporto di lavoro, sulla natura dell'ente e sull'applicabilità del CCNL privatistico; il settimo motivo riguardava la negazione dell'indennità chilometrica per uso del mezzo proprio, deducendo violazione dei canoni di buona fede e correttezza e dell'art. 97 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo per difetto di autosufficienza e per mancata critica specifica della sentenza impugnata; ha accolto i motivi dal terzo al sesto, ritenendo che il rapporto degli operai agricolo-forestali transitati all'ARIF fosse regolato, per il periodo considerato e in presenza di apposita domanda, dal CCNL privatistico richiamato dalla legge regionale, con conseguente applicabilità del relativo trattamento economico e, se ne ricorrevano i presupposti, dell'indennità di trasporto ex art. 15 del CCNL; ha dichiarato assorbito il settimo motivo. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, affinché verifichi la sussistenza di una regolare domanda di applicazione della contrattazione collettiva privata e i requisiti per riconoscere l'indennità richiesta, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 434, comma 1, c.p.c.

    il motivo che censura l'ammissibilità dell'appello è inammissibile se non viene riportato in modo essenziale il contenuto dell'atto di appello e i fatti specifici rilevanti

  • art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.

    in caso di errores in procedendo, il ricorrente deve trascrivere in modo essenziale gli atti e i documenti rilevanti per consentire il controllo di legittimità

  • art. 345 c.p.c.

    non vi è domanda nuova quando la questione era già stata contestata in primo grado e il documento depositato in appello è valutato come mero argomento difensivo

  • legge Regione Puglia n. 3 del 2010, art. 12, comma 3

    prevede per il personale operaio dell'Agenzia l'applicazione del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con il relativo trattamento giuridico, economico e assicurativo-previdenziale

  • legge Regione Puglia n. 3 del 2010, art. 12, comma 2, lettera a)

    riguarda il transito alle dipendenze dell'Agenzia degli operai già inquadrati nei ruoli regionali

  • legge Regione Puglia n. 3 del 2010, art. 12, comma 5

    consente agli operai di ruolo della Regione transitati all'Agenzia di optare, a domanda, per il CCNL privatistico richiamato

  • legge Regione Puglia n. 36 del 2017, art. 23

    ha inserito nell'art. 12 della l.r. n. 3 del 2010 il comma 2-quinquies, reintroducendo l'applicazione del CCNL privatistico al personale forestale/agricolo dell'Agenzia

  • legge Regione Puglia n. 45 del 2012, art. 32

    l'abrogazione del precedente comma 3 non escludeva la perdurante applicazione dei contratti collettivi di diritto privato, anche per effetto della procedura di consultazione sindacale prevista

  • art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato per sostenere il contrasto della disciplina invocata con il sistema del pubblico impiego contrattualizzato, ma il motivo è stato accolto dalla Corte nei limiti della specialità della disciplina regionale

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001

    la disciplina speciale regionale sul personale operaio non impedisce l'applicazione del CCNL privatistico nei termini stabiliti dalla legge regionale

  • art. 8 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato nel quadro della disciplina del lavoro pubblico contrattualizzato

  • art. 45, commi 1 e 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato in relazione al trattamento economico del personale pubblico contrattualizzato

  • art. 47 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato in relazione alla contrattazione collettiva nel pubblico impiego

  • art. 1 della legge n. 124 del 1985

    costituisce il fondamento storico della possibilità di ricorrere alla contrattazione collettiva di diritto privato per gli operai idraulico-forestali

  • legge n. 36 del 2004

    richiamata dalla parte ricorrente nel censurare la qualificazione del rapporto e la disciplina applicabile

  • art. 1175 c.c.

    richiamato nel settimo motivo sulla correttezza nell'esecuzione del rapporto, ma assorbito dall'accoglimento dei motivi principali

  • art. 1375 c.c.

    richiamato nel settimo motivo sulla buona fede nell'esecuzione del rapporto, ma assorbito

  • art. 97 Cost.

    richiamato nel settimo motivo in relazione all'azione della pubblica amministrazione e al trattamento dell'indennità

  • art. 15 del CCNL 7 dicembre 2010 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

    prevede l'indennità di trasporto/chilometrica spettante, se ricorrono le condizioni, agli operai cui si applica il CCNL

  • art. 54 del CCNL 7 dicembre 2010 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

    richiamato quale base contrattuale della pretesa economica avanzata dal lavoratore

  • art. 1, comma 14, d.l. n. 510 del 1996, conv. con modif. dalla legge n. 608 del 1996

    richiamato come fondamento del trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale collegato all'applicazione del CCNL privatistico

  • art. 6 d.lgs. n. 78 del 2010

    le sue disposizioni sui vincoli di spesa, per le Regioni, hanno natura di principi di coordinamento della finanza pubblica e non di applicazione diretta

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti decisioni della Corte

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che deduce un error in procedendo, il motivo è inammissibile se non contiene la trascrizione o un'esposizione essenziale degli atti processuali rilevanti, tale da consentire il controllo sulla denunciata violazione.
  • Non integra domanda nuova in appello la contestazione di una questione già dibattuta in primo grado; un documento prodotto in secondo grado può essere valutato come mero argomento difensivo quando si limita a corroborare una tesi già introdotta.
  • La disciplina speciale regionale può prevedere, per determinati lavoratori pubblici, l'applicazione di un CCNL di diritto privato senza che ciò escluda la natura pubblica del rapporto, se la legge lo prevede espressamente o implicitamente.
  • Quando la normativa speciale collega l'applicazione del CCNL privatistico al trattamento economico e giuridico del personale operaio, tale richiamo va inteso come comprensivo delle voci retributive previste dal contratto, incluse le indennità di trasferta o di trasporto, ove ne ricorrano i presupposti contrattuali.
  • L'abrogazione di una disposizione regionale che richiamava il CCNL privatistico non esclude necessariamente la perdurante operatività di tale disciplina se la normativa successiva o il sistema complessivo della legge regionale ne confermano la continuità applicativa.
  • Per i lavoratori pubblici assoggettati a una disciplina speciale che consente l'opzione per il CCNL privatistico, la verifica del diritto alle singole voci economiche deve essere compiuta alla luce della domanda del dipendente e dei presupposti contrattuali specifici previsti dal contratto collettivo richiamato.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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