Cassazione Penale, Sentenza n. 46725/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso (art. 416-bis, artt. 110 c.p.), contestando che il ricorrente avesse fornito un contributo volontario e consapevole al clan "Amato-Pagano". In particolare si contestava la valutazione delle intercettazioni che, secondo la difesa, indicherebbero una condizione di assoggettamento e la mancanza di elementi che dimostrassero la consapevolezza e volontarietà del contributo di Martinelli nel raccogliere voti per conto di Vincenzo Nappi e altri; si deduceva inoltre che le esigenze cautelari non fossero state valutate concretamente rispetto alla posizione personale del ricorrente
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una richiesta di rivalutazione alternativa del materiale probatorio e non abbiano indicato vizi logico-giuridici manifesti e decisivi. Il giudice ha condiviso la valutazione del Tribunale di merito secondo cui le intercettazioni e il compendio indiziario indicano un contributo consapevole e concreto di Martinelli al clan (raccolta sistematica di voti in cambio di denaro), e che le esigenze cautelari rimangono attuali per il pericolo di reiterazione e la rete di relazioni a disposizione dell'organizzazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Poiché la decisione non ha disposto la rimessione in libertà, è stata disposta la trasmissione della copia al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Richiamata in relazione all'ammissibilità del motivo di ricorso: la corte ha ritenuto che la doglianza si limitasse a chiedere una diversa valutazione della prova senza indicare vizi logici manifesti, quindi non idonea ad integrare i profili di ammissibilità richiesti
Applicate nella qualificazione del fatto: 416-bis per l'associazione di stampo mafioso e 110 per il concorso, la motivazione ha ritenuto integrato il concorso esterno nel clan da parte del ricorrente attraverso la raccolta di voti e la disponibilità sistematica in favore dei candidati sostenuti dal gruppo criminale
Riferita alla valutazione delle esigenze cautelari: la corte ha ritenuto che il tribunale di merito avesse compiuto un'analitica e congrua valutazione del compendio indiziario, ravvisando l'attualità del rischio di reiterazione e l'insufficienza di misure meno afflittive
Richiamato per la condanna alle spese processuali conseguente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso
art. 94, comma 1-ter disposizioni di attuazione c.p.p.
Applicato per disporre la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario, dato che la sentenza non disponeva la rimessione in libertà del detenuto
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Richiamato per indicare che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, ai sensi della norma emergenziale che disciplina modalità semplificate di trattazione
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che si limiti a chiedere una diversa valutazione del materiale probatorio senza indicare vizi logici-manifesti o errori di diritto rilevanti è frequentemente dichiarato inammissibile
- Nelle ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa la valutazione delle intercettazioni e della convergenza indiziaria è centrale: la presenza di accordi per il procacciamento di voti, la considerazione di contropartite economiche e la sistematicità della condotta rafforzano la rappresentazione di contributo volontario
- Per l'applicazione e la conferma della misura cautelare, il giudice valuta l'attualità del pericolo di reiterazione tenendo conto della rete di relazioni e degli interessi economici coinvolti; quando tali elementi persistono, misure meno afflittive possono essere ritenute insufficienti
- Se si vuole contestare efficacemente una misura cautelare basata su intercettazioni, è necessario indicare interpretazioni alternative fondate e specifiche (es. elementi che provino costrizione, incapacità di intendere o assenza di volontarietà), non solo affermazioni generiche di equivoco o assoggettamento
- La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso l'addebito delle spese e talvolta sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); inoltre l'esito negativo del ricorso non determina automaticamente la revoca della custodia cautelare
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