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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46671/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pongelli impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione infedele per gli anni 2011-2013), deducendo: 1) eccessiva e illegittima adesione dei giudici di merito ai verbali di accertamento tributario e alle presunzioni tributarie senza valutazione autonoma (richiamando artt. 187, 192, 234 e 533 cod. proc. pen. e art. 32 DPR n. 600/1973); 2) vizio di motivazione nella determinazione dell'imposta evasa e nel calcolo del superamento delle soglie di punibilità, per non aver tenuto conto di costi, componenti negative e rimborsi di anticipazioni effettuate per conto dei clienti; 3) travisamento della prova per omissione di valutazione di documentazione probatoria prodotta; 4) mancata assunzione di una prova decisiva (richiesta di perizia). Polverini (terza proprietaria) impugnava la confisca dell'immobile a lei intestato, deducendo vizi nella motivazione circa la fittizietà dell'acquisto e la violazione dei requisiti di proporzionalità fra bene sequestrato e profitto del reato (richiamando art. 322-ter cod. pen., art. 1022 cod. civ. e art. 125 cod. proc. pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il ricorso di Pongelli è stato ritenuto infondato e/o formulato in modo generico/non specifico: la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso ai verbali di accertamento e alle indagini bancarie come elementi indiziari purché integrati da autonoma valutazione e riscontri; ha ritenuto che la documentazione e le spiegazioni fornite dall'imputato non avessero dimostrato l'esistenza di rimborsi o costi tali da modificare la determinazione dell'imponibile né di aver smentito i versamenti bancari considerati come ricavi effettivi; ha inoltre escluso che la mancata nomina di perito costituisse motivo di cassazione, perché la perizia non è prova decisiva di diritto e la verifica del superamento delle soglie è rimessa al giudice di merito. Il ricorso di Polverini è stato ritenuto inammissibile per mancanza di legittimazione soggettiva: un terzo estraneo al processo non può proporre ricorso per cassazione avverso la confisca; il rimedio per il terzo è l'incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato o i rimedi cautelari/riesame in sede antecedente alla sentenza definitiva. Conseguentemente entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e sono state imposte le spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. n. 74/2000

    Norma che configura il reato di dichiarazione infedele; applicata alla fattispecie per gli anni d'imposta 2011-2013 come titolo di accusa.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Principio secondo cui gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti per poter fondare una conclusione probatoria; la Corte ha ritenuto applicabile il canone ma ha accettato l'uso dei risultati delle indagini finanziarie come indizi rafforzati da riscontri.

  • artt. 187, 234 e 533 cod. proc. pen.

    Richiamati nella critica del ricorrente relativa all'uso dei verbali e delle prove; la Corte ha ritenuto che l'utilizzo dei verbali di contestazione sia legittimo nel quadro probatorio dei reati tributari.

  • art. 32 DPR n. 600/1973

    Norma tributaria richiamata in relazione alle presunzioni e alle modalità di accertamento fiscale; la Corte ha ricordato che le risultanze dell'accertamento tributario possono concorrere alla prova penale se adeguatamente verificate.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Norma richiamata dalla difesa della terza parte in relazione alla confisca diretta; la Corte ha sottolineato che il terzo non ha titolo ad impugnare in cassazione la confisca disposta nel processo penale.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai profili della confisca e della proporzionalità del bene rispetto al profitto; la Corte ha considerato la questione di legittimazione e rimedi del terzo estraneo.

  • artt. 573, 579 e 607 cod. proc. pen.

    Norme sui mezzi di impugnazione e su chi può proporre ricorso; la Corte le usa per affermare il principio di tassatività soggettiva delle impugnazioni (chi può ricorrere).

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato per escludere che la mancata perizia costituisca motivo di cassazione: l'art. 606 limita i motivi di cassazione e la mancata perizia non rientra tra le prove decisive rilevanti ai fini di cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ordine alle conseguenze delle inammissibilità dell'impugnazione (onere delle spese); la Corte ha disposto che le spese siano a carico dei ricorrenti.

  • art. 322-bis cod. proc. pen. e art. 676 cod. proc. civ. (incidente di esecuzione)

    Normativa e rimedi alternativi indicati per il terzo: il terzo può agire con il riesame in fase non definitiva o con l'incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato della confisca.

Massime di principio

  • Nei reati tributari il giudice penale può avvalersi dei verbali di contestazione e delle indagini bancarie come elementi indiziari, purché effettui una verifica autonoma e raccolga elementi di riscontro che diano certezza della condotta illecita
  • Le presunzioni tributarie non sono automaticamente decisive nel processo penale: devono essere integrate da elementi gravi, precisi e concordanti e dal confronto con la documentazione probatoria allegata dalla difesa
  • Il ricorrente in cassazione deve formulare motivi specifici, non generici o meramente ripetitivi; per denunciare travisamento della prova occorre indicare esattamente gli atti, il dato fattuale contrastante e dimostrarne la verità
  • La mancata nomina di una perizia non costituisce di per sé motivo idoneo per la cassazione quando la perizia non sia una prova 'decisiva' ai sensi delle norme processuali e la materia (es. superamento delle soglie) rientri nella valutazione di merito
  • Un terzo estraneo al processo non ha legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso la confisca: i rimedi per il terzo sono il riesame in fase non definitiva o l'incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato

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