Cassazione Civile, Ordinanza n. 21226/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un decreto prefettizio di espulsione dal territorio nazionale emesso nei confronti di un cittadino marocchino, decreto confermato in sede di opposizione dal Giudice di pace di Milano. In quella sede era stata ritenuta sufficiente la motivazione del provvedimento, la rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese dall'interessato nel corso dell'interrogatorio presso la Questura, l'automaticità dell'espulsione nelle ipotesi richiamate dall'art. 13, comma 2, lett. a) e b), del d.lgs. 286/1998 e la non violazione della direttiva 2008/115/CE. Avverso l'ordinanza il destinatario dell'espulsione ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, ma il testo della decisione non ne riporta il contenuto specifico; emerge però che il ricorso è stato proposto e notificato in modo errato, non essendo stato indirizzato contro il Prefetto che aveva emesso il decreto, bensì contro il Ministero dell'interno e per di più notificato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato anziché presso l'Ufficio territoriale del Governo. La Corte ha quindi esaminato d'ufficio il vizio di instaurazione del contraddittorio alla luce della giurisprudenza sulla legittimazione passiva esclusiva del Prefetto nei giudizi di opposizione e nel successivo giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non proposto nei confronti del Prefetto di Milano, autorità che aveva emesso il decreto di espulsione e unica legittimata passivamente nel giudizio, con conseguente invalidità della notificazione eseguita al Ministero dell'interno presso l'Avvocatura dello Stato. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché l'intimato non si è difeso. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
L'opposizione al decreto di espulsione deve essere proposta nei confronti del Prefetto, autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.
art. 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Il Prefetto è titolare di una legittimazione passiva esclusiva, personale e permanente a contraddire, che si estende anche al giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
art. 13, comma 2, lett. a) e b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La Corte di merito aveva ritenuto che, ricorrendone i presupposti, l'espulsione avesse carattere automatico e non lasciasse margini di discrezionalità al Prefetto.
direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008
La decisione di merito aveva escluso la sua violazione, ritenendo valutata la posizione dello straniero in relazione a pericolosità sociale, pericolo di fuga e situazione familiare.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto di espulsione dello straniero, e nel successivo giudizio di cassazione, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva al Prefetto che ha emesso il provvedimento, non al Ministero dell'interno come tale.
- La notificazione del ricorso per cassazione effettuata al Ministero dell'interno presso l'Avvocatura dello Stato, anziché al Prefetto presso il proprio ufficio, è causa di inammissibilità del ricorso.
- Quando la Corte rileva un vizio originario di instaurazione del contraddittorio per errata individuazione del soggetto legittimato passivo, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione senza esaminare il merito.
- Nei casi in cui il ricorso sia dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato se previsto dalla legge.
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