Cassazione Penale, Sentenza n. 30630/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Giachino Diego impugnava la sentenza di conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art.186 d.lgs. n.285/1992) con tassi alcolemici rilevati di 2,00 g/l e 1,91 g/l relativa a fatto commesso il 6/8/2017. Ha proposto quattro motivi in Cassazione: (a) illegittima confisca del veicolo pur non essendo di sua proprietà; (b) mancata assunzione della testimonianza/escussione del consulente tecnico della difesa; (c) omessa o contraddittoria motivazione circa il rigetto delle prove richieste dalla difesa; (d) errata applicazione/inosservanza dell'art.131‑bis c.p. (tenuità dell'offesa) che avrebbe dovuto escludere la punibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la pronuncia di condanna. Motivazioni principali: il primo motivo (confisca veicolo) è inammissibile perché sollevato per la prima volta in Cassazione e non dedotto in appello; il secondo e terzo motivo (diniego dell'esame del consulente e mancata motivazione) sono ritenuti infondati/inammissibili perché il giudice di merito ha valutato legittimamente la superfluità della prova richiesta dalla difesa, trattandosi di questioni di fatto e discrezionali non sindacabili in Cassazione; il quarto motivo (art.131‑bis) è rigettato perché la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che non ricorressero i presupposti della particolare tenuità dell'offesa, alla luce dell'elevato tasso alcolemico, della perdita di controllo del mezzo e del sinistro causato. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art.186 d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
Norma incriminatrice sulla guida in stato di ebbrezza; applicata per la condanna del ricorrente in relazione ai valori di alcolemia riscontrati.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità dell'offesa: la Corte ha richiamato la sua natura cumulativa rispetto agli indicatori (modalità della condotta e entità del danno/ pericolo) e ha ritenuto che la fattispecie concreta non la soddisfacesse.
Richiamato per i criteri di valutazione della condotta (natura, mezzi, tempo, luogo) e del danno/pericolo ai fini dell'art.131‑bis; la valutazione negativa di uno solo degli indicatori esclude l'applicazione della causa.
Norma sul contenuto del ricorso per cassazione; richiamata per qualificare le doglianze e l'inammissibilità di censure non previamente svolte in appello.
Richiamato in combinato con altri articoli per delimitare la cognizione della Corte di Cassazione ai motivi consentiti e per escludere censure nuove non svolte in appello.
Regola il diritto dell'imputato all'ammissione di prove a discarico; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile al caso perché la richiesta mira a prova diretta e non a controprove direttamente riferibili ai fatti a carico.
art.178, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Norma sulle nullità: la Corte ha escluso che il diniego dell'esame del consulente configurasse una nullità insanabile, ritenendo la decisione del giudice di merito conforme alle regole procedurali e di discrezionalità.
Disciplinante la prova diretta; la Corte territoriale ha inquadrato la richiesta di escussione del consulente come prova diretta non suscettibile di applicazione dell'art.495 per controprova.
Massime di principio
- Non è possibile introdurre in Cassazione censure nuove che non siano state sollevate in appello: questioni non dedotte tempestivamente risultano inammissibili.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell'ammissibilità delle prove; il rigetto motivato di un'esame peritale può essere insindacabile in Cassazione se fondato sulla carenza di fatti allegati o sulla superfluità della prova.
- La mancata escussione del consulente tecnico della difesa non costituisce automaticamente una nullità rilevante se l'istanza è stata formulata in modo da chiedere una prova su circostanze di fatto non dedotte nel processo.
- La causa di non punibilità ex art.131‑bis c.p. richiede la valutazione positiva congiunta di tutti gli indicatori previsti (modalità della condotta e esiguità del danno/pericolo); la negativa valutazione anche di un solo elemento preclude l'applicazione della norma.
- La confisca disposta in primo grado può essere impugnata solo nei termini processuali opportuni; il proprietario legittimo conserva il diritto di chiedere la restituzione del bene separatamente.
- Per contestare la validità delle prove scientifiche (es. accertamenti alcolemici) è necessario dedurre specifici elementi fattuali e tecnici già in sede di merito, così da rendere pregnante la richiesta di controperizia o di escussione di un esperto.
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