Cassazione Civile, Ordinanza n. 24688/2023 del 16/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (operatore doganale)
La controversia
La controversia nasce da atti di contestazione di sanzioni emessi in relazione a plurime bollette doganali del 2009, concernenti l'importazione di chiusini e caditoie in ghisa effettuata in rappresentanza di una società terza. L'Ufficio doganale aveva ritenuto che i beni importati fossero realizzati in ghisa malleabile e che, perciò, dovessero scontare un dazio più elevato rispetto a quello applicato in dichiarazione; la difesa dell'operatore doganale sosteneva invece che si trattasse di ghisa non malleabile, con dazio inferiore. In appello la CTR aveva confermato l'annullamento delle sanzioni, anche richiamando una precedente sentenza relativa all'avviso di rettifica presupposto. L'Agenzia ha proposto quattro motivi: 1) omessa sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, ai sensi degli artt. 295 e, in subordine, 337 e 324 c.p.c.; 2) violazione dei regolamenti CE nn. 1212/2005 e 500/2009, assumendo che la ghisa sferoidale fosse normativamente assimilabile alla ghisa malleabile; 3) falsa applicazione degli artt. 2699 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per insufficienza delle presunzioni poste a base della decisione; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe fatto mero rinvio ad altre decisioni senza un proprio percorso argomentativo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in presenza di una sentenza pregiudicante non passata in giudicato, la sospensione del giudizio dipendente non è obbligatoria ma solo facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., sicché il giudice di merito poteva legittimamente non sospendere e attribuire rilievo alla decisione precedente. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, richiamando il consolidato orientamento per cui la ghisa a grafite sferoidale o duttile non è classificabile come ghisa malleabile ai fini dei regolamenti unionale applicabili ratione temporis, con conseguente correttezza del dazio dichiarato dell'1,7% e non di quello del 2,7%. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito dal rigetto del secondo. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato perché la sentenza impugnata conteneva comunque un autonomo e sufficiente percorso motivazionale, non limitato a un rinvio acritico ad altra pronuncia.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro dei vizi denunciabili in cassazione, ma le censure sono ritenute infondate o assorbite
la sospensione necessaria non è dovuta quando la causa pregiudicante sia definita con sentenza non passata in giudicato, salvo specifiche previsioni di legge
attribuisce al giudice della causa dipendente un potere di sospensione facoltativa, non obbligatoria, in presenza di pregiudizialità tecnica e decisione pregiudicante non definitiva
richiamato nel primo motivo in relazione al giudicato, ma non ritenuto violato
richiamato come norma che consente la prosecuzione del processo dopo una sospensione
richiamato in relazione al possibile conflitto tra giudicati
artt. 1, comma 2, e 49 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamati per il regime processuale del contenzioso tributario e delle sospensioni
Regolamento (CE) n. 1212 del 2005
richiamato come fonte unionale applicabile ratione temporis per la classificazione doganale e il dazio antidumping
Regolamento (CE) n. 500 del 2009
punto n. 9 e punti da n. 26 a n. 30
modifica il precedente regolamento e continua a rilevare per la classificazione della ghisa ai fini del dazio
richiamati nel motivo sulle presunzioni e sulla prova, ma la censura è assorbita dal rigetto del secondo motivo
richiamati come parametri della valutazione probatoria del giudice di merito
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
invocato per denunciare un vizio motivazionale, ma la Corte ritiene la motivazione della CTR sufficiente
art. 61 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per l'applicazione delle regole processuali del rito tributario
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione della sentenza
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 231 del 18 febbraio 2019
menzionato come disciplina successiva non applicabile retroattivamente alle importazioni oggetto di causa
Massime di principio
- In presenza di un rapporto di pregiudizialità tecnica, se la causa pregiudicante è stata decisa ma la sentenza non è ancora passata in giudicato, la sospensione del giudizio dipendente non è obbligatoria ex art. 295 c.p.c., ma solo facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., salvo diversa previsione normativa.
- Il giudice della causa dipendente può legittimamente dare rilievo alla decisione resa nella causa pregiudicante anche prima del passaggio in giudicato, senza che ciò integri di per sé un vizio processuale.
- Ai fini della classificazione doganale, la ghisa a grafite sferoidale o duttile non può essere assimilata alla ghisa malleabile quando la normativa unionale applicabile ratione temporis le distingue; ne consegue che il dazio va determinato secondo la corretta categoria merceologica prevista dalla disciplina vigente al tempo dell'importazione.
- La censura di motivazione apparente è infondata quando dalla sentenza sia comunque ricostruibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, anche se la decisione richiama precedenti conformi o analoghi.
- Quando la motivazione di un motivo di ricorso cade su una questione che resta assorbita dal rigetto di un'altra censura logicamente preliminare, la Corte non ne esamina il merito autonomamente.
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