Cassazione Civile, Ordinanza n. 05452/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo a un impianto eolico sito in Potenza, censito in categoria D/1, per il quale l'Ufficio aveva rettificato la rendita catastale da 414,04 euro a 630,00 euro dopo procedura DOCFA per nuova costruzione. La società proprietaria aveva impugnato l'atto e la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata aveva invece accolto il gravame della contribuente, ritenendo, in sintesi, che la torre eolica fosse strumentale e funzionale al processo produttivo e quindi non autonomamente utilizzabile una volta separata dall'impianto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, dell'art. 61 d.lgs. 546/1992, dell'art. 111 Cost. e dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., assumendo che la decisione d'appello non consentisse di comprendere se il giudice avesse incluso o escluso, ai fini della rendita catastale, elementi come il maggior valore del suolo, il valore delle fondazioni, le spese tecniche, il profitto dell'imprenditore e gli oneri finanziari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata era adeguata solo sul punto, conforme alla giurisprudenza di legittimità, dell'esclusione della torre eolica dal calcolo della rendita catastale in quanto componente essenziale e attiva della macchina eolica; tuttavia era del tutto carente quanto alla computabilità degli altri elementi valorizzati dall'Ufficio, in particolare maggior valore del suolo, fondazioni, spese tecniche, profitto dell'imprenditore e oneri finanziari. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente e non meramente apparente; la sua violazione integra nullità denunciabile in cassazione.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disciplina della motivazione della sentenza tributaria si applica anche al giudizio d'appello tributario.
art. 111, sesto comma, Cost.
Ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato in modo intelligibile e non solo assertivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente integra un vizio processuale deducibile come nullità della sentenza.
art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208
Ai fini del calcolo della rendita catastale degli impianti eolici, la torre eolica è esclusa dal carico impositivo perché componente essenziale e attiva della macchina produttiva.
Massime di principio
- In materia di rendita catastale degli impianti eolici, la torre eolica, pur stabilmente infissa al suolo, non va computata nel valore imponibile se svolge una funzione essenziale e attiva nel processo produttivo di energia.
- L'accoglimento della censura sull'esclusione di un componente dell'impianto non esonera il giudice di merito dal pronunciarsi in modo specifico su tutti gli ulteriori elementi incidendo sulla rendita catastale, come valore del suolo, fondazioni, spese tecniche, profitto dell'imprenditore e oneri finanziari.
- La motivazione è solo apparente quando si limita ad affermazioni generiche o apodittiche, senza rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito per ammettere o escludere singole componenti della base catastale.
- Nel giudizio tributario, la carenza motivazionale su questioni decisive determina nullità della sentenza e impone la cassazione con rinvio al giudice di merito.
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