Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19424/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per peculato e per detenzione e messa in circolazione di valori bollati contraffatti o alterati. Deduceva vizi di motivazione e travisamento della prova per presunta omissione di documenti che avrebbero dimostrato il coinvolgimento di avvocati terzi; sosteneva che la redazione delle note di iscrizione a ruolo spettasse agli avvocati e non al cancelliere, chiedendo la riqualificazione dei fatti in truffa aggravata perché non avrebbe avuto la disponibilita previa dei beni; ha inoltre sollevato questioni procedurali e di computo del profitto e nuove doglianze in memoria sulla ritenuta irrilevanza delle prassi d'ufficio e su norme sul contributo unificato

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che sostanzialmente chiedevano una rivalutazione del fatto e della prova; ha respinto la richiesta di riqualificazione in truffa, richiamando il principio secondo cui il peculato sussiste quando il pubblico ufficiale ha la disponibilita o il possesso per ragione del suo ufficio e si appropria dei beni, mentre la truffa richiede che il soggetto si procuri la disponibilita mediante artifici e raggiri. La Corte ha ritenuto provata la responsabilita del Grasso in relazione ai singoli episodi sulla base degli accertamenti tecnici (grafologici) e delle dichiarazioni testimoniali, e ha escluso che le indagini su altri professionisti escludessero la buona fede della maggior parte degli avvocati. Alcuni motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per intempestivita o per essere diretti a riesaminare le prove. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    La Corte ha ritenuto applicabile il reato di peculato quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ha gia la disponibilita o il possesso dei beni per ragione del suo ufficio e se ne appropria; la prassi diffusa nell'ufficio che pone il cancelliere nel maneggio stabile dei valori può integrare tale disponibilità

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    La Corte ha rigettato la riqualificazione in truffa, richiamando il criterio distintivo secondo cui la truffa presuppone che l'autore si procuri fraudolentemente la disponibilità del bene con artifici o raggiri

  • art. 61, n. 9 cod. pen. (aggravante)

    Richiamata nella comparazione tra truffa e peculato come riferimento alla fattispecie di truffa aggravata

  • art. 81, secondo comma, cod. pen. (concorso di reati)

    Richiamato in relazione al concorso di più reati contestati al medesimo imputato

  • artt. 459 e 453, n. 4 cod. pen. (falsificazione e alterazione di valori bollati)

    La Corte ha ritenuto provata la detenzione e la messa in circolazione di marche contraffatte o alterate, sulla base degli accertamenti tecnici e dell'indagine sulle note di iscrizione

  • art. 57 e art. 168 cod. proc. civ.

    Richiamati dalla difesa in ordine all'apprezzamento della prova e della documentazione civile; la Corte ha ritenuto che le doglianze consistessero in una richiesta di rivalutazione fattuale inammissibile in cassazione

  • art. 125 e art. 546 cod. proc. pen.

    Citati con riguardo a censure procedurali e alle modalità di esposizione dei motivi di impugnazione; la Corte ha giudicato alcune doglianze inammissibili perché miravano a nuovo esame del merito

  • art. 585, comma 4, e art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    La Corte ha dichiarato inammissibile un motivo nuovo proposto in memoria perché non era stato enunciato nell'originario atto di impugnazione come richiesto dalle norme procedurali

  • art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti comunicativi successivi alla decisione; la Corte ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti

Massime di principio

  • Quando un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio detiene stabilmente denaro o valori per ragione del suo ufficio, quella disponibilità può integrare il requisito del possesso ai fini del reato di peculato
  • La distinzione tra peculato e truffa si fonda sulla modalità di acquisizione della disponibilità del bene: possesso o disponibilità preesistente per ragione d'ufficio per il peculato; approccio fraudolento per la truffa
  • Le prassi d'ufficio tollerate o diffuse possono essere rilevanti per valutare la disponibilità dei beni, ma la loro legittimità deve essere adeguatamente accertata per escludere responsabilità individuali
  • In Cassazione non sono ammesse censure che si limitino a chiedere la riconsiderazione del materiale probatorio senza indicare profili di diritto che giustifichino l'intervento
  • Motivi nuovi introdotti in memoria sono inammissibili se non erano stati formulati nell'atto di impugnazione principale secondo i requisiti procedurali
  • Accertamenti tecnici (es. perizie grafologiche) e dichiarazioni testimoniali possono avere ruolo decisivo nel collegare materialmente atti e responsabilità dell'imputato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.