Sentenza n. 133/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della decisione di data -OMISSIS- della Ripartizione Politiche sociali della Provincia autonoma di Bolzano - Sezione Ricorsi, conosciuta in data -OMISSIS-, avente ad oggetto “Ricorso del -OMISSIS- avverso la decisione del Distretto Sociale di Gries S. Quirino di data -OMISSIS-”, nella parte in cui rigetta la domanda di contributo al canone di locazione presentata dal sig. -OMISSIS- in data -OMISSIS-; 2) del presupposto atto di rigetto n. -OMISSIS-, conosciuto in data -OMISSIS-, a mezzo del quale l’Azienda Servizi sociali di Bolzano – Servizio di assistenza economica sociale Zona Gries San Quirino ha negato l’erogazione del contributo al canone di locazione richiesto dal sig. -OMISSIS-. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 23.1.2026: 1) della decisione di data -OMISSIS- Ripartizione Politiche Sociali della Provincia autonoma di Bolzano - Sezione Ricorsi, conosciuta in data -OMISSIS-, avente ad oggetto “Ricorso del -OMISSIS- avverso la decisione del Distretto Sociale di Gries S. Quirino di data -OMISSIS-”, nella parte in cui rigetta la domanda di contributo al canone di locazione presentata dal sig. -OMISSIS- in data -OMISSIS-; 2) del presupposto atto di rigetto n. -OMISSIS-, conosciuto in data -OMISSIS-, a mezzo del quale l’Azienda Servizi Sociali di Bolzano – Servizio di assistenza economica sociale Zona Gries San Quirino ha negato l’erogazione del contributo al canone di locazione richiesto dal sig. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi del contributo al canone di locazione e decisioni della Sezione Ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano sui relativi ricorsi gerarchici
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario contributo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di contributo al canone di locazione ai sensi del D.P.G.P. n. 30/2000, dichiarando di vivere stabilmente nell’immobile locato e di possedere i requisiti reddituali e abitativi. L’Azienda Servizi Sociali aveva inizialmente respinto la domanda ritenendo inesatta la DURP per la mancata indicazione di utili derivanti dalla partecipazione del ricorrente a una cooperativa. La Sezione Ricorsi provinciale aveva ritenuto infondato tale motivo, ma aveva comunque respinto la domanda rilevando d’ufficio che l’immobile costituiva anche sede legale della cooperativa. Il ricorrente ha dedotto, in via principale, il difetto di competenza della Sezione Ricorsi, sostenendo che essa non potesse introdurre un nuovo motivo ostativo e sostituirsi all’Azienda; in subordine, la violazione del giusto procedimento, della partecipazione e del contraddittorio, per l’omessa comunicazione del nuovo motivo; nonché la violazione dell’art. 20 del D.P.G.P. n. 30/2000, il difetto di motivazione e il travisamento, poiché la sede legale non avrebbe inciso sull’effettivo uso abitativo dell’immobile. Con i motivi aggiunti ha impugnato un secondo diniego, deducendo difetto di motivazione e istruttoria, violazione dei requisiti regolamentari e dei principi di buona fede e correttezza. Le amministrazioni hanno eccepito l’improcedibilità per la presentazione di una seconda domanda, il difetto di legittimazione passiva dell’Azienda e, nel merito, la legittimità del potere della Sezione Ricorsi e l’incompatibilità tra uso abitativo e sede legale societaria.
La decisione
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati accolti. Il Collegio ha respinto l’eccezione di improcedibilità, ritenendo le due domande procedimenti distinti e autonomi, con possibile utilità concreta dell’annullamento del primo diniego anche in presenza di una parziale sovrapposizione temporale. Ha distinto gli effetti delle due decisioni sui ricorsi gerarchici: quanto al primo procedimento, la Sezione Ricorsi, avendo riconosciuto l’erroneità del motivo originario, poteva provvedere nel merito ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.P.G.P. n. 30/2000, poiché il nuovo profilo ostativo risultava fondato su elementi già presenti nel fascicolo; è stata quindi respinta la censura di incompetenza. È stata altresì respinta la censura relativa al preavviso di rigetto e alla partecipazione, poiché il procedimento sul ricorso gerarchico non è assimilabile a un procedimento a istanza di parte e la disciplina provinciale esclude il preavviso nei procedimenti in materia di assistenza e previdenza integrativa. È stata invece accolta la censura sostanziale: l’art. 20 del D.P.G.P. n. 30/2000 richiede un contratto di locazione registrato relativo a un’unità a uso abitativo e la residenza effettiva, elencando analiticamente le cause ostative; tra queste non rientra la coincidenza tra abitazione e sede legale di una cooperativa. La sede legale, quale dato formale e giuridico-amministrativo, non dimostra automaticamente la perdita della destinazione abitativa né trasforma l’immobile in locale commerciale. L’amministrazione avrebbe dovuto accertare concretamente l’uso dell’immobile, l’eventuale prevalenza di attività non abitativa o la perdita della funzione abitativa. Le medesime carenze di motivazione e istruttoria hanno determinato l’accoglimento del primo motivo aggiunto; il secondo motivo aggiunto è stato assorbito. Sono stati annullati tutti i provvedimenti impugnati, il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato e le amministrazioni sono state condannate, in solido e in parti uguali, al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato.
Norme richiamate
art. 20 D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30
L’art. 20, comma 1, richiede un contratto di locazione regolarmente registrato relativo a un’unità immobiliare ad uso abitativo; il comma 2 richiede, tra l’altro, che il locatario vi risieda e vi viva effettivamente.
La disciplina individua analiticamente i requisiti e le cause ostative del contributo; la presenza della sede legale di una cooperativa nell’alloggio non costituisce, di per sé, causa di esclusione e non dimostra automaticamente la perdita della destinazione abitativa.
art. 48, comma 2, D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30
In caso di accoglimento del ricorso, la Sezione Ricorsi annulla la decisione impugnata e provvede nel merito.
La Sezione Ricorsi dispone di un potere sostitutivo e deve definire il rapporto sostanziale quando i motivi ostativi si fondano su elementi già acquisiti nel procedimento originario, senza necessità di ulteriori accertamenti.
art. 11-bis, comma 3, l.p. n. 17/1993
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ... ai procedimenti in materia di assistenza e previdenza integrativa sorti a seguito di istanza di parte.
L’esclusione comprende il procedimento deciso con ricorso gerarchico in materia assistenziale, per il quale non è dovuta la comunicazione dei motivi ostativi.
La disposizione è stata invocata dalle amministrazioni per sostenere l’inutilità dell’annullamento per vizi procedimentali, ma il giudice ha deciso la controversia principalmente sulla base dell’illegittimità sostanziale del diniego.
Ha consentito la proposizione dei motivi aggiunti contro il successivo diniego relativo alla seconda domanda di contributo.
art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Le spese processuali poste a carico delle amministrazioni soccombenti devono essere pagate in favore dello Stato, poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Quando la disciplina regolamentare di un beneficio assistenziale individua analiticamente i requisiti e le cause ostative, l’amministrazione non può introdurre in via interpretativa un’ulteriore causa di esclusione non prevista, salvo che essa sia logicamente e normativamente necessaria per accertare la mancanza di un requisito espresso.
- La coincidenza tra l’abitazione del richiedente e la sede legale di una società o cooperativa non esclude automaticamente il requisito dell’uso abitativo dell’immobile. Occorre accertare in concreto se l’immobile abbia perso la propria funzione abitativa o sia prevalentemente destinato ad attività non abitativa.
- La sede legale di un ente costituisce un dato formale e giuridico-amministrativo, ma non dimostra di per sé lo svolgimento di attività d’impresa nei locali né il venir meno della residenza e della dimora effettiva del richiedente.
- Nel ricorso gerarchico, l’autorità decidente può integrare la motivazione e confermare il contenuto dell’atto impugnato mediante un percorso argomentativo diverso, purché il nuovo esito si fondi sui fatti e sugli elementi istruttori già acquisiti nel procedimento originario; qualora tali elementi siano sufficienti, l’autorità deve provvedere direttamente nel merito.
- Il preavviso di rigetto non si applica al procedimento decisionale instaurato mediante ricorso gerarchico, poiché tale ricorso contesta un provvedimento già adottato e non costituisce un’istanza diretta all’adozione di un provvedimento di amministrazione attiva; resta ferma l’eventuale disciplina speciale che escluda il preavviso nei procedimenti assistenziali.
- La presentazione di una seconda domanda di prestazione non elimina l’interesse a impugnare il diniego relativo alla prima quando le domande danno luogo a procedimenti autonomi e l’annullamento del primo diniego conserva una concreta utilità economica, anche per periodi non coperti dalla seconda domanda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1327/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1328/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1329/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1330/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1332/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1333/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →