Sentenza del 17/06/2022 n. 19531 - Corte di Cassazione
TARSU - Dichiarazione infedele - Termine di decadenza per gli accertamenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento TARSU relativo all'anno 2005 (immobili siti in Latina) notificato il 28/09/2011; il ricorrente svolgeva eccezione di decadenza del potere impositivo (termine quinquennale), sostenendo che, ai sensi dell'art. 70 D.Lgs. 507/1993 (denuncia entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione), la detenzione degli immobili era già in corso all'inizio del periodo d'imposta 2005 e quindi il termine decadenziale doveva decorrere dall'anno corrente facendo maturare la decadenza il 31/12/2010; denuncia inoltre vizi di motivazione dell'avviso, contestazioni su inoccupazione, identificazione catastale e requisiti formali dell'atto, e assumeva che la TARSU fosse stata soppressa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo (decadenza) e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi; ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso del contribuente. La Corte ha ritenuto che, essendo la detenzione in corso all'inizio del periodo d'imposta 2005 (quindi antecedente al 20 gennaio), il termine quinquennale previsto dalla L. 27/12/2006 n. 296 (art. 1, comma 161) per la notifica degli avvisi di accertamento è maturato il 31/12/2010; l'avviso notificato il 28/09/2011 è quindi tardivo e perentorio. Le spese dei gradi di merito sono compensate, mentre il Comune di Latina è condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente (importi liquidati indicati in dispositivo).
Norme richiamate
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Introduce il termine decadenziale quinquennale per la notifica degli avvisi di accertamento applicabile anche ai rapporti pendenti al 1/1/2007; la Corte ha ritenuto applicabile il termine al caso di rettifica di dichiarazione infedele per TARSU precedenti al 2007.
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 171
Stabilisce che il regime decadenziale previsto dal comma 161 si applica anche ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge ma non ancora decaduti; la Corte lo applica ai tributi dovuti per annualità precedenti al 2007.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70, comma 1
"La denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione."
Per la TARSU il termine di presentazione della denuncia va interpretato distinguendo se l'occupazione/detenzione era già in corso all'inizio del periodo d'imposta (termine decorrente dall'anno corrente) o è iniziata successivamente (termine decorrente dal 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio).
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 71
Prevede l'emissione dell'avviso di accertamento solo nei casi di omessa denuncia o denuncia infedele/incompleta; la Corte ricorda che non sempre è necessario un avviso quando l'ente procede con cartella basata su dichiarazione non contestata.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 1
Consente la liquidazione diretta senza avviso quando la liquidazione si basa su dati già acquisiti e non soggetti a variazione; se i dati sono incerti o contestati è necessario l'avviso di accertamento.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 4
Richiamata dalla Corte come esempio normativo in cui il legislatore ha espressamente previsto termine dichiarativo riferito all'anno successivo (a differenza della formulazione dell'art. 70 del D.Lgs. 507/1993).
Riferimento normativo sulla prescrizione/decadenza citato nel ricorso; la Corte ricorda la differenza tra prescrizione e decadenza e in questo caso ricostruisce la decadenza quinquennale prevista dalla legge finanziaria.
Art. 360 c.p.c. richiamato per motivi di cassazione; art. 384 c.p.c. richiamato per la possibilità di decidere nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7 e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Richiamate nelle censure del ricorrente in tema di motivazione degli atti amministrativi e dell'obbligo di motivazione degli atti tributari; la Corte ha però assorbito tali motivi dopo aver accolto il motivo principale sulla decadenza.
Massime di principio
- Distinguere sempre se l'occupazione/detenzione dei locali era già in corso all'inizio del periodo d'imposta o è iniziata dopo: se era in corso prima del 20 gennaio, il termine dichiarativo e il relativo decorso di decadenza si riferiscono all'anno corrente; se è iniziata successivamente, il termine decorre dal 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione.
- Per la TARSU l'ente può emettere cartella diretta quando si basa su dati dichiarati e non contestati; se invece i dati sono incerti o contestati occorre l'avviso di accertamento motivato.
- Il termine decadenziale quinquennale introdotto dalla legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, art.1, comma 161) si applica anche ai rapporti anteriori al 2007 ancora pendenti alla data di entrata in vigore (comma 171): verificare sempre la decorrenza del quinquennio rispetto all'anno in cui la dichiarazione doveva essere presentata.
- La decadenza è perentoria: se l'avviso di accertamento è notificato oltre il termine previsto, va impugnato per decadenza e il contribuente ha buone chance di ottenere l'annullamento dell'atto.
- In casi simili documentare e provare la data di inizio della detenzione/occupazione e l'effettiva presentazione (o meno) della denuncia entro i termini; conservare ogni atto comunale e ogni comunicazione per dimostrare la tempestività o l'omissione dell'ente.
- Quando si impugna un avviso TARSU conviene prioritariamente verificare e agire sul profilo della decadenza/termine di notifica: se questo profilo è fondato, può assorbire altri motivi sostanziali e formali.
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