Cassazione Civile, Ordinanza n. 28826/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietari)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tra confinanti avente a oggetto la determinazione del confine tra due fondi contigui, con conseguente ordine di rilascio della porzione ritenuta occupata, rimozione della recinzione e ripristino del passaggio di fatto verso uno spiazzo. In primo grado era stata accolta la domanda di regolamento di confini proposta da una parte, con individuazione della linea di confine sulla base della tavola allegata alla sentenza, delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, dei titoli di provenienza, dei segni materiali presenti sui luoghi e delle risultanze catastali. La Corte d’appello aveva rigettato sia l’appello principale del soccombente sia l’incidentale dei controparte. Nel ricorso per cassazione il soccombente deduceva quattro motivi: (1) violazione degli artt. 948 e 950 c.c. per erronea qualificazione della domanda e per l’assunto che il confine fosse certo; (2) violazione dell’art. 950 c.c. per ritenuta ammissibilità/qualificazione dell’azione di regolamento di confini nonostante, a suo dire, si trattasse di rivendica; (3) violazione dell’art. 950 c.c. per censura della modalità con cui la Corte di merito aveva individuato il confine, contestando le conclusioni della CTU e l’uso delle risultanze catastali; (4) falsa applicazione dell’art. 949 c.c., assumendo che la sentenza avesse pronunciato ultra petita in tema di servitù di passaggio. La Corte di cassazione ha ritenuto che i primi tre motivi si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del compendio istruttorio, inammissibile in sede di legittimità, e ha escluso l’ultrapetizione sul tema del passaggio, chiarendo che la servitù non era stata oggetto di domanda ma che il ripristino del passaggio era conseguenza naturale della ricollocazione del confine e della rimozione della recinzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la domanda era correttamente qualificata come regolamento di confini, poiché la lite verteva sulla delimitazione dei rispettivi fondi e non su un conflitto di titoli di proprietà; ha ribadito che, nell’azione di regolamento di confini, l’onere di allegazione e prova grava su entrambe le parti, e che il giudice può determinare il confine sulla base degli elementi ritenuti più attendibili, con ricorso sussidiario alle mappe catastali. Ha inoltre escluso che vi fosse stata pronuncia su una servitù di passaggio non domandata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, e gli ha applicato anche la condanna ex art. 96 c.p.c. oltre all’ulteriore importo per il contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la controversia avrebbe dovuto essere qualificata come rivendica; la Corte ha escluso tale impostazione, ritenendo corretta la qualificazione come regolamento di confini.
Invocato dal ricorrente per lamentare una falsa applicazione in tema di servitù; la Corte ha osservato che la norma riguarda l’actio negatoria, che non era stata proposta nel giudizio di merito.
Norma centrale: la Corte ribadisce che l’azione di regolamento di confini concerne l’incertezza sulla linea di confine, non un conflitto di titoli, e che la prova del confine può essere fornita con ogni mezzo, anche con ricorso sussidiario alle mappe catastali.
Richiamato nei gradi di merito per la disciplina del muro di cinta e delle distanze; la Corte di cassazione non sviluppa un autonomo principio su tale disposizione.
Richiamato per la definizione del giudizio sulla base di proposta del consigliere delegato; la decisione viene assunta in conformità a tale proposta.
Richiamato per la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio dopo la richiesta di decisione del ricorrente.
Parametrato ai motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazioni di legge.
Applicato dalla Corte, in ragione della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis, per la condanna al pagamento di una somma equitativa in favore dei controricorrenti.
Applicato dalla Corte per la condanna ulteriore in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- L’azione di regolamento di confini è correttamente configurabile quando la lite riguarda la determinazione della linea di separazione tra fondi contigui e non un conflitto sui titoli di proprietà; se invece l’attore, pur usando l’etichetta del regolamento di confini, chiede la restituzione di una porzione specificamente individuata come sua, la domanda può degradare a rivendica.
- Nell’azione di regolamento di confini l’onere di allegazione e prova della linea di confine grava su entrambe le parti in pari misura; il giudice non è vincolato al principio actore non probante reus absolvitur e può individuare il confine in base agli elementi probatori ritenuti più attendibili.
- Le risultanze catastali hanno valore sussidiario nella ricostruzione del confine e possono essere utilizzate in mancanza di prove più affidabili o convergenti, unitamente a titoli, elementi materiali presenti sui luoghi e consulenza tecnica.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, salvo vizi motivazionali nei limiti del controllo di legittimità.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice, nel determinare il confine e nel disporre la rimozione di una recinzione illegittimamente collocata, produca come conseguenza naturale il ripristino di un passaggio di fatto, purché non sia stata pronunciata una sentenza costitutiva o di accertamento su una servitù non domandata.
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