Cassazione Civile, Ordinanza n. 11340/2025 del 30/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'esecuzione di un decreto ingiuntivo che aveva ordinato a un istituto di credito di consegnare a un cliente tutti gli estratti conto richiesti, assistendo l'ordine con una misura coercitiva indiretta ex art. 614-bis c.p.c. pari a euro 250 per ogni giorno di ritardo. La banca aveva ottemperato solo parzialmente, comunicando di non poter produrre alcuni estratti conto molto risalenti perché, decorso il termine decennale di conservazione di cui all'art. 2220 c.c., essi erano stati eliminati dall'archivio. Il creditore aveva quindi notificato atto di pignoramento per ottenere le somme maturate a titolo di astreinte nel periodo indicato. Il tribunale aveva ritenuto inefficace il pignoramento e la corte d'appello aveva confermato, osservando che la misura coercitiva presuppone la possibilità di adempiere e che, una volta divenuta definitivamente impossibile la consegna dei documenti, non è più configurabile un ritardo sanzionabile. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 615, 618 e 324 c.p.c., sostenendo che la possibilità o impossibilità di adempiere andava fatta valere solo nell'opposizione al decreto ingiuntivo e che, non essendo stata proposta opposizione, il decreto era definitivo e non più sindacabile; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 615 e 618 c.p.c. con riferimento a una precedente sentenza del Tribunale di Milano, deducendo inoltre vizio motivazionale per asserita omessa considerazione della portata del giudicato formato su quella decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha richiamato il proprio precedente n. 10942/2024 e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, quando un giudicato successivo accerti l'impossibilità originaria di adempiere all'obbligo posto a base dell'astreinte, tale giudicato travolge la misura coercitiva indiretta perché questa presuppone pur sempre la possibilità di un adempimento spontaneo. Ha inoltre affermato che, in presenza di giudicati contrastanti, prevale il giudicato successivo, salvo revocazione della sentenza contrastante, e che nel caso concreto non risultava un vero contrasto, poiché anche la successiva sentenza richiamata dal ricorrente era nel medesimo senso. La Corte ha quindi confermato la correttezza della decisione impugnata e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre al contributo unificato e alla somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso processuale.
Norme richiamate
La misura coercitiva indiretta è una sanzione collegata al ritardo nell'adempimento e presuppone la possibilità di un adempimento spontaneo; se l'adempimento diviene definitivamente impossibile, la misura non è più dovuta e il diritto di procedere esecutivamente viene meno.
È richiamato quale termine decennale di conservazione della documentazione contabile, scaduto il quale la banca aveva dichiarato di avere cancellato gli estratti conto dall'archivio.
Il giudicato successivo formatosi su una sentenza che accerta l'impossibilità di adempiere prevale sul precedente giudicato, salvo revocazione; il giudicato esterno va allegato e trascritto puntualmente dalla parte che lo invoca.
È richiamato come norma sull'opposizione all'esecuzione, ma la Corte valorizza il fatto che la sopravvenuta impossibilità e il successivo giudicato incidono sulla persistenza del diritto di procedere esecutivamente.
È richiamato insieme all'opposizione esecutiva per sostenere che la questione dell'astreinte e della sua persistenza può essere scrutinata nel contesto esecutivo alla luce del giudicato successivo.
È richiamato dal ricorrente per sostenere la definitività del decreto ingiuntivo non opposto.
È menzionato nel passo riportato dal precedente giudiziale richiamato, come eccezione relativa all'impossibilità sopravvenuta dell'obbligazione.
La Corte ha ravvisato un abuso processuale per reiterazione di condotte contrarie alle finalità del giusto processo e ha liquidato una somma ulteriore a titolo sanzionatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La misura coercitiva indiretta ex art. 614-bis c.p.c. non ha natura risarcitoria, ma serve a stimolare l'adempimento; perciò non può sopravvivere quando l'adempimento della prestazione diviene definitivamente impossibile.
- Se un giudicato successivo accerta in modo irrevocabile l'impossibilità di adempiere all'obbligo presidiato da astreinte, tale giudicato travolge la misura coercitiva e fa venir meno il diritto di procedere esecutivamente per le somme maturate.
- In caso di conflitto tra giudicati, opera il criterio temporale: il giudicato più recente prevale su quello anteriore, salvo il rimedio straordinario della revocazione contro la sentenza contrastante.
- Chi deduce in giudizio l'esistenza di un giudicato esterno deve assolvere un rigoroso onere di allegazione e trascrizione puntuale del contenuto della decisione invocata.
- La reiterazione di iniziative processuali manifestamente incompatibili con la funzione del giusto processo può giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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