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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35372/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Salerno, con provvedimento del 25 febbraio 2026, ha rigettato il reclamo contro l’espulsione dal territorio dello Stato disposta dal Magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998. Il condannato ha proposto ricorso deducendo violazione degli artt. 19, comma 2, lett. c), e 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 8 CEDU. Ha sostenuto che le cause ostative all’espulsione non sono tassative e che l’allontanamento avrebbe leso la sua vita privata e familiare, valorizzando la presenza in Italia di un fratello regolarmente soggiornante. Ha inoltre richiamato una domanda di ammissione a misure alternative presentata prima dell’espulsione, l’episodicità di un’infrazione disciplinare e la positività dell’osservazione intramuraria, elementi che, a suo avviso, ridimensionavano la pericolosità sociale e attestavano il percorso di reinserimento. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le doglianze. Ha confermato che l’espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998, pur avendo natura sostanzialmente amministrativa e funzione di misura alternativa atipica, non può essere disposta se comporta una violazione dell’art. 8 CEDU; le cause ostative dell’art. 19 possono essere interpretate estensivamente o integrate alla luce dell’ordinamento. Nel caso concreto, il Tribunale aveva esaminato il legame con il fratello, ma il ricorrente non aveva specificamente contestato la valutazione secondo cui non risultavano dimostrate la significatività e l’effettività del rapporto; dagli accertamenti richiamati non emergevano inoltre inserimento sociale o lavorativo, famiglia, convivenze o altre relazioni affettive in Italia. La sola presentazione di un’istanza per una misura alternativa, in assenza di prova dell’effettiva ammissione, non impediva l’espulsione. Quanto alla pericolosità sociale, il giudice di sorveglianza deve valutarla concretamente e attualmente in rapporto alla situazione personale e familiare complessiva; la Corte ha ritenuto che nel caso in esame non emergessero elementi ostativi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. È stata disposta l’omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998

    L'espulsione dello straniero non appartenente all'Unione europea, identificato, irregolare, il quale sia stato condannato e si trovi detenuto in esecuzione di pena, anche residua, non superiore a due anni per reati non ostativi, prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, ha natura sostanzialmente amministrativa e costituisce una misura alternativa alla detenzione atipica, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge.

    L’espulsione prevista dalla norma ha natura sostanzialmente amministrativa e funzione di misura alternativa atipica alla detenzione; la sua adozione è obbligatoria quando ricorrono le condizioni di legge, salvo le cause ostative.

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    L'espulsione dello straniero disposta, come misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non può trovare applicazione - neppure dopo l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato l'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. citato - quando si risolva in un'ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato, vietata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte EDU.

    Le cause ostative previste dall’art. 19 non esauriscono le situazioni rilevanti: il giudice deve comunque impedire l’espulsione quando essa determini un’ingerenza nella vita privata e familiare vietata dall’art. 8 CEDU.

  • art. 8 CEDU

    Costituisce principio consolidato quello secondo cui il giudice, nel disporre l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, quale che ne sia la base legale, debba sempre verificare che l'allontanamento non comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, procedendo all'esame comparativo della condizione dell'interessato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., tra cui la capacità a delinquere, in una prospettiva di bilanciamento tra l'interesse generale alla sicurezza sociale e l'interesse del singolo alla protezione della sfera domestica, pur nel caso in cui gli altri componenti del nucleo non siano cittadini italiani.

    Prima di disporre l’espulsione, il giudice deve effettuare un esame comparativo della situazione privata e familiare dell’interessato e degli elementi rilevanti per la sua capacità a delinquere, bilanciando la protezione della sfera domestica con la sicurezza sociale; la tutela può rilevare anche se i familiari non sono cittadini italiani.

  • art. 133 c.p.

    Costituisce principio consolidato quello secondo cui il giudice, nel disporre l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, quale che ne sia la base legale, debba sempre verificare che l'allontanamento non comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, procedendo all'esame comparativo della condizione dell'interessato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., tra cui la capacità a delinquere, in una prospettiva di bilanciamento tra l'interesse generale alla sicurezza sociale e l'interesse del singolo alla protezione della sfera domestica, pur nel caso in cui gli altri componenti del nucleo non siano cittadini italiani.

    I criteri dell’art. 133 c.p., inclusa la capacità a delinquere, concorrono alla valutazione comparativa necessaria per bilanciare la sicurezza sociale con la tutela della vita privata e familiare in sede di espulsione.

  • art. 656, comma 10, c.p.p.

    Circa l'istanza di ammissione a misura alternative, è corretto il richiamo al principio secondo cui è esclusa l'applicazione della espulsione a quanti, in relazione alla pena da espiare, si trovino già sottoposti a una misura alternativa in senso proprio, o al regime di arresti domiciliari esecutivi di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., mentre non è di ostacolo la sola applicazione dei benefici del lavoro esterno e dei permessi premio.

    L’espulsione è esclusa quando il detenuto sia già sottoposto a una misura alternativa in senso proprio o agli arresti domiciliari esecutivi previsti dalla norma; la mera presentazione di un’istanza, nonché la fruizione del lavoro esterno o dei permessi premio, non costituisce di per sé un impedimento.

  • art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma la motivazione non ne espone né applica autonomamente il contenuto.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Si deve disporre, inoltre, che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03.

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • L’espulsione dello straniero prevista dall’art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998, quale misura alternativa atipica alla detenzione, non può essere disposta quando determini un’ingerenza nella vita privata e familiare vietata dall’art. 8 CEDU; le cause ostative dell’art. 19 non impediscono un’interpretazione estensiva o un’integrazione alla luce dell’ordinamento.
  • Il giudice che valuta l’espulsione deve esaminare concretamente la vita privata e familiare dell’interessato, la natura e l’effettività dei vincoli, la durata del soggiorno e i legami con il Paese d’origine, bilanciandoli con l’interesse alla sicurezza sociale e con gli elementi rilevanti ai sensi dell’art. 133 c.p.; la tutela può operare anche se i familiari non sono cittadini italiani.
  • Il richiamo alla presenza di un familiare in Italia non è sufficiente, da solo, a dimostrare una causa ostativa all’espulsione se non sono specificamente indicati e documentati la natura, la significatività e l’effettività del legame; in sede di impugnazione occorre confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito.
  • L’impedimento all’espulsione derivante dall’accesso a una misura alternativa presuppone che l’interessato vi sia effettivamente ammesso; la sola presentazione di un’istanza non equivale all’ammissione e non preclude l’espulsione.
  • Ai fini dell’espulsione quale misura alternativa alla detenzione, il giudice di sorveglianza deve valutare in modo concreto e attuale la pericolosità sociale, rapportandola alla situazione personale e familiare complessiva dell’interessato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFavoreggiamento immigrazione
RamiProcesso penaleImmigrazione

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