Cassazione Civile, Ordinanza n. 34013/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi e infondato il quarto. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna regolazione delle spese di legittimità, perché la procedura fallimentare intimata non si è costituita.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Due soggetti, uno persona fisica e una società, avevano chiesto l'ammissione con riserva al passivo di un fallimento per un credito non ancora definitivamente accertato, in quanto era pendente un giudizio di merito riassunto dopo cassazione con rinvio. Il credito traeva origine da una domanda risarcitoria ex art. 1669 c.c. promossa nei loro confronti; essi avevano chiamato in garanzia/manleva la società poi fallita, sostenendo che nell'esecuzione dell'opera fosse stato utilizzato un prodotto da essa realizzato e commercializzato. Il giudice delegato aveva escluso il credito per tardività dell'insinuazione oltre il termine di cui all'art. 101, comma 1, l. fall., ritenendo non provata la non imputabilità del ritardo. Il Tribunale, in sede di opposizione, aveva confermato il rigetto osservando che l'omesso invio dell'avviso ai creditori ex art. 92 l. fall. non bastava, da solo, a dimostrare la non imputabilità del ritardo, mancando la prova che i nominativi dei creditori risultassero dalle scritture contabili o da altre fonti note al curatore; inoltre i creditori non avevano indicato quando e come avessero avuto conoscenza del fallimento e avevano comunque depositato l'insinuazione dopo un intervallo di circa sei mesi dalla notifica dell'atto di riassunzione alla procedura. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 101, comma 4, l. fall. e 2697 c.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente posto a loro carico la prova della presenza dei loro nomi nelle scritture contabili fallimentari, requisito non necessario per ottenere l'inversione dell'onere probatorio derivante dall'omesso avviso ex art. 92 l. fall.; 2) violazione degli artt. 101, comma 4, l. fall., 2697 e 2729 c.c., perché sarebbe stato illegittimo pretendere che essi indicassero tempi e modi di conoscenza del fallimento, essendo invece la curatela a dover provare la conoscenza aliunde della procedura; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la pendenza in Cassazione del giudizio sulla revoca del fallimento, che avrebbe reso ragionevole attendere l'esito del giudizio di legittimità per evitare duplicazioni di domande e costi; 4) nullità del decreto per violazione degli artt. 112 o 101 c.p.c., assumendo che il Tribunale avesse rilevato d'ufficio la tardività senza previa instaurazione del contraddittorio sulla relativa questione. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi: ha osservato che la decisione di merito si fondava su più rationes autonome e che, rispetto alla ragione relativa alla mancata specificazione e prova dei tempi e modi di conoscenza del fallimento e all'assenza di una giustificazione concreta del ritardo, le censure non erano idonee a scalfire la motivazione; ha inoltre affermato che la mera pendenza del giudizio di Cassazione sulla revoca del fallimento non era, di per sé, un fatto decisivo, poiché gli effetti della sentenza di fallimento cessano solo con il passaggio in giudicato della decisione di revoca. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato perché la tardività era stata già rilevata dal giudice delegato e poi contestata dagli opponenti, sicché il Tribunale non aveva sollevato d'ufficio una questione nuova, ma si era limitato a decidere sulle deduzioni delle parti. Il ricorso è stato quindi respinto; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione della procedura intimata.
Norme richiamate
Richiamato solo per descrivere il titolo della pretesa risarcitoria originaria nei confronti dei ricorrenti.
Il termine per l'insinuazione al passivo era già spirato quando la domanda è stata proposta.
La parte tardivamente insinuante deve dimostrare che il ritardo non le è imputabile, e la Corte esclude che le censure scalfissero la motivazione di merito sul punto.
L'omesso invio dell'avviso ai creditori non basta, da solo, a fondare la non imputabilità del ritardo se non risultano allegati e provati i presupposti di fatto rilevanti.
Richiamato per le doglianze sul riparto dell'onere della prova; la Corte non accoglie la tesi dei ricorrenti.
Invocato nei motivi di ricorso per contestare la valutazione inferenziale del giudice di merito, ma senza esito favorevole.
La Corte esclude il vizio di ultrapetizione o pronuncia d'ufficio, poiché la questione della tardività era già emersa nel giudizio di merito.
Richiamato dai ricorrenti per dedurre la necessità del contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio; la Corte ritiene la censura infondata.
La revoca del fallimento a seguito di reclamo produce effetti solo con il giudicato della decisione che accoglie il reclamo.
La provvisoria esecutività della sentenza dichiarativa di fallimento non è suscettibile di sospensione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata per l'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- In sede di insinuazione ultratardiva al passivo, il creditore deve allegare e provare i fatti che giustificano la non imputabilità del ritardo; il mero richiamo all'omissione dell'avviso del curatore non è sufficiente se non si dimostrano i presupposti fattuali che rendono applicabile la tutela.
- Quando la decisione di merito è sorretta da rationes autonome e ciascuna di per sé idonea a reggere il rigetto, la censura che non colpisca utilmente tutte le rationes è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La deduzione di omesso esame di un documento o fatto è decisiva solo se il materiale trascurato sia idoneo a demolire con certezza la base logica della decisione, non essendo sufficiente una mera valenza probabilistica o il rinvio a circostanze potenzialmente favorevoli.
- La semplice pendenza del giudizio di cassazione contro la sentenza che ha revocato il fallimento non elimina l'efficacia della dichiarazione di fallimento, che viene meno solo con il giudicato della decisione di revoca.
- Non vi è violazione del contraddittorio quando il giudice di opposizione si limiti a valutare una questione già emersa nel provvedimento del giudice delegato e specificamente devoluta dalle parti con l'opposizione.
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