Cassazione Civile, Ordinanza n. 32128/2025 del 10/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione il decreto del Giudice di Pace che aveva convalidato il suo trattenimento presso il CPR disposto dal Questore dopo la notifica del decreto di espulsione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 13 Cost. e dell'art. 5 CEDU, sostenendo che il trattenimento era illegittimo perché fondato su un decreto di espulsione a sua volta illegittimo: il Prefetto avrebbe erroneamente ravvisato i presupposti espulsivi senza adeguata istruttoria e senza considerare la manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale e le condizioni di salute. Ha anche evidenziato che il decreto di espulsione era stato successivamente annullato dal Giudice di Pace di Palermo. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità del provvedimento di convalida per motivazione inesistente o meramente apparente, in violazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 13 e 14, commi 3 e 4, d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 15 della direttiva 2008/115/CE e dell'art. 111 Cost., lamentando che il Giudice di Pace avesse usato un modello prestampato privo di reale motivazione e senza esaminare le eccezioni difensive, tra cui l'asserita incompetenza del giudice per la volontà di richiedere protezione internazionale e la mancanza di elementi istruttori sul trattenimento.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha assorbito il primo motivo. Ha ravvisato un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante nel decreto di convalida, poiché esso era redatto in forma sostanzialmente prestampata e non esponeva le ragioni in fatto e in diritto della decisione, né spiegava il rigetto delle eccezioni difensive, in particolare quella di incompetenza. La Cassazione ha quindi cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., rilevando che il termine perentorio per la convalida era già decorso. Non è stata disposta regolazione delle spese, in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e della soccombenza di un'amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato per la dedotta violazione di legge nel primo motivo
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è richiamato per la nullità del provvedimento per motivazione apparente
norma richiamata sia per i presupposti dell'espulsione sia per il controllo del trattenimento
disciplina il trattenimento e la convalida; il giudice deve verificarne i presupposti e motivare specificamente
art. 13 Cost.
la limitazione della libertà personale richiede riserva assoluta di legge e motivazione effettiva del provvedimento restrittivo
art. 5 CEDU
richiamato per la legittimità della privazione della libertà personale
richiamato nel motivo relativo alla motivazione apparente e al dovere di pronuncia sulle eccezioni
art. 14, commi 3 e 4, d.lgs. n. 286/1998
richiamati per il procedimento di convalida del trattenimento
art. 15, parr. 2 e 4, direttiva 2008/115/CE
richiamata come parametro sulla disciplina del trattenimento dei cittadini di Paesi terzi
art. 111, comma 6, Cost.
impone una motivazione effettiva e non meramente apparente
art. 12 prel.
usato come criterio ermeneutico per la lettura dell'art. 360 c.p.c. riformato
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando il termine perentorio per la convalida è già decorso
richiamato per la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
individua il giudice competente a liquidare le spese nel giudizio di cassazione senza rinvio
non applicabile, secondo la Corte, alla soccombenza di un'amministrazione statale
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è oggi denunciabile non qualsiasi insufficienza argomentativa, ma solo l'assenza assoluta, la mera apparenza, la perplessità o la manifesta irriducibile contraddittorietà della motivazione, quando il vizio emerga dal testo del provvedimento impugnato.
- Nei provvedimenti di convalida del trattenimento dello straniero il giudice deve verificare in modo effettivo i presupposti di legittimità della misura e motivare specificamente sulle ragioni poste a fondamento della richiesta, senza potersi limitare a formule stereotipate o prestampate.
- La motivazione del provvedimento che incide sulla libertà personale deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e dar conto del rigetto delle eccezioni difensive rilevanti; in difetto, il provvedimento è affetto da nullità per violazione dell'obbligo di motivazione costituzionalmente imposto.
- In sede di convalida o proroga del trattenimento, il giudice deve controllare d'ufficio il rispetto dei presupposti di legittimità derivanti dal diritto interno e dal diritto dell'Unione, sulla base degli elementi disponibili nel fascicolo e di quelli emersi nel contraddittorio.
- Quando il termine perentorio per la convalida del trattenimento è già decorso, la cassazione del provvedimento di convalida può avvenire senza rinvio, perché viene meno l'utilità del riesame dinanzi al giudice di merito.
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