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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32128/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in cassazione il decreto del Giudice di Pace che aveva convalidato il suo trattenimento presso il CPR disposto dal Questore dopo la notifica del decreto di espulsione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 13 Cost. e dell'art. 5 CEDU, sostenendo che il trattenimento era illegittimo perché fondato su un decreto di espulsione a sua volta illegittimo: il Prefetto avrebbe erroneamente ravvisato i presupposti espulsivi senza adeguata istruttoria e senza considerare la manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale e le condizioni di salute. Ha anche evidenziato che il decreto di espulsione era stato successivamente annullato dal Giudice di Pace di Palermo. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità del provvedimento di convalida per motivazione inesistente o meramente apparente, in violazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 13 e 14, commi 3 e 4, d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 15 della direttiva 2008/115/CE e dell'art. 111 Cost., lamentando che il Giudice di Pace avesse usato un modello prestampato privo di reale motivazione e senza esaminare le eccezioni difensive, tra cui l'asserita incompetenza del giudice per la volontà di richiedere protezione internazionale e la mancanza di elementi istruttori sul trattenimento.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha assorbito il primo motivo. Ha ravvisato un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante nel decreto di convalida, poiché esso era redatto in forma sostanzialmente prestampata e non esponeva le ragioni in fatto e in diritto della decisione, né spiegava il rigetto delle eccezioni difensive, in particolare quella di incompetenza. La Cassazione ha quindi cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., rilevando che il termine perentorio per la convalida era già decorso. Non è stata disposta regolazione delle spese, in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e della soccombenza di un'amministrazione statale.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è richiamato per la dedotta violazione di legge nel primo motivo

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è richiamato per la nullità del provvedimento per motivazione apparente

  • art. 13 d.lgs. n. 286/1998

    norma richiamata sia per i presupposti dell'espulsione sia per il controllo del trattenimento

  • art. 14 d.lgs. n. 286/1998

    disciplina il trattenimento e la convalida; il giudice deve verificarne i presupposti e motivare specificamente

  • art. 13 Cost.

    la limitazione della libertà personale richiede riserva assoluta di legge e motivazione effettiva del provvedimento restrittivo

  • art. 5 CEDU

    richiamato per la legittimità della privazione della libertà personale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla motivazione apparente e al dovere di pronuncia sulle eccezioni

  • art. 14, commi 3 e 4, d.lgs. n. 286/1998

    richiamati per il procedimento di convalida del trattenimento

  • art. 15, parr. 2 e 4, direttiva 2008/115/CE

    richiamata come parametro sulla disciplina del trattenimento dei cittadini di Paesi terzi

  • art. 111, comma 6, Cost.

    impone una motivazione effettiva e non meramente apparente

  • art. 12 prel.

    usato come criterio ermeneutico per la lettura dell'art. 360 c.p.c. riformato

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando il termine perentorio per la convalida è già decorso

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    individua il giudice competente a liquidare le spese nel giudizio di cassazione senza rinvio

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    non applicabile, secondo la Corte, alla soccombenza di un'amministrazione statale

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è oggi denunciabile non qualsiasi insufficienza argomentativa, ma solo l'assenza assoluta, la mera apparenza, la perplessità o la manifesta irriducibile contraddittorietà della motivazione, quando il vizio emerga dal testo del provvedimento impugnato.
  • Nei provvedimenti di convalida del trattenimento dello straniero il giudice deve verificare in modo effettivo i presupposti di legittimità della misura e motivare specificamente sulle ragioni poste a fondamento della richiesta, senza potersi limitare a formule stereotipate o prestampate.
  • La motivazione del provvedimento che incide sulla libertà personale deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e dar conto del rigetto delle eccezioni difensive rilevanti; in difetto, il provvedimento è affetto da nullità per violazione dell'obbligo di motivazione costituzionalmente imposto.
  • In sede di convalida o proroga del trattenimento, il giudice deve controllare d'ufficio il rispetto dei presupposti di legittimità derivanti dal diritto interno e dal diritto dell'Unione, sulla base degli elementi disponibili nel fascicolo e di quelli emersi nel contraddittorio.
  • Quando il termine perentorio per la convalida del trattenimento è già decorso, la cassazione del provvedimento di convalida può avvenire senza rinvio, perché viene meno l'utilità del riesame dinanzi al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileFamigliaEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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