Cassazione Civile, Ordinanza n. 15334/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per Ires e Irap, relativi agli anni d’imposta 2011 e 2012. In primo grado entrambi i ricorsi della società erano stati accolti; in appello l’Agenzia aveva ottenuto il rigetto della domanda relativa al 2012, mentre era rimasto favorevole alla contribuente l’esito sul 2011. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, lamentando omesso esame del fatto decisivo relativo alla regolarità dell’autorizzazione al controllo e della lettera di incarico per l’anno 2012, sostenendo che l’accesso alla contabilità sarebbe avvenuto prima del rilascio dell’autorizzazione ex art. 52 d.P.R. 633/1972; secondo, denunciando violazione degli artt. 112 c.p.c., 53 e 7 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR dichiarato inammissibile il motivo di gravame incidentale relativo alla dedotta nullità dell’accesso. L’Agenzia, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale sul capo favorevole alla società per l’anno 2011. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha depositato documentazione relativa alla definizione agevolata della lite pendente ex L. 197/2022 per il solo avviso relativo al 2011.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente all’avviso di accertamento n. THS038301268/14 (anno 2011), perché definito con la procedura agevolata, con spese irripetibili. Quanto all’avviso n. THS038301269/14 (anno 2012), ha respinto il primo e il terzo motivo del ricorso principale, ma ha accolto il secondo motivo, ritenendo che la CTR avesse erroneamente dichiarato inammissibile il motivo di appello incidentale della società su un’eccezione ritualmente riproposta in secondo grado e dunque da esaminare. Per questo capo ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché esamini esclusivamente la questione della dedotta violazione dell’art. 52 d.P.R. 633/1972 e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame di un motivo di gravame non è deducibile come omesso esame di un fatto storico; il vizio va inquadrato correttamente secondo i limiti del ricorso per cassazione.
La parte lamentava omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto fondato il rilievo solo nella misura in cui la CTR non ha esaminato una questione ritualmente riproposta.
La riproposizione delle questioni assorbite o non accolte deve avvenire con l'atto di appello incidentale o nelle controdeduzioni, secondo la disciplina del processo tributario.
"Nello stesso atto depositato nei modi e nei termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena di inammissibilità, appello incidentale."
L'appello incidentale nel processo tributario deve essere proposto nelle controdeduzioni nei modi e nei termini di legge.
"Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non siano specificamente riproposte, si intendono rinunciate."
Le questioni assorbite in primo grado, se non specificamente riproposte, si considerano rinunciate; se invece sono riproposte, il giudice d'appello deve esaminarle.
È la norma invocata per contestare la legittimità dell'accesso e dell'attività di verifica compiuta prima o senza valida autorizzazione.
La Corte conferma che la perdita da liquidazione/valore della partecipazione non rientra automaticamente tra le componenti deducibili come perdita o sopravvenienza passiva.
Le sopravvenienze passive hanno natura tassativa e non comprendono la perdita di valore di una partecipazione per fallimento della partecipata.
Richiamato nel motivo di ricorso come parte del quadro normativo sulla deducibilità; non è accolto il rilievo della contribuente.
Richiamato nel motivo di ricorso come parte del quadro normativo sulla deducibilità; la Corte ritiene corretta la tesi della non deducibilità anticipata della minusvalenza.
art. 110, comma 1, lett. d) T.U.I.R.
Norma richiamata nell'avviso per contestare l'indeducibilità della perdita da liquidazione iscrittta a bilancio.
art. 1, commi 186-205, L. 197/2022
Ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023; il deposito della domanda e della prova del pagamento determina l'estinzione del giudizio per la lite definita.
art. 1, comma 198, L. 197/2022
"il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione"
Il deposito della domanda di definizione e del versamento dovuto comporta l'estinzione del processo sulla controversia agevolata.
Massime di principio
- Nel processo tributario, le questioni assorbite o non esaminate dal primo giudice, se la parte risultata vittoriosa in primo grado intende mantenerle in causa, devono essere specificamente riproposte in appello; in difetto si intendono rinunciate ex art. 56 d.lgs. 546/1992.
- L'omesso esame di un motivo di gravame non coincide con l'omesso esame di un fatto storico ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.: il vizio va correttamente ricondotto alla mancata pronuncia sul punto dedotto, se ne ricorrono i presupposti.
- Nel processo tributario l'appello incidentale deve essere proposto nelle controdeduzioni e nei termini previsti dall'art. 54 d.lgs. 546/1992; la mancata o tardiva proposizione determina inammissibilità.
- La perdita di valore di una partecipazione sociale per crisi o fallimento della partecipata non è, di regola, deducibile come sopravvenienza passiva solo in base alla mera svalutazione o al fallimento; la deduzione è ammessa solo al realizzo o alla definitiva cancellazione della partecipata, secondo la disciplina fiscale applicabile.
- La procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, quando correttamente documentata con domanda e pagamento richiesto, comporta l'estinzione del giudizio per la lite oggetto di definizione e rende superfluo l'esame delle impugnazioni relative a quel capo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15142/2026 del 20/05/2026
- ordinanza_civile · 20 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15143/2026 del 20/05/2026
- ordinanza_civile · 20 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15144/2026 del 20/05/2026
- ordinanza_civile · 20 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15145/2026 del 20/05/2026
- ordinanza_civile · 20 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15149/2026 del 20/05/2026
- ordinanza_civile · 20 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15154/2026 del 20/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →