Cassazione Penale, Ordinanza n. 10789/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento a carico di una donna imputata di furto di energia elettrica aggravato, il tribunale aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere all'esito dell'udienza predibattimentale, ritenendo insussistente l'aggravante relativa alle cose destinate a pubblico servizio e, quindi, il regime di procedibilità d'ufficio. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, c.p., sostenendo che l'energia elettrica sottratta conservasse natura pubblicistica per l'interesse pubblico perseguito, a prescindere dalla concreta collocazione del cavo o del contatore, e chiedendo l'annullamento della decisione di proscioglimento.
La decisione
La Corte ha rilevato che l'impugnazione, proposta formalmente come ricorso per cassazione contro una sentenza di non luogo a procedere resa all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale, doveva invece essere qualificata come appello. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania, ritenendo applicabile il regime impugnatorio speciale di cui all'art. 554-quater c.p.p. e non quello previsto per le sentenze dibattimentali. Non viene decisa nel merito la questione sull'aggravante o sulla procedibilità.
Norme richiamate
richiamato come norma incriminatrice del furto oggetto di contestazione
art. 625, comma 1, nn. 2) e 7), c.p.
richiamato per le aggravanti contestate, in particolare quella relativa alle cose destinate a pubblico servizio
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
invocato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione di legge
richiamato per escludere che la novella del 2024 abbia inciso sul regime impugnatorio delle sentenze di non luogo a procedere
richiamato in relazione alla disciplina delle impugnazioni delle sentenze di proscioglimento per reati a citazione diretta
richiamato come disciplina della riattivazione del procedimento in caso di riforma della sentenza di non luogo a procedere
ritenuto come norma che disciplina autonomamente l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere all'esito dell'udienza predibattimentale e che rende l'impugnazione proposta assimilabile ad appello
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
richiamato quale fonte della nuova disciplina della procedibilità e dell'udienza predibattimentale
legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. p)
richiamata per la modifica dell'art. 593 c.p.p., ritenuta non incidente sul regime ex art. 554-quater c.p.p.
Massime di principio
- La sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale è soggetta al regime impugnatorio speciale previsto dall'art. 554-quater c.p.p., autonomo rispetto a quello delle sentenze dibattimentali.
- La novella che ha inciso sull'appellabilità delle sentenze di proscioglimento per i reati a citazione diretta non modifica il diverso regime delle impugnazioni contro le sentenze di non luogo a procedere emesse nella fase predibattimentale.
- Quando un'impugnazione è proposta formalmente come ricorso per cassazione ma, per oggetto e disciplina applicabile, rientra nell'appello, il giudice deve qualificarla secondo il suo effettivo contenuto processuale e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente.
- Nel procedimento predibattimentale, la riforma della sentenza di non luogo a procedere segue una specifica modalità di riattivazione del processo davanti al giudice di appello o a un giudice diverso, segno della distinzione strutturale rispetto al giudizio dibattimentale.
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