Cassazione Civile, Ordinanza n. 28873/2025 del 31/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il recupero del saldo dovuto in forza di un contratto di mutuo chirografario stipulato nel 2009, con contestuale destinazione delle somme erogate al ripianamento di pregresse esposizioni su un conto corrente. I debitori oppositori deducevano, in sintesi, che il mutuo fosse nullo per difetto di causa concreta perché non vi sarebbe stata una reale dazione della somma, essendo l’operazione finalizzata solo a consolidare passività preesistenti; inoltre lamentavano l’illegittimità dell’anatocismo applicato sul conto corrente, sostenendo che la delibera CICR del 2000 non potesse derogare al divieto di cui all’art. 1283 c.c. e che la disciplina di settore non consentisse pattuizioni preventive di interessi su interessi alla data del contratto. In appello il rigetto dell’opposizione era stato confermato, rilevando la legittimità del mutuo solutorio e l’assenza di allegazione di un’usurarietà genetica del rapporto di conto corrente. In cassazione i ricorrenti hanno proposto due motivi: violazione degli artt. 1283 c.c., 25 d.lgs. 342/1999 e 120 TUB in tema di anatocismo; violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c. per asserita nullità del mutuo per mancanza di causa concreta e per pretesa inesistenza della necessaria dazione della somma mutuata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la decisione di merito era conforme a giurisprudenza consolidata sulla legittimità della disciplina introdotta dall’art. 25, comma 2, d.lgs. 342/1999 e sulla delibera CICR 2 settembre 2000, che attua la deroga al divieto di anatocismo nei rapporti di conto corrente secondo il principio della pari periodicità. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando il principio per cui il mutuo solutorio è valido e costituisce titolo esecutivo quando la somma mutuata sia messa giuridicamente a disposizione del mutuatario mediante accredito su conto corrente, anche se poi immediatamente destinata a estinguere pregresse esposizioni debitorie; tale destinazione non incide sulla causa concreta del contratto. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese, a ulteriori somme per responsabilità aggravata e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato come norma sul divieto di anatocismo; la Corte ribadisce che la sua disciplina è derogata, nei rapporti bancari interessati, dalla normativa speciale e dalla delibera CICR nei limiti fissati dalla legge.
Norma di legge che ha modificato l’art. 120 TUB e ha delegato al CICR la disciplina di dettaglio della produzione degli interessi nei rapporti bancari, consentendo la deroga alla disciplina codicistica dell’anatocismo secondo il principio della pari periodicità.
Nella versione applicabile alla controversia, è interpretato come fonte primaria che, dopo la modifica del 1999, consente la regolazione regolamentare della capitalizzazione degli interessi nei rapporti di conto corrente.
Delibera CICR 2 settembre 2000
Ritenuta legittima e conforme alla delega legislativa; disciplina le modalità e i criteri di produzione degli interessi, imponendo la pari periodicità tra interessi debitori e creditori.
È il parametro processuale invocato per dedurre la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
Usato per dichiarare inammissibili le censure che si pongono in contrasto con principi di diritto già consolidati nella giurisprudenza di legittimità.
Richiamati per sostenere la nullità del mutuo per difetto di causa; la Corte esclude che la destinazione del finanziamento a estinzione di debiti pregressi comporti di per sé nullità del contratto.
La Corte d’appello ha escluso che l’incontestabilità dell’estratto conto riguardasse la misura degli interessi pattuiti, l’eventuale usurarietà degli interessi passivi e la capitalizzazione degli stessi.
Richiamato in relazione al mutuo solutorio: il contratto è titolo esecutivo se i requisiti sono integrati e la somma è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario.
Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento di somme ulteriori per responsabilità aggravata.
Richiamato nel provvedimento di definizione anticipata e quale base per la decisione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Usato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel rapporto di conto corrente bancario, la disciplina dell’anatocismo va letta alla luce della normativa speciale: la modifica dell’art. 120 TUB operata dal d.lgs. 342/1999 e la delibera CICR del 2000 consentono la capitalizzazione secondo il principio della pari periodicità, senza che ciò integri di per sé violazione dell’art. 1283 c.c.
- La censura di illegittimità della capitalizzazione degli interessi è inammissibile quando si limita a riproporre una tesi già contrastata da orientamento consolidato di legittimità.
- La destinazione della somma erogata a titolo di mutuo al pagamento di debiti pregressi del mutuatario non comporta, di per sé, nullità del mutuo per difetto di causa concreta.
- Il mutuo solutorio è valido quando la somma mutuata sia entrata nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche se l’accredito è immediatamente utilizzato per estinguere pregresse esposizioni verso la banca mutuante; tale utilizzo è un atto dispositivo distinto dalla causa del mutuo.
- In sede di ricorso per cassazione, le censure che investono apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice di merito non possono essere veicolate come semplici violazioni di legge se mirano in realtà a una diversa ricostruzione del quadro fattuale.
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