Cassazione Civile, Ordinanza n. 13247/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
La società ricorrente aveva ricevuto un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, con recupero a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA. L'Ufficio contestava dichiarazione infedele e, in particolare, la deduzione/detrazione di costi e imposta relativi a fatture ritenute non veritiere o comunque sovrafatturate, legate a sponsorizzazioni su corse automobilistiche di rally considerate sproporzionate rispetto ai valori di mercato e all'utile della società. Nei giudizi di merito la pretesa erariale era stata confermata. In Cassazione la società ha proposto sei motivi: (1) violazione delle norme sull'accertamento e sull'IVA, oltre a nullità della motivazione, assumendo che l'Ufficio non avesse provato adeguatamente l'inesistenza delle operazioni; (2) violazione delle regole sulle presunzioni e sull'onere della prova, sostenendo che la documentazione prodotta dimostrasse l'effettività delle sponsorizzazioni; (3) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere i giudici ritenuto non assolto l'onere probatorio del contribuente; (4) violazione delle norme processuali e unionale, lamentando che non fosse provato il coinvolgimento della contribuente in una frode e contestando l'uso di documenti e risultati di un procedimento penale; (5) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulla motivazione dell'atto, deducendo l'illegittimità di una presunzione ritenuta "doppia" e il difetto di motivazione per richiamo ad indagini svolte su altro soggetto; (6) violazione delle norme sulla prova e dell'art. 111 Cost., per il mancato rilievo della sentenza penale assolutoria/di altro procedimento e delle dichiarazioni testimoniali rese in quel diverso giudizio.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati i motivi. Ha affermato che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti o parzialmente inesistenti, l'Amministrazione può fondare l'accertamento anche su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, e che, una volta fornito tale quadro indiziario, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettività dell'operazione e la legittimità della detrazione/deduzione. Ha inoltre ribadito che la sproporzione tra prestazione e prezzo, quando eccede la normalità di mercato, costituisce indice di operazione oggettivamente inesistente per la parte di prezzo eccedente; che non esiste un divieto di presunzioni di secondo grado; che gli elementi ricavati in sede penale possono essere valutati come indizi nel processo tributario, senza automatica efficacia vincolante del giudicato penale; e che, accertata l'inesistenza oggettiva dell'operazione, non rileva la buona fede del contribuente né è deducibile il costo correlato. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
indica i parametri di censura in cassazione evocati dal ricorrente; la Corte rileva che la denuncia del vizio di motivazione è oggi limitata al minimo costituzionale e che le censure non possono tradursi in una nuova valutazione del merito.
richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina IVA sulla fatturazione e sull'accertamento relativo alle operazioni fatturate.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
consente l'accertamento analitico-induttivo in presenza di contabilità formalmente regolare ma inattendibile, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
richiamato dal ricorrente tra le norme violate nella contestazione dell'accertamento fiscale.
art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633/1972
consente, in materia IVA, l'accertamento fondato su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, quando la contabilità è formalmente regolare ma sostanzialmente inattendibile.
richiamato per sostenere il vizio di motivazione della sentenza tributaria.
evocato dal ricorrente per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
richiamato per la dedotta carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
regolano le presunzioni semplici; la Corte ribadisce che possono fondare l'accertamento anche elementi unici purché gravi e precisi, e che non esiste un divieto di presunzioni a catena.
disciplina l'onere della prova; in caso di contestazione di operazioni inesistenti l'Ufficio deve fornire indizi dell'inesistenza, ma poi grava sul contribuente provare l'effettività delle operazioni e la legittimità della detrazione/deduzione.
richiamato per contestare la valutazione della prova, ma la Corte ricorda che il libero convincimento attiene al merito ed è insindacabile in cassazione salvo anomalie motivazionali rilevanti.
direttiva 2006/112/CE
richiamata in tema di IVA; il diritto alla detrazione è collegato alla effettiva cessione o prestazione, non alla sola indicazione in fattura.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato penale; la Corte ribadisce che nel processo tributario non vi è automatica vincolatività della sentenza penale irrevocabile.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
segna l'autonomia del giudizio tributario e i suoi limiti probatori; le prove penali e le presunzioni semplici possono entrarvi come elementi indiziari, ma non producono automatica efficacia vincolante.
art. 42, commi 2 e 3, d.P.R. n. 600/1973
richiamato per contestare la motivazione dell'atto impositivo basato su elementi istruttori relativi ad altro contribuente.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione dell'avviso di accertamento.
richiamato dal ricorrente in tema di obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 111 Cost.
richiamato per lamentare la violazione del giusto processo e del corretto apprezzamento delle prove.
art. 62-sexies, d.P.R. n. 917/1986
richiamato dal ricorrente nella doglianza sull'accertamento induttivo e sulla presunzione di antieconomicità.
art. 53, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917/1986
richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate in tema di determinazione del reddito.
Massime di principio
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi probatori anche presuntivi dell'inesistenza dell'operazione; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente dimostrare l'effettività della prestazione o cessione e la legittimità della detrazione/deduzione.
- La regolarità formale della fattura, della contabilità o dei pagamenti non è sufficiente a provare l'effettività dell'operazione, perché tali dati sono facilmente falsificabili e possono essere strumentalmente utilizzati per simulare operazioni inesistenti.
- La sproporzione significativa tra prestazione e corrispettivo, specie quando eccede la normalità di mercato e il rapporto sinallagmatico, costituisce un indice sintomatico di operazione oggettivamente inesistente almeno per la parte di prezzo eccedente.
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, se questa risulta intrinsecamente inattendibile per antieconomicità o incongruenze gravi, precise e concordanti.
- Nel processo tributario non esiste un divieto di presunzioni di secondo grado: un fatto già provato per presunzioni può costituire la base di ulteriori inferenze presuntive, purché anch'esse dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- La sentenza penale irrevocabile non ha automatica efficacia vincolante nel giudizio tributario; gli elementi acquisiti in sede penale possono essere valutati come indizi, ma restano soggetti all'autonomo apprezzamento del giudice tributario.
- Accertata l'inesistenza oggettiva dell'operazione, non può invocarsi la buona fede del committente o cessionario per ottenere la detrazione IVA o la deduzione del costo, poiché egli conosce se e in quale misura abbia effettivamente ricevuto la prestazione.
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