Cassazione Civile, Ordinanza n. 20116/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite riguarda un dipinto a olio su tela del XVII secolo, raffigurante "Giacobbe che lotta con l'angelo", che l'attrice ha rivendicato assumendo che fosse quello trafugato dalla sua casa il 3 maggio 1991. Il convenuto sosteneva invece di aver acquistato il quadro nel 1995 da un terzo in buona fede e di esserne divenuto proprietario a non domino, chiedendo anche la rivalsa verso il proprio dante causa in caso di accoglimento della rivendica. In primo grado il Tribunale ha accertato l'identità del dipinto con quello rubato e ha ordinato la restituzione, escludendo la buona fede dell'acquirente e dei suoi danti causa; ha inoltre negato la rivalsa, ritenendo l'operazione contraria al buon costume. In appello il soccombente ha contestato sia l'identificazione del quadro sia il superamento della presunzione di buona fede, deducendo inoltre la nullità della consulenza tecnica d'ufficio e la violazione delle regole sul giudicato interno. In Cassazione ha articolato cinque motivi: violazione degli artt. 1153 e 1147 c.c. e dell'art. 2 L. n. 1062/1971 sulla buona fede nell'acquisto; nullità della CTU e tardività dell'eccezione; violazione dell'art. 329 c.p.c. per asserito giudicato interno su alcuni profili dell'identità del bene; violazione degli artt. 948 e 2697 c.c. e degli artt. 115-116 c.p.c. sulla prova della proprietà e dell'identità del dipinto; violazione degli artt. 2035, 1346 e 1418 c.c. sul rigetto della domanda di rivalsa e sulla nozione di buon costume.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili le doglianze che miravano a una nuova valutazione del fatto, osservando che la Corte d'appello aveva motivatamente desunto la corrispondenza del quadro con quello rubato e aveva superato la presunzione di buona fede sulla base di una pluralità di indici concreti (assenza di documentazione di provenienza, modalità dell'acquisto e del pagamento, qualità dell'acquirente, tentativo di vendita sul mercato non ufficiale). Ha inoltre escluso la nullità della CTU perché, nel regime ratione temporis applicabile, il contraddittorio era stato rispettato e le osservazioni delle parti non integravano una nullità procedimentale; ha giudicato inammissibile la censura sul giudicato interno e sulla valutazione della prova, precisando che non vi era violazione dell'art. 2697 c.c. poiché la critica investiva il merito della valutazione probatoria. Infine ha respinto la censura sulla rivalsa, confermando che la vendita del dipinto, in un contesto in cui le parti potevano percepirne la provenienza illecita, era connotata da illiceità del motivo e contrarietà al buon costume, con conseguente irrilevanza ai fini della soluti retentio. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
L'onere di specificazione degli atti e documenti è soddisfatto se il ricorso ne riassume il contenuto o ne trascrive i passaggi essenziali e indica la fase processuale in cui sono stati prodotti o formati, senza eccessivo formalismo.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È sufficiente, ai fini del deposito, un riferimento idoneo a identificare la fase del processo di merito in cui il documento o l'atto è stato prodotto o formato.
La buona fede nell'acquisto a non domino è presunta iuris tantum, ma può essere vinta da presunzioni contrarie e indizi gravi, precisi e concordanti; non è invocabile da chi ignori colpevolmente la lesione dell'altrui diritto.
È richiamato in relazione all'acquisto della proprietà da chi non è proprietario, ma opera solo se ricorrono le condizioni di legge, inclusa la buona fede dell'acquirente.
art. 2, primo comma, L. n. 1062/1971
È invocato come parametro della disciplina dei beni d'arte, ma il ricorso è respinto perché la Corte valorizza la concreta mancanza di buona fede nell'acquisto.
art. 157, secondo comma, c.p.c.
Le nullità relative devono essere eccepite nella prima difesa utile, ma nel caso concreto la dedotta nullità della CTU non sussisteva.
Per la CTU si distingue il regime anteriore e quello successivo alla riforma del 2009; nel caso di specie si applicava il testo previgente, con contraddittorio postumo, sicché le osservazioni delle parti erano ammissibili come difesa sul merito della consulenza.
Richiamato in tema di attività del consulente tecnico e valutazione dell'elaborato peritale.
È escluso il giudicato interno quando la decisione di merito è sorretta da una pluralità di rationes autonome non tutte efficacemente censurate.
La rivendicazione richiede la prova della proprietà e dell'identità del bene, prova che nel caso è stata ritenuta raggiunta attraverso le risultanze tecniche e fattuali valorizzate dalla Corte di merito.
La violazione dell'onere della prova si configura solo se il giudice ne altera la ripartizione, non quando si contesta la valutazione delle prove svolta nel merito.
Non è censurabile in cassazione la mera valutazione del materiale istruttorio se non nei limiti della deduzione di prove non introdotte o di prove legali disattese o recepite senza il dovuto apprezzamento.
La censura è inammissibile se mira solo a sostituire una diversa valutazione delle risultanze probatorie del merito.
È richiamato per escludere la rivalsa, in quanto la pretesa restitutoria si scontra con la contrarietà dell'operazione al buon costume.
La causa/oggetto del contratto deve essere lecita; nella fattispecie l'operazione negoziale è stata ritenuta illecita per il fine perseguito.
La nullità per illiceità della causa/oggetto è richiamata come base del giudizio di contrarietà al buon costume dell'operazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme è precluso il vizio di omesso esame di fatti decisivi in cassazione.
La memoria illustrativa non può integrare o sanare i vizi del ricorso con nuove allegazioni o chiarimenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove: quando la censura mira solo a sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio, il motivo è inammissibile.
- La buona fede nell'acquisto a non domino è presunta, ma può essere superata da una pluralità di indizi seri, concreti e concordanti; l'assenza di verifiche minime sulla provenienza del bene, specie se di valore elevato o di provenienza dubbia, può integrare colpa grave incompatibile con la buona fede.
- La violazione delle regole sulla consulenza tecnica d'ufficio non sussiste se, nel regime applicabile ratione temporis, il contraddittorio è assicurato in modo coerente con la disciplina vigente; le contestazioni sul contenuto della perizia riguardano il merito e non una nullità procedimentale.
- In tema di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è precluso in cassazione quando le decisioni di primo e secondo grado si fondano sul medesimo impianto decisorio di base.
- La rivendicazione di bene mobile richiede la prova dell'identità del bene e della proprietà dell'attore; tale prova può essere raggiunta anche mediante convergenza di elementi tecnici e indiziari, mentre la contestazione meramente valutativa non basta in cassazione.
- La domanda di rivalsa o ripetizione può essere respinta se l'operazione negoziale è connotata da illiceità del motivo e contrarietà al buon costume, soprattutto quando entrambe le parti perseguono un vantaggio illecito o comunque consapevolmente rischioso.
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