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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11411/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici specializzati avevano convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e vari Ministeri chiedendo il risarcimento del danno da mancata o tardiva attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, relative all'adeguata remunerazione dei medici in corso di specializzazione. Il Tribunale aveva rigettato le domande ritenendo maturata la prescrizione; la Corte d'appello di Roma aveva confermato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge, sostenendo che la legge n. 370 del 1999 non poteva segnare il dies a quo della prescrizione e che questa avrebbe potuto decorrere solo dal venir meno delle incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, natura dell'azione, legittimazione passiva e termine prescrizionale, chiedendo anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo la censura incompatibile con un orientamento di legittimità ormai consolidato. Ha ribadito che il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni con decorrenza dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999. Ha escluso che le asserite incertezze su giurisdizione, natura dell'azione o legittimazione passiva potessero differire il decorso della prescrizione, ha negato la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e, oltre a rigettare l'impugnazione, ha condannato i ricorrenti alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie

    la censura è stata proposta come violazione di legge, ma il ricorso è stato poi dichiarato inammissibile perché contrastante con un indirizzo di legittimità consolidato

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile, a norma dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.

    il ricorso è inammissibile quando le questioni dedotte sono già risolte da una giurisprudenza consolidata e non emergono argomenti idonei a mutarla

  • art. 5 Trattato CEE

    violazione e falsa applicazione ... degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi sulla responsabilità dello Stato per mancata attuazione delle direttive

  • art. 189 Trattato CEE

    violazione e falsa applicazione ... degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE

    richiamato a fondamento della domanda risarcitoria da inadempimento alle direttive

  • art. 10 Cost.

    violazione e falsa applicazione ... dell'art. 10 Cost.

    richiamato dai ricorrenti quale parametro per l'obbligo statale di conformazione al diritto comunitario

  • art. 19, comma 1, seconda parte, TUE

    violazione e falsa applicazione ... dell'art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull'Unione Europea

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla tutela giurisdizionale effettiva

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    violazione e falsa applicazione ... dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l'ineffettività della tutela in presenza di incertezze iniziali

  • direttiva 75/362/CEE

    delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16

    direttiva di settore in materia di formazione e remunerazione dei medici specializzandi, alla base della pretesa risarcitoria

  • direttiva 75/363/CEE

    delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16

    direttiva richiamata come fonte dell'obbligo di adeguata remunerazione

  • direttiva 82/76/CEE

    delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16

    direttiva riassuntiva delle precedenti, la cui tardiva e incompleta trasposizione ha dato origine alla pretesa risarcitoria

  • direttiva 93/16/CEE

    delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16

    richiamata dai ricorrenti, ma la Corte afferma che non ha introdotto un ulteriore obbligo quanto alla misura della borsa di studio per i periodi anteriori

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    violazione e falsa applicazione dell'art.1 del Protocollo n. 1 alla CEDU

    richiamato dai ricorrenti nel tentativo di ampliare i parametri convenzionali di tutela

  • artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi

    degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi

    richiamati dai ricorrenti a supporto della diversa decorrenza della prescrizione e dell'interpretazione normativa

  • art. 2934 c.c.

    degli artt. 2934, 2935 e 2938 c. c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare l'estinzione del diritto per prescrizione

  • art. 2935 c.c.

    degli artt. 2934, 2935 e 2938 c. c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che la prescrizione non potesse decorrere prima della piena conoscibilità e azionabilità del diritto

  • art. 2938 c.c.

    degli artt. 2934, 2935 e 2938 c. c.

    richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina della prescrizione

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    nonché dell'art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    norma richiamata nel ricorso quale disciplina interna dei medici specializzandi

  • art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370

    dell'art. 11 della Legge n. 370/99

    la Corte lo considera il momento dal quale decorre la prescrizione decennale, perché con tale disposizione il legislatore ha effettuato una aestimatio del danno e reso certo l'inadempimento residuo dello Stato

  • art. 267 TFUE

    istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 T.F.U.E.

    il rinvio pregiudiziale è stato negato perché la questione è ritenuta già chiarita dalla giurisprudenza unionale e di legittimità

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ.

    la Corte ha applicato la condanna equitativa per uso abusivo del mezzo di impugnazione in presenza di ricorso inammissibile contro orientamenti consolidati

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Nelle controversie sul risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi, il diritto si prescrive in dieci anni con decorrenza dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della L. n. 370/1999.
  • La decorrenza della prescrizione non è differita dalle incertezze iniziali su giurisdizione, natura dell'azione o legittimazione passiva, perché la prescrizione può essere interrotta anche con atti stragiudiziali e la posizione del debitore era ragionevolmente individuabile nello Stato.
  • L'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non va accolta quando la questione sia già risolta da un indirizzo consolidato e non sussista un reale dubbio di compatibilità con il principio di effettività della tutela.
  • Il giudizio di cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando il ricorso si limita a riproporre censure già incompatibili con un orientamento nomofilattico stabile.
  • La proposizione di un ricorso in cassazione che ignori un diritto vivente consolidato può integrare uso abusivo del mezzo di impugnazione e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneRinvio pregiudiziale

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