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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6790/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento catastale 2016 che aveva rettificato in aumento la rendita catastale di un impianto eolico, con specifico rilievo circa l'inclusione nella stima della "torre" in acciaio di sostegno dell'aerogeneratore. Questione centrale: se la torre debba essere considerata elemento immobiliare rilevante ai fini della rendita (inclusa nella stima diretta) o se rientri nell'esclusione prevista dall'art.1, comma 21, L.208/2015 quale componente impiantistica funzionale al processo produttivo (ossia non assoggettabile alla stima catastale). Il ricorso alla Cassazione lamentava, tra l'altro, errata applicazione della normativa e mancata valutazione della funzionalità della torre rispetto all'impianto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che la CTR avesse errato nel ritenere automaticamente la torre imponibile sulla base delle sue caratteristiche strutturali e non avesse compiuto il necessario accertamento sulla funzione strumentale della torre rispetto al processo produttivo. La Cassazione ha affermato che l'esclusione prevista dall'art.1, comma 21, L.208/2015 prescinde dalla mera immobilizzazione al suolo e si basa sulla strumentalità rispetto al processo produttivo; di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata per rideterminare la rendita catastale (con spese del gravame). Alcuni motivi (tra cui l'ottavo) sono stati dichiarati inammissibili e gli altri assorbiti.

Norme richiamate

  • r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4

    si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo

    Definisce i criteri generali di "immobile urbano"; la Corte richiama la nozione per distinguere costruzioni da elementi impiantistici, ma afferma che la qualificazione catastale successiva dipende anche dalla funzionalità produttiva ai sensi della L.208/2015

  • d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3

    l'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale...

    Fornisce la nozione tecnica di unità immobiliare (autonomia funzionale e reddituale) utilizzata per valutare se una costruzione o manufatto debba concorrere alla rendita; la Corte richiede valutazione effettiva dell'autonomia funzionale

  • art. 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)

    A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale ... tiene conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo

    Norma chiave: esclude dalla stima le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo (gli 'imbullonati'), indipendentemente dall'essere infisse al suolo; la Corte interpreta l'esclusione come basata sulla strumentalità produttiva e non sulla sola natura strutturale

  • art. 1-quinquies, d.l. 31 marzo 2005, n. 44 (interpretazione autentica previa)

    Norma che in passato ha incluso elementi mobili nella rendita catastale integrando il concetto di 'bene complesso'; citata a titolo storico per spiegare l'evoluzione dell'orientamento prima dell'intervento del 2015

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 1 febbraio 2016

    le componenti costituenti l'unità immobiliare urbana possono essere sostanzialmente distinte...: 1) il suolo; 2) le costruzioni; 3) gli elementi strutturalmente connessi ...; 4) le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo ...

    Documento interpretativo amministrativo che distingue costruzioni da componenti impiantistiche e, nella prassi dell'Agenzia, tendeva a escludere dall'ambito impositivo gli aerogeneratori (rotori e navicelle) ma a includere torri considerate 'costruzioni'. La Corte osserva che tali circolari non sono vincolanti e che l'analisi deve fondarsi sulla strumentalità produttiva

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016

    le strutture di sostegno degli aerogeneratori... più che di semplici pali, trattasi di vere e proprie torri... annoverare le stesse tra le 'costruzioni' e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta

    Ulteriore indirizzo amministrativo che qualificava le torri come costruzioni imponibili; la Corte ritiene però che detta interpretazione amministrativa non possa prevalere sulla valutazione della funzione produttiva richiesta dalla L.208/2015

  • Nota Direzione Centrale Catasto prot. n. 60244 del 27 aprile 2016

    per le unità immobiliari in argomento vanno considerate... il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici ...

    Chiarimento amministrativo che includeva torri fra le componenti oggetto di stima; la sentenza segnala tale indirizzo ma non lo condivide quando sussiste prova della strumentalità della torre

  • art. 56, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per il principio processuale secondo cui questioni non accolte in primo grado e non riproposte in appello si intendono rinunciate; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla mancata pronuncia su alcune questioni per carenza di specificità e documentazione

  • art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)

    Norma processuale che individua i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme, omessa pronuncia, ecc.); la Corte ha valutato i motivi in base a tali parametri, accogliendo il primo e assorbendo gli altri

  • art. 2, d.m. n. 28/1998

    Richiamato in relazione alla nozione di unità immobiliare e ai limiti di accatastamento; utilizzato per contestare l'accatastamento di alcune parti quali basamenti e suolo

  • art. 7, comma 1, legge n. 212/2000 (statuto del contribuente)

    Richiamato in uno dei motivi relativi alla correttezza della motivazione dell'avviso; la Corte ha comunque deciso in base al criterio della funzionalità produttiva

Massime di principio

  • Dopo la L.208/2015 la esclusione dalla stima catastale si basa sulla funzione strumentale rispetto al processo produttivo: non è decisiva la mera immobilizzazione al suolo, ma se l'elemento (anche se strutturalmente connesso) è funzionale e necessario al ciclo produttivo esso può essere escluso dalla rendita.
  • Le circolari e le note amministrative dell'Agenzia (es. 2/E, 27/E, nota prot. 60244) non sono vincolanti per il giudice: la valutazione rimane giudiziale e richiede accertamento puntuale della strumentalità e della autonomia funzionale/reddituale.
  • Per decidere se una torre o altro elemento sia imponibile occorre un accertamento tecnico specifico sulla sua funzione rispetto all'impianto (eventuali pareri tecnici, documentazione progettuale, Docfa, caratteristiche costruttive e modalità di integrazione con il processo produttivo).
  • Se la componente è realmente parte essenziale e inscindibile dell'unicum impiantistico necessario alla produzione (ossia la sua rimozione comprometterebbe la funzione produttiva), è più probabile che rientri nell'esclusione come 'impianto funzionale' e non concorra alla rendita.
  • Sotto il profilo processuale, le questioni non accolte in primo grado vanno specificamente riproposte in appello (per non essere considerate rinunciate); la prova documentale delle eccezioni sollevate è rilevante per la decisione in secondo grado.
  • In controversie analoghe il giudice dovrà valutare caso per caso, dando rilievo probatorio alla funzione e non solo alle caratteristiche strutturali: l'onere probatorio circa la strumentalità grava sulle parti che la allegano e documentano.

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