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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00679/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 04/03/2025 con cui la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello, proposto il 15/01/2025 mediante invio PEC, avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Parma con rito abbreviato per reati ex art. 73 d.P.R. 10/10/1990, n. 309. Il ricorrente (mediante difensore) deduceva che, in forza del comma 4 dell'art. 3 del D.M. n. 217/2023 come novellato e come riprodotto nel D.M. n. 206/2024, fino al 31/03/2025 il deposito di atti relativi a procedimenti del Libro VI, Titolo I (tra cui il rito abbreviato) poteva essere effettuato "anche con modalità non telematiche" e, quindi, era consentito il deposito mediante PEC. Si aggiungeva che l'impossibilità di depositare telematicamente dipendeva dall'assenza di registrazione/abilitazione all'accesso al fascicolo telematico per causa non imputabile al difensore (procura speciale depositata ma non ancora registrata), rendendo legittimo il ricorso alla PEC per non incorrere in tardività.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto invalida la rinuncia al ricorso prodotta dall'avv. Pezzoni perché la procura speciale non autorizzava la rinuncia; ha quindi esaminato il merito e accolto il primo motivo. Ha censurato la Corte d'appello di Bologna per avere interpretato erroneamente i D.M.: il D.M. n. 206/2024 non ha eliminato la possibilità di utilizzare la PEC per i casi in cui il deposito resta consentito "anche con modalità non telematiche", essendo tale previsione riproposta nel comma 9 dell'art. 3; il comma 4 dell'art. 3 del D.M. n. 217/2023 consente infatti fino al 31/03/2025 il deposito non telematico per gli atti relativi ai procedimenti del Libro VI, Titolo I (tra cui il giudizio abbreviato). Conseguentemente l'appello depositato via PEC il 15/01/2025 risultava ammissibile. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Bologna per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 582 c.p.p., comma 1

    La Corte ha accertato che l'applicazione dell'art. 582 in senso di inammissibilità per deposito a mezzo PEC era errata alla luce della disciplina transitoria contenuta nei Decreti ministeriali; quindi non si può escludere l'ammissibilità dell'atto quando la norma secondaria consente il deposito non telematico.

  • D.M. 27/12/2024, n. 206 (D.M. n. 206 del 2024), art. 1

    Pur avendo modificato la disciplina, il D.M. n. 206/2024 non ha eliminato la possibilità di utilizzare la PEC nei casi ammessi come non telematici, essendo stata riproposta la relativa previsione nell'art. 3 aggiornato.

  • D.M. 29/12/2023, n. 217 (art. 3), comma 4

    "Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale"

    La Corte ha ritenuto che, ai sensi di questo comma, fino al 31/03/2025 il deposito per i procedimenti del Libro VI, Titolo I (incluso il rito abbreviato) può avvenire "anche con modalità non telematiche" e pertanto sia consentito il ricorso alla PEC per tali depositi.

  • D.M. 29/12/2023, n. 217 (art. 3), comma 9

    Secondo la sentenza, la previsione contenuta nel comma 9 ripropone espressamente la possibilità per i difensori di utilizzare la PEC nei casi in cui il deposito è ammesso anche con modalità non telematiche; tale previsione è stata mantenuta nel D.M. n. 206/2024.

  • art. 335 c.p.p.

    Riferimento agli adempimenti di iscrizione delle notizie di reato che il comma 4 menziona tra le attività che possono, fino al 31/03/2025, svolgersi anche con modalità non telematiche.

Massime di principio

  • Nel periodo transitorio fino al 31/03/2025, se un decreto ministeriale prevede che il deposito "può avere luogo anche con modalità non telematiche" per specifici procedimenti (es. Libro VI, Titolo I), l'invio tramite PEC di atti relativi a quei procedimenti è ammissibile.
  • La mera entrata in vigore di una norma che generalizza il deposito telematico non esclude la possibilità di utilizzo della PEC ove una disposizione transitoria o di riferimento la mantenga; occorre confrontare testualmente i decreti per verificare la conservazione delle previsioni sulla PEC.
  • L'impossibilità di depositare telematicamente per cause non imputabili al difensore (es. mancata registrazione/abilitazione della procura speciale) può giustificare il ricorso alla PEC senza che ciò pregiudichi il diritto di impugnare.
  • La rinuncia al ricorso effettuata da un difensore è valida solo se la procura speciale conferita espressamente autorizza la rinuncia; in mancanza la rinuncia è priva di effetti e il ricorso va esaminato nel merito.
  • Se il giudice di merito interpreta in modo errato la disciplina sui mezzi di deposito, la Corte di legittimità può annullare l'ordinanza e disporre la trasmissione degli atti per il proseguimento del giudizio.

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