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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20695/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava l'ordinanza del 22/06/2023 che aveva dichiarato inammissibili le sue istanze di ottenere misura alternativa (affidamento in prova ex art.47-quater Ord. pen.) o, in subordine, semilibertà, relativamente alla pena riconosciuta in Italia a seguito di sentenza svedese. Sosteneva la violazione degli artt. 735 e 738 c.p.p. per non aver tenuto conto del divieto di aggravamento del trattamento sanzionatorio stabilito dalla normativa straniera e dalla Convenzione di Strasburgo, chiedeva la sostituzione della liberazione condizionale ottenuta all'estero con la misura nazionale ex art.176 c.p. e lo "scorporo" della parte di pena già espiata all'estero per valutare l'accesso ai benefici.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo esame. La Cassazione ha ritenuto la motivazione del Tribunale contraddittoria e carente: il Tribunale aveva applicato meccanicamente la normativa nazionale senza rispettare i principi consolidati sul divieto di aggravamento della pena riconosciuta all'estero e senza valutare correttamente i benefici già maturati secondo l'ordinamento svedese. La Corte ha inoltre chiarito che la liberazione condizionale estera non si applica automaticamente in Italia ma deve essere valutata e sostituita, ove possibile, secondo le procedure e i principi richiamati.

Norme richiamate

  • Legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ordinamento penitenziario), art. 47-quater

    Riferimento all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale (misura alternativa); il ricorrente chiedeva l'applicazione di tale misura nonostante limiti di pena previsti per l'affidamento ordinario.

  • Ordinamento penitenziario, art. 47

    Richiamato dal Tribunale come limite di pena per l'affidamento; la Corte rileva che il Tribunale ha usato contraddittoriamente tali limiti pur considerando l'art.47-quater.

  • Ordinamento penitenziario, art. 50

    Richiamato dal Tribunale in relazione ai requisiti per l'accesso alla semilibertà (quantum di pena già espunto).

  • Ordinamento penitenziario, art. 4-bis

    La pena in esecuzione derivava da reato riconducibile alle fattispecie ostative di cui all'art.4-bis, motivo per cui il Tribunale aveva ritenuto non sussistente il requisito quantitativo per alcune misure.

  • Codice di procedura penale, art. 735

    Stabilisce il principio che il trattamento sanzionatorio non può essere più grave di quello previsto dallo Stato di condanna (divieto di aggravamento) e prevede la possibilità di sostituzione delle misure straniere con misure nazionali; la Corte ha richiamato questo principio come limite all'applicazione meccanica della legge italiana.

  • Codice di procedura penale, art. 738

    Prevede che l'esecuzione della pena in Italia è soggetta alla legge italiana; la giurisprudenza interpreta questo principio in combinato disposto con il divieto di aggravamento (art.735), e la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha correttamente bilanciato questi princìpi.

  • Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, art. 10

    Richiama il divieto di trattamento più grave rispetto a quello applicato nello Stato di condanna; la Corte lo usa per affermare che devono essere considerati i benefici già maturati all'estero.

  • Decisione-quadro del Consiglio 2008/947 (attuata con d.lgs. 15/02/2016, n.38), art. 4 e art. 17

    Norme UE e procedura relative al riconoscimento reciproco delle decisioni di liberazione condizionale tra Stati membri e ai certificati di cui agli strumenti comunitari; la sentenza ricorda che la liberazione condizionale straniera non si applica automaticamente in Italia e che il procedimento previsto dal d.lgs. n.38/2016 (art.17 e ss.) deve essere seguito.

  • D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, art. 16

    Quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la pena è eseguita secondo la legge italiana. Si applicano altresì le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia. La pena espiata nello Stato di emissione è computata ai fini dell'esecuzione

    Stabilisce che la pena riconosciuta è eseguita secondo la legge italiana ma che la pena già espiata nello Stato di emissione deve essere computata; la Corte ha tratto da ciò il principio per cui non è possibile un'applicazione automatica della liberazione condizionale straniera senza la procedura prevista.

  • Codice penale, art. 176 (richiamato nel provvedimento impugnato)

    Richiamato dal ricorrente come riferimento alla misura nazionale che il Tribunale avrebbe dovuto valutare in sostituzione della liberazione condizionale estera; la Corte indica che il giudice nazionale ha il dovere di valutare la sostituzione e di motivare la decisione.

Massime di principio

  • L'esecuzione in Italia di una sentenza straniera è soggetta alla legge italiana, ma vige il divieto di aggravamento: i benefici già maturati nello Stato di condanna devono essere presi in considerazione al momento del trasferimento.
  • La liberazione condizionale concessa all'estero non si trasporta automaticamente: occorre seguire le procedure previste (es. d.lgs. n.38/2016) e il giudice nazionale deve verificare documentazione e requisiti per eventuale sostituzione con una misura italiana.
  • Quando sia invocata la sostituzione di una misura estera con una misura nazionale (art.735 c.p.p., comma 4), il giudice è tenuto a motivare specificamente la decisione e non può limitarsi a un richiamo generico all'applicazione della normativa nazionale.
  • Se il detenuto ha espiato, all'estero, parte di pena relativa a reati ostativi, il giudice nazionale deve valutare lo scorporo delle punizioni concorrenti per verificare l'accesso ai benefici penitenziari.
  • Motivazioni contraddittorie o lacunose del giudice di merito sull'applicazione delle norme internazionali e sulle conseguenze dei benefici maturati all'estero comportano l'annullamento con rinvio da parte della Cassazione.

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