Cassazione Penale, Sentenza n. 20695/2024 del 24/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava l'ordinanza del 22/06/2023 che aveva dichiarato inammissibili le sue istanze di ottenere misura alternativa (affidamento in prova ex art.47-quater Ord. pen.) o, in subordine, semilibertà, relativamente alla pena riconosciuta in Italia a seguito di sentenza svedese. Sosteneva la violazione degli artt. 735 e 738 c.p.p. per non aver tenuto conto del divieto di aggravamento del trattamento sanzionatorio stabilito dalla normativa straniera e dalla Convenzione di Strasburgo, chiedeva la sostituzione della liberazione condizionale ottenuta all'estero con la misura nazionale ex art.176 c.p. e lo "scorporo" della parte di pena già espiata all'estero per valutare l'accesso ai benefici.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo esame. La Cassazione ha ritenuto la motivazione del Tribunale contraddittoria e carente: il Tribunale aveva applicato meccanicamente la normativa nazionale senza rispettare i principi consolidati sul divieto di aggravamento della pena riconosciuta all'estero e senza valutare correttamente i benefici già maturati secondo l'ordinamento svedese. La Corte ha inoltre chiarito che la liberazione condizionale estera non si applica automaticamente in Italia ma deve essere valutata e sostituita, ove possibile, secondo le procedure e i principi richiamati.
Norme richiamate
Legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ordinamento penitenziario), art. 47-quater
Riferimento all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale (misura alternativa); il ricorrente chiedeva l'applicazione di tale misura nonostante limiti di pena previsti per l'affidamento ordinario.
Ordinamento penitenziario, art. 47
Richiamato dal Tribunale come limite di pena per l'affidamento; la Corte rileva che il Tribunale ha usato contraddittoriamente tali limiti pur considerando l'art.47-quater.
Ordinamento penitenziario, art. 50
Richiamato dal Tribunale in relazione ai requisiti per l'accesso alla semilibertà (quantum di pena già espunto).
Ordinamento penitenziario, art. 4-bis
La pena in esecuzione derivava da reato riconducibile alle fattispecie ostative di cui all'art.4-bis, motivo per cui il Tribunale aveva ritenuto non sussistente il requisito quantitativo per alcune misure.
Codice di procedura penale, art. 735
Stabilisce il principio che il trattamento sanzionatorio non può essere più grave di quello previsto dallo Stato di condanna (divieto di aggravamento) e prevede la possibilità di sostituzione delle misure straniere con misure nazionali; la Corte ha richiamato questo principio come limite all'applicazione meccanica della legge italiana.
Codice di procedura penale, art. 738
Prevede che l'esecuzione della pena in Italia è soggetta alla legge italiana; la giurisprudenza interpreta questo principio in combinato disposto con il divieto di aggravamento (art.735), e la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha correttamente bilanciato questi princìpi.
Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, art. 10
Richiama il divieto di trattamento più grave rispetto a quello applicato nello Stato di condanna; la Corte lo usa per affermare che devono essere considerati i benefici già maturati all'estero.
Decisione-quadro del Consiglio 2008/947 (attuata con d.lgs. 15/02/2016, n.38), art. 4 e art. 17
Norme UE e procedura relative al riconoscimento reciproco delle decisioni di liberazione condizionale tra Stati membri e ai certificati di cui agli strumenti comunitari; la sentenza ricorda che la liberazione condizionale straniera non si applica automaticamente in Italia e che il procedimento previsto dal d.lgs. n.38/2016 (art.17 e ss.) deve essere seguito.
D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, art. 16
Quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la pena è eseguita secondo la legge italiana. Si applicano altresì le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia. La pena espiata nello Stato di emissione è computata ai fini dell'esecuzione
Stabilisce che la pena riconosciuta è eseguita secondo la legge italiana ma che la pena già espiata nello Stato di emissione deve essere computata; la Corte ha tratto da ciò il principio per cui non è possibile un'applicazione automatica della liberazione condizionale straniera senza la procedura prevista.
Codice penale, art. 176 (richiamato nel provvedimento impugnato)
Richiamato dal ricorrente come riferimento alla misura nazionale che il Tribunale avrebbe dovuto valutare in sostituzione della liberazione condizionale estera; la Corte indica che il giudice nazionale ha il dovere di valutare la sostituzione e di motivare la decisione.
Massime di principio
- L'esecuzione in Italia di una sentenza straniera è soggetta alla legge italiana, ma vige il divieto di aggravamento: i benefici già maturati nello Stato di condanna devono essere presi in considerazione al momento del trasferimento.
- La liberazione condizionale concessa all'estero non si trasporta automaticamente: occorre seguire le procedure previste (es. d.lgs. n.38/2016) e il giudice nazionale deve verificare documentazione e requisiti per eventuale sostituzione con una misura italiana.
- Quando sia invocata la sostituzione di una misura estera con una misura nazionale (art.735 c.p.p., comma 4), il giudice è tenuto a motivare specificamente la decisione e non può limitarsi a un richiamo generico all'applicazione della normativa nazionale.
- Se il detenuto ha espiato, all'estero, parte di pena relativa a reati ostativi, il giudice nazionale deve valutare lo scorporo delle punizioni concorrenti per verificare l'accesso ai benefici penitenziari.
- Motivazioni contraddittorie o lacunose del giudice di merito sull'applicazione delle norme internazionali e sulle conseguenze dei benefici maturati all'estero comportano l'annullamento con rinvio da parte della Cassazione.
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