Cassazione Civile, Ordinanza n. 30298/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario nel quale la società correntista aveva chiesto la restituzione di somme versate alla banca in forza di clausole ritenute nulle. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto solo in parte la domanda: aveva ritenuto illegittima la capitalizzazione degli interessi limitatamente al periodo iniziale del rapporto, prima dell'adeguamento della banca alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, e aveva invece respinto la censura sulla commissione di massimo scoperto, reputandola giuridicamente meritevole. La Corte d'appello aveva poi riformato la decisione, ritenendo nulla la clausola di anatocismo per i rapporti sorti prima della delibera CICR e, quanto alla commissione di massimo scoperto, nulla la clausola per indeterminatezza dell'oggetto, poiché nel contratto era indicata solo una percentuale dello 0,25% senza la base di calcolo. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1346, 116 e 117 T.U.B., della L. n. 2/2009 e della giurisprudenza di legittimità: ha sostenuto che la legge del 2009 avrebbe riconosciuto la legittimità della commissione di massimo scoperto come corrispettivo della messa a disposizione dei fondi; ha affermato che la clausola sarebbe stata valida anche per il periodo precedente per effetto di una ricognizione legislativa dell'esistente; ha inoltre dedotto che la pattuizione era sufficientemente determinata perché indicava la percentuale e la sua applicazione sull'importo massimo di utilizzo del fido in ciascun trimestre. Nella memoria, la banca ha poi cercato di integrare la censura sostenendo che dal complesso del regolamento contrattuale e dagli estratti conto si sarebbe potuta desumere la periodicità trimestrale e quindi la determinatezza o determinabilità della clausola, richiamando i criteri ermeneutici degli artt. 1363, 1366, 1367 e 1368 c.c.; tali argomenti sono stati ritenuti tardivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in primo luogo, che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza d'appello, perché quest'ultima non aveva dichiarato la nullità della commissione di massimo scoperto per assenza di causa, ma per indeterminatezza dell'oggetto, in mancanza della base di calcolo della percentuale pattuita. Ha poi osservato che la doglianza era comunque infondata/inammissibile alla luce dell'orientamento consolidato secondo cui è nulla per indeterminatezza la clausola che preveda la CMS indicando solo la percentuale, senza specificare modalità di calcolo e quantificazione, così da non consentire al correntista di sapere quando e come sorgerà l'obbligo di pagamento. Inoltre, le ulteriori argomentazioni svolte dalla banca nella memoria sono state dichiarate inammissibili perché introdotte tardivamente, non potendo la memoria integrare i motivi del ricorso per cassazione. La banca è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere la determinatezza dell'oggetto contrattuale; la Corte osserva però che la sentenza impugnata aveva deciso sulla diversa ratio dell'indeterminatezza della clausola CMS
richiamato dalla ricorrente, ma senza incidenza sulla ratio decidendi censurata
richiamato dalla ricorrente per sostenere la validità formale della pattuizione bancaria scritta; la Corte rileva che ciò non supera il diverso profilo dell'indeterminatezza dell'oggetto
invocata dalla ricorrente come norma che avrebbe ricognitivamente sancito la legittimità della commissione di massimo scoperto, ma la Corte afferma che nel caso concreto la nullità è stata affermata per indeterminatezza della clausola, non per mancanza di causa
Delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000
richiamata nel quadro dell'anatocismo e dell'adeguamento dei contratti bancari; la Corte dà atto della ricostruzione della sentenza impugnata sull'esigenza di specifica pattuizione per la nuova capitalizzazione
art. 7 Delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000
richiamato nella motivazione della sentenza impugnata per escludere il giudizio di comparazione nei contratti anteriori con clausole anatocistiche nulle
art. 2 Delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000
indicato come fonte del requisito di espressa pattuizione per introdurre validamente la clausola di capitalizzazione degli interessi
richiamato tardivamente in memoria per sostenere che la clausola CMS fosse determinabile attraverso l'interpretazione complessiva del contratto
richiamato tardivamente in memoria come criterio di interpretazione secondo buona fede per valorizzare la comune volontà delle parti
richiamato tardivamente in memoria quale criterio di conservazione del contratto
richiamato tardivamente in memoria in relazione agli usi contrattuali bancari
la Corte afferma che la censura è inammissibile anche alla luce di tale disposizione, perché contraria a un orientamento consolidato
richiamato per affermare che la memoria non può integrare i motivi del ricorso per cassazione
richiamato per il medesimo principio sulla funzione meramente illustrativa della memoria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
richiamato per la liquidazione delle spese
Massime di principio
- È nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola di commissione di massimo scoperto che indichi soltanto una percentuale, senza specificare la base di calcolo o le modalità di quantificazione, perché il correntista non è posto in condizione di sapere quando e come sorgerà l'obbligo di pagamento.
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che attacca una ragione diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione.
- La legittimità astratta della commissione di massimo scoperto, eventualmente riconosciuta dal legislatore, non sana di per sé la nullità della singola clausola se nel contratto mancano gli elementi necessari a determinarne oggetto e quantificazione.
- La memoria depositata in cassazione non può introdurre nuovi motivi di ricorso o ampliare il perimetro delle censure originariamente dedotte, ma solo chiarire e illustrare quelle già proposte.
- Quando la questione riguarda la determinabilità di una clausola bancaria, non è sufficiente il mero richiamo alla percentuale pattuita o alla periodicità di addebito se il contratto non consente di individuare con precisione il criterio di calcolo del corrispettivo.
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