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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12752/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato tre avvisi di accertamento personali a carico di altrettanti soci di una società a ristretta base azionaria, recuperando a tassazione, ai fini IRPEF per un anno d'imposta, maggiori redditi di capitale. Gli avvisi traevano origine da un accertamento societario definitivo: la società era risultata aver omesso le dichiarazioni fiscali e il bilancio, con conseguente accertamento di maggiori ricavi/utile extracontabile. I soci avevano impugnato gli avvisi deducendo, tra l'altro, la mancanza di contraddittorio preventivo e l'assenza di prova di una effettiva distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, non potendosi desumere automaticamente dalla mera esistenza di utili extracontabili societari la loro percezione personale. La Corte tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo, in sostanza, che i soci avessero fornito prova contraria sufficiente alla presunzione di distribuzione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la prova contraria non fosse stata correttamente assolta e che la Corte di merito avesse in realtà male valutato il materiale probatorio; 2) nullità della sentenza per motivazione omessa/carente/apparente, censurando un passaggio della decisione relativo alla possibilità per il socio di contestare l'accertamento societario anche se definitivo e al preteso vano accesso agli atti, ritenuto però dalla ricorrente decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formalmente formulato come violazione dell'art. 2697 c.c., ma in realtà diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre precisato che la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento dell'adeguatezza della prova offerta dalla parte onerata. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché investiva un passaggio motivazionale svolto ad abundantiam/obiter dictum, non incidente sulla ratio decidendi, che era invece fondata sull'avvenuto assolvimento dell'onere della prova contraria da parte dei contribuenti. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; l'Agenzia è stata condannata alle spese, senza applicazione del contributo unificato aggiuntivo perché amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma si configura solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio a una parte diversa da quella gravata per legge; non è deducibile per contestare la valutazione, da parte del giudice di merito, dell'idoneità della prova offerta dalla parte onerata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Nel ricorso è richiamato come norma sulla denunciata violazione di legge, ma la censura non può tradursi in una richiesta di riesame del fatto e delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La nullità per motivazione omessa o apparente non può essere fatta valere contro argomentazioni non decisive o svolte ad abundantiam.

  • art. 36 D.Lgs. 546/1992

    È richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie, ma la censura viene respinta perché diretta contro un obiter dictum.

  • art. 132 c.p.c.

    È invocato in relazione al vizio di motivazione, ma la Corte esclude il vizio perché la ratio decidendi è comunque sorretta da motivazione sufficiente.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione, ma non è violato quando la decisione contiene una motivazione sulla questione decisiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Non si applica l'ulteriore contributo unificato quando soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    È richiamato come norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • In presenza di accertamento di utili extracontabili in una società a ristretta base partecipativa, il socio può essere tenuto a fornire prova contraria della mancata distribuzione, ma la valutazione dell'idoneità di tale prova appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l'onere della prova sia stato erroneamente addossato a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti che il giudice abbia ritenuto insufficiente o sufficiente la prova prodotta.
  • Le censure di cassazione non possono trasformarsi in una richiesta di riesame del merito e delle risultanze istruttorie, poiché tale valutazione è riservata al giudice di merito.
  • Sono inammissibili le doglianze rivolte contro argomentazioni meramente incidentali o svolte ad abundantiam, perché prive di incidenza sul dispositivo e sulla ratio decidendi.
  • Quando la soccombenza riguarda un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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