Cassazione Penale, Sentenza n. 30683/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e la Corte di appello aveva confermato la decisione in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio nella forma di lieve entità. Nel giudizio di appello, celebrato con rito cartolare, il difensore aveva depositato le conclusioni scritte insistendo sull'accoglimento dei motivi di appello e chiedendo anche l'applicazione di una pena sostitutiva ex art. 20-bis c.p. La Corte territoriale ha tuttavia dichiarato tardiva tale richiesta, ritenendo che il consenso alla sostituzione dovesse essere formulato entro il termine di quindici giorni previsto per i motivi nuovi. Il ricorrente ha quindi dedotto vizio di motivazione e erronea applicazione della disciplina processuale e transitoria, sostenendo che, nel regime applicabile al suo caso, la richiesta era tempestiva e doveva essere esaminata nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla applicazione delle pene sostitutive, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Ha ritenuto che, per l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, continui ad applicarsi il regime transitorio che non prevede la decadenza per la manifestazione del consenso alla sostituzione della pena detentiva. Di conseguenza, la richiesta depositata con le conclusioni scritte nel rito cartolare era tempestiva e la Corte territoriale avrebbe dovuto valutarla nel merito, motivando sulla sussistenza o meno dei presupposti per la sostituzione.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa alla detenzione di stupefacenti a fini di spaccio di lieve entità
norma che disciplina le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la cui applicazione deve essere valutata dal giudice del rinvio
norma che regolava il rito cartolare del giudizio di appello applicabile al caso
art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
stabilisce il regime transitorio per gli appelli proposti prima del 30 giugno 2024, escludendo l'applicazione delle nuove regole del processo di appello introdotte dalla riforma Cartabia
le disposizioni in materia di pene sostitutive, ove più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto
prevede l'applicabilità delle pene sostitutive ai procedimenti pendenti e non introduce una decadenza specifica per la manifestazione del consenso alla sostituzione
art. 598-bis, comma 1-bis, c.p.p.
non ritenuto applicabile al caso, perché introdotto successivamente e non estensibile in difetto di espressa previsione ai giudizi già pendenti
richiamato per la sintesi del motivo di ricorso
richiamato dalla giurisprudenza sulla richiesta di conversione della pena nel giudizio di appello
richiamato come base del giudizio cartolare in appello nel regime transitorio
Massime di principio
- Nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, la richiesta di applicazione delle pene sostitutive può essere validamente formulata nelle conclusioni scritte, se il regime transitorio applicabile non impone una specifica decadenza anticipata per la manifestazione del consenso.
- Per gli appelli proposti prima dell'operatività della riforma Cartabia, continuano ad applicarsi le disposizioni transitorie che preservano il rito cartolare e non consentono di estendere automaticamente ai giudizi pendenti le nuove preclusioni introdotte successivamente.
- Quando la domanda di sostituzione della pena è tempestivamente devoluta al giudice d'appello secondo il regime processuale applicabile, il giudice non può limitarsi a dichiararla tardiva, ma deve esaminarla nel merito e motivare sull'esistenza o meno dei presupposti sostanziali per la sostituzione.
- La mancata valutazione della richiesta di pena sostitutiva integra vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui omette di decidere su un punto devoluto con rituale tempestività.
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