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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13032/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento amministrativo sanzionatorio per la produzione e commercializzazione di vini recanti in etichetta menzioni geografiche tipiche senza i relativi requisiti. Dopo un’indagine avviata su incarico della Procura e un sequestro preventivo disposto in sede penale, la Guardia di finanza notificò prima un verbale di contestazione e poi un’ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione e per la pubblicazione della decisione su due giornali. I destinatari proposero opposizione, respinta in primo grado e poi in appello. In cassazione dedussero: 1) violazione degli artt. 14 e 24 L. 689/1981, sostenendo che non vi fosse una connessione necessaria tra illecito amministrativo e penale e che la contestazione avrebbe dovuto essere immediata già nel 2005, con conseguente tardività e estinzione dell’obbligo di pagamento; 2) violazione dell’art. 14 L. 689/1981, per avere la Corte d’appello ritenuto non estinta la pretesa sanzionatoria; 3) violazione dell’art. 8 L. 689/1981 e dell’art. 22 D.Lgs. 61/2010, lamentando che la condotta fosse unica e quindi dovesse applicarsi il cumulo giuridico, non il concorso materiale; 4) violazione dell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, in tema di spese di lite e contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla tempestività della contestazione, affermando che, quando gli elementi dell’illecito amministrativo emergono da atti di indagine penale, il termine per la contestazione decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria all’autorità amministrativa, così da non frustrare il segreto istruttorio e la valutazione della eventuale pregiudizialità penale. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo sul cumulo giuridico, rilevando che l’art. 8 L. 689/1981 consente tale disciplina solo nel concorso formale e non nel concorso materiale, senza possibilità di applicazione analogica della continuazione penalistica agli illeciti amministrativi; ha altresì considerato insindacabile in cassazione la valutazione di fatto della Corte territoriale sulla pluralità delle condotte, fondata sulla diversità delle annate, delle aziende fornitrici e dell’origine dell’uva. Il quarto motivo è stato ritenuto privo di rilievo autonomo perché dipendente dall’accoglimento dei precedenti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 14 L. n. 689/1981

    Il termine per la contestazione dell’illecito amministrativo, quando i relativi elementi emergono da atti di indagine penale, decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria all’autorità amministrativa.

  • art. 24 L. n. 689/1981

    Fuori dall’ipotesi di connessione per pregiudizialità, la disciplina della contestazione dell’illecito amministrativo è coordinata con il procedimento penale in modo da preservare la valutazione dell’autorità giudiziaria e il segreto istruttorio.

  • art. 8 L. n. 689/1981

    Il cumulo giuridico tra sanzioni è applicabile solo al concorso formale di violazioni commesse con un’unica azione od omissione; non è estensibile al concorso materiale in via analogica.

  • art. 22 D.Lgs. 8 aprile 2010 n. 61

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi dell’unicità della condotta, ma non ritenuto idoneo a superare la distinzione tra concorso formale e materiale.

  • art. 92 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata ritenuta priva di autonomia perché dipendente dall’esito del ricorso principale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria depositata non ha apportato elementi idonei a mutare il quadro decisorio.

  • art. 329 c.p.p.

    Il segreto istruttorio impedisce che la contestazione amministrativa anticipata comprometta la valutazione della possibile rilevanza penale dei fatti.

  • art. 81 c.p.

    La disciplina della continuazione penalistica non è applicabile, in via analogica, agli illeciti amministrativi, salvo espressa previsione di legge.

Massime di principio

  • Quando una violazione amministrativa emerge da atti di indagine penale, il termine per la contestazione decorre dalla trasmissione degli atti all’autorità amministrativa, non dal momento in cui il fatto viene materialmente accertato dagli organi investigativi, se la contestazione anticipata potrebbe interferire con la valutazione della pregiudizialità penale e con il segreto istruttorio.
  • Il cumulo giuridico ex art. 8 L. 689/1981 opera solo in presenza di concorso formale, cioè di più violazioni realizzate con una sola azione od omissione; non è estensibile al concorso materiale di violazioni commesse con condotte distinte.
  • L’apprezzamento circa l’unicità o pluralità delle condotte, quando fondato su circostanze fattuali specifiche e logicamente motivate, integra valutazione di merito non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione plausibile.
  • La disciplina di favore della continuazione prevista in materia penale non può essere automaticamente trasposta agli illeciti amministrativi in assenza di un’espressa previsione legislativa.
  • La doglianza sulle spese processuali è inidonea a fondare autonoma cassazione quando dipende integralmente dall’accoglimento dei motivi principali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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