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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21151/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita di due quote sociali della stessa società familiare. Due germani, dopo aver rilasciato nel maggio 2011 dichiarazioni di debito in favore del fratello in vista dell’acquisto delle quote, stipularono prima un preliminare e poi, nell’11 luglio 2011, il definitivo di cessione per un prezzo complessivo di euro 600.000. Gli attori sostennero di aver versato in totale euro 665.000 e chiesero la restituzione dell’eccedenza di euro 65.000, deducendo che le dichiarazioni di debito e gli accordi successivi fossero riferiti alla compravendita e che il maggior importo fosse indebito. Il venditore, invece, ottenne in sede monitoria un decreto ingiuntivo per euro 99.500 quale saldo prezzo nei confronti di uno degli acquirenti. Il Tribunale respinse sia la domanda restitutoria sia l’opposizione al decreto, ma la Corte d’appello, riformando la decisione, accolse la domanda degli acquirenti, revocò il decreto ingiuntivo e condannò il venditore a restituire euro 32.500 a ciascuno. Nel ricorso per cassazione il venditore dedusse: 1) violazione dell’art. 356 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto abbandonate le istanze istruttorie, che secondo lui erano state invece reiterate in appello e nelle conclusioni; 2) violazione degli artt. 1417 e 1988 c.c., sostenendo che gli atti del 2011 e del 2015 provavano una simulazione del prezzo oppure, comunque, che le dichiarazioni di debito costituivano un’obbligazione autonoma non travolta dall’atto pubblico e che non vi fosse rinuncia al vantaggio probatorio dell’art. 1988 c.c.; 3) violazione dell’art. 1284 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. quanto alla censura, formulata dagli appellati in appello, sulla nullità del patto di interessi ultralegali collegati al prezzo asseritamente simulato. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile anche la costituzione tardiva dei controricorrenti e, soprattutto, ha dichiarato inammissibile il ricorso: il primo motivo era generico e privo di adeguata esposizione e localizzazione degli atti processuali; il secondo mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e delle presunzioni, senza censurare specifiche anomalie motivazionali, oltre a risultare non pertinente rispetto alla ratio decidendi, fondata sulla prova positiva della riferibilità delle dichiarazioni di debito alla compravendita e della successiva perdita di efficacia a seguito del pagamento del prezzo; il terzo era inammissibile per difetto di interesse, perché la questione sugli interessi ultralegali era rimasta assorbita dalla decisione di merito. È stato inoltre posto a carico del ricorrente l’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Mario Cogo. Ha inoltre rilevato la tardività della costituzione dei controricorrenti, con conseguente mancata statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Rimane ferma la decisione di merito della Corte d’appello, che aveva revocato il decreto ingiuntivo, accolto la domanda di ripetizione dell’indebito e condannato il venditore alla restituzione di euro 32.500 a ciascuno dei due acquirenti. È stato altresì disposto l’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    il controricorso depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso è tardivo e quindi inammissibile

  • art. 356 c.p.c.

    la censura sull’omessa considerazione delle istanze istruttorie richiede una puntuale allegazione del fatto processuale e degli atti asseritamente reiterati

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve esporre in modo completo e autosufficiente il fatto processuale, riproducendo il contenuto essenziale degli atti richiamati

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    gli atti processuali su cui si fonda il motivo devono essere specificamente localizzati e indicati quanto a produzione o acquisizione nel giudizio di legittimità

  • art. 1417 c.c.

    la simulazione del prezzo deve essere provata con elementi idonei; in cassazione non è consentito sostituire alla valutazione di merito una diversa lettura delle prove

  • art. 1988 c.c.

    la questione della rinuncia al vantaggio dell’inversione dell’onere probatorio è irrilevante se la decisione di merito poggia sulla prova positiva della riferibilità e dell’effetto solutorio delle dichiarazioni di debito

  • art. 1284 c.c.

    la censura sugli interessi ultralegali è inammissibile se la relativa questione è rimasta assorbita e non vi è interesse concreto all’impugnazione

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di trasformare in sede di legittimità una critica alla valutazione delle prove in un nuovo giudizio sul fatto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, le censure che investono atti processuali o istanze istruttorie sono inammissibili se non contengono un’esposizione autosufficiente del fatto processuale e non indicano specificamente dove gli atti siano reperibili nel fascicolo.
  • La deduzione di simulazione del prezzo in una compravendita richiede la critica della motivazione nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità; la Cassazione non può essere investita di una richiesta di rivalutazione delle prove e delle presunzioni.
  • La valutazione della prova presuntiva, inclusa la scelta degli indizi e il giudizio di gravità, precisione e concordanza, appartiene al merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una ratio autonoma e sufficiente, è inammissibile il motivo che attacca un diverso profilo non decisivo o assorbito, perché manca l’interesse concreto all’impugnazione.
  • La violazione dell’art. 1988 c.c. non è configurabile se il giudice di merito accerta positivamente, sulla base di elementi indiziari, la causale e l’effetto solutorio della promessa di pagamento rispetto al rapporto sottostante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravenditaInadempimentoMora
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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