Cassazione Civile, Ordinanza n. 00727/2025 del 11/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l’anno 2015, emesso dal Comune di Viterbo per omesso versamento dell’imposta su alcuni immobili siti in Viterbo e catastalmente indicati in diverse particelle e subalterni. In appello la Corte di giustizia tributaria del Lazio aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado, ritenendo dovuta l’IMU in parte anche in capo all’Agenzia del Demanio. L’Agenzia del Demanio ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: primo, violazione della disciplina IMU/ICI e delle norme sull’organizzazione dell’Agenzia, per avere il giudice di merito erroneamente attribuito all’Agenzia la soggettività passiva IMU sugli immobili del demanio e del patrimonio statale; secondo, in subordine, violazione del giudicato esterno, per non avere considerato una precedente sentenza favorevole relativa all’IMU 2013 sul medesimo fabbricato; terzo, in ulteriore subordine, violazione delle norme sul possesso, per avere escluso che l’Agenzia non avesse il possesso del fabbricato occupato da terzi sine titulo; quarto, violazione delle norme IMU in relazione ad alcuni terreni, per contestare la debenza dell’imposta nonostante l’intestazione catastale e la successiva edificazione di una caserma. Il Comune di Viterbo ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che l’Agenzia del Demanio non sia soggetto passivo IMU per gli immobili compresi nel demanio e nel patrimonio dello Stato, poiché essa svolge solo funzioni di amministrazione e valorizzazione e non è titolare della proprietà né di diritti reali o concessori su tali beni. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo, perché volto in sostanza a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove sull’appartenenza dei terreni, attività preclusa in sede di legittimità. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ha accolto parzialmente il ricorso originario del contribuente, annullando l’atto impositivo limitatamente ad alcuni fabbricati indicati in motivazione. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
richiamato quale base normativa dell’IMU; non include l’Agenzia del Demanio tra i soggetti passivi
L. 22 dicembre 2011, n. 214
legge di conversione del d.l. n. 201/2011
artt. 1 e 3 d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504
la soggettività passiva ICI è riferita al proprietario o al titolare del diritto reale, non all’Agenzia del Demanio
art. 9, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
per l’IMU il soggetto passivo è individuato nel proprietario degli immobili; l’Agenzia del Demanio non rientra tra i soggetti passivi
art. 1, comma 743, L. 27 dicembre 2019, n. 160
richiamato nel motivo di ricorso in materia IMU
art. 2697 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di onere della prova
art. 65 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
attribuisce all’Agenzia del Demanio l’amministrazione degli immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, con funzione meramente gestoria
art. 1 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla titolarità dei beni dello Stato
art. 2909 c.c.
invocato per il giudicato esterno; motivo assorbito
artt. 1 e 2 d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504
richiamati nel motivo sul possesso e sulla debenza dell’ICI/IMU
art. 1, comma 2, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
richiamato in tema di appartenenza dei beni pubblici
art. 1, comma 759, lett. a, L. 27 dicembre 2019, n. 160
richiamato nel motivo di ricorso relativo all’IMU
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro dei motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione di legge
art. 384, primo comma, c.p.c.
consente la decisione nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto
art. 92, secondo comma, c.p.c.
richiamato per giustificare la compensazione delle spese
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma sul procedimento camerale non partecipato in Cassazione
Massime di principio
- In tema di IMU e di ICI, il soggetto passivo è il proprietario dell’immobile o il titolare di un diritto reale o di una concessione amministrativa nei casi previsti dalla legge; il soggetto che cura la mera amministrazione del patrimonio immobiliare statale non assume, per ciò solo, la qualità di contribuente.
- L’Agenzia del Demanio, pur essendo dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia patrimoniale, non diventa proprietaria dei beni immobili compresi nel demanio e nel patrimonio dello Stato, salvo i beni specificamente conferiti nel suo patrimonio immobiliare.
- La funzione di gestione e pagamento dei tributi sui beni statali svolta dall’Agenzia del Demanio in base a convenzioni con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha natura meramente strumentale e non comporta trasferimento della titolarità dominicale.
- In sede di legittimità, la censura che contesti l’accertamento in fatto sulla proprietà o sul possesso dei beni, mirando a una nuova valutazione delle risultanze probatorie, è inammissibile.
- Quando il ricorso per cassazione è accolto solo per una parte dei beni o dei capi dell’originaria pretesa tributaria, il giudice di legittimità può decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- L’accoglimento parziale di un’unica impugnazione riferita a una pluralità di beni può giustificare la compensazione delle spese di lite.
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