Cassazione Penale, Sentenza n. 39809/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della loro condanna per violazione di domicilio aggravata. Le censure erano: 1) vizio di motivazione perché le persone offese erano occupanti abusive e quindi prive dello "ius excludendi", con conseguente esclusione del bene giuridico tutelato; 2) carenza di contributo colposo/consapevole da parte di Ferrando, che si sarebbe limitato ad accompagnare la moglie proprietaria senza partecipazione attiva; 3) e 4) errato diniego della non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (tenuità del fatto), in ragione dell'assenza di dolo e del timore della presenza di intrusi e per presunte incongruenze sulla valutazione della tenuità rispetto alla liquidazione provvisionale del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul merito: il primo motivo è manifestamente infondato perché la giurisprudenza ammette che un occupante sprovvisto di valido titolo possa comunque esercitare lo ius excludendi quando il rapporto di fatto conferisca all'immobile la qualità di domicilio effettivo; la Corte territoriale ha correttamente valutato la presenza di contratto di locazione non registrato, la sospensione del pagamento del canone, l'assenza di iniziative giudiziarie da parte della locataria e le modalità violente del reintegro della proprietaria, che dimostravano la coscienza e volontà della violazione. Il secondo motivo è generico: il contributo di Ferrando è stato fondato sul suo ingresso e trattenimento nell'alloggio, configurando partecipazione materiale. I motivi relativi all'art. 131-bis sono inammissibili o infondati: la Corte ha ritenuto insindacabile la valutazione territoriale circa la durata, la violenza e le circostanze dell'azione che escludono la tenuità; la liquidazione provvisionale (Euro 100) non è irragionevole in relazione alla valutazione complessiva prevista dall'art. 133 cod. pen. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la violenza, la durata e le modalità dell'intrusione escludano l'applicazione della causa di non punibilità
Art. 133, primo comma, cod. pen.
Criteri per la quantificazione della pena e per la valutazione del danno non patrimoniale; il giudice deve considerare congiuntamente modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno
Disposizioni processuali relative alla richiesta di discussione orale in Cassazione; le parti non hanno richiesto la discussione orale
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali e di contenuto dei motivi di ricorso in Cassazione; alcuni motivi sono stati ritenuti generici o formulati fuori dai casi previsti
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 30742/2019; n. 52749/2017 e altra giurisprudenza citata)
Precedenti che affermano che l'occupazione senza titolo non esclude automaticamente lo ius excludendi quando esiste un rapporto di fatto che conferisce all'immobile la qualità di domicilio effettivo; applicati al caso concreto
Massime di principio
- L'assenza di un titolo formale (es. contratto registrato) non esclude automaticamente che un occupante abbia lo ius excludendi: ciò dipende dal rapporto di fatto e dalle modalità di utilizzo dell'immobile come effettivo domicilio.
- Il reintegro nella proprietà esercitato con modalità violente o protratte può integrare il reato di violazione di domicilio anche se l'attore è il proprietario dell'immobile; il corretto rimedio è il ricorso agli strumenti civili o all'intervento delle autorità senza violenza.
- Chi accompagna fisicamente chi compie l'intrusione può essere accreditato come concorrente nel reato se partecipa materialmente all'ingresso o al trattenimento nell'alloggio; la responsabilità non richiede necessariamente un "contributo morale" separato.
- Per ottenere l'esclusione della punibilità per "tenuità del fatto" ex art. 131-bis è necessario dimostrare la scarsa offensività concreta e il limitato allarme sociale; condotte violente, prolungate o che comportano danno escludono normalmente tale favore.
- Motivi generici, formulati con scarsa specificità o che impugnano valutazioni di fatto di merito senza indicare errori di diritto o contraddizioni logiche rilevanti, espongono il ricorso a declaratorie di inammissibilità.
- In casi simili è consigliabile: documentare contrattualmente e formalmente il rapporto di locazione (registrazione), evitare azioni di forza per la riconquista dell'immobile, rivolgersi al giudice civile o alle forze dell'ordine, e, se si intende eccepire la tenuità, fornire elementi oggettivi tali da dimostrare la scarsa offensività dell'azione.
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