Cassazione Civile, Ordinanza n. 26383/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che la sentenza d'appello aveva ormai definitivamente coperto da giudicato la declaratoria di tardività dell'opposizione e che i motivi di legittimità non erano idonei a scalfire tale ratio decisiva. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'emissione, da parte dell'INPS, di un avviso di addebito per il pagamento dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale, relativi all'anno 2008, nell'ambito della gestione commercianti. Nel giudizio di merito il primo giudice aveva dichiarato tardiva l'opposizione proposta contro tale avviso; la Corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo coperta da giudicato la statuizione di tardività perché non impugnata. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 115, 156 e 159 c.p.c. e dell'art. 6 L. n. 212/2000, ma il ricorso si limitava a doglianze che non incidevano sulla statuizione irrevocabile di tardività dell'opposizione.
Norme richiamate
È richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ne esamina nel merito la portata perché il ricorso è inammissibile per la presenza di un giudicato interno sulla tardività dell'opposizione.
È invocato dalla ricorrente come norma violata, ma la Corte rileva che le censure non incidono sulla statuizione di tardività già coperta da giudicato.
È richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte sviluppi una specifica interpretazione, poiché il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali preclusive.
È citato nel ricorso, ma la Corte non entra nel merito della doglianza perché la decisione di tardività dell'opposizione è ormai irretrattabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ne dà applicazione per affermare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di dovuto.
art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato nel disposto finale come parametro per quantificare l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito contiene una statuizione autonoma e decisiva non impugnata, tale statuizione si consolida in giudicato interno e preclude l'esame dei motivi di ricorso che non la scalfiscono.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se le censure non investono la ratio decidendi effettivamente decisiva della sentenza impugnata, ma si limitano a questioni che non incidono sull'effetto preclusivo già formatosi.
- La declaratoria di tardività dell'opposizione, se non specificamente censurata in modo idoneo, rende irretrattabile la decisione di merito e impedisce una rivalutazione in sede di legittimità.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità regola le spese secondo soccombenza e, ove ne ricorrano i presupposti, dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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