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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9463/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che, pur modificando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva rifiutato di rinnovare l'istruttoria dibattimentale per escutere il Morleo e aveva negato l'applicazione dell'attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art. 74 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente sosteneva che la difesa aveva prodotto verbali di interrogatorio contenenti elementi di assoluta novità frutto della sua collaborazione (nomi, ruoli, modalità operative) che avrebbero dovuto portare al riconoscimento dell'attenuante e che la Corte territoriale aveva erroneamente collocato la collaborazione in momento successivo alla sentenza di primo grado e non ne aveva valutato l'efficacia rispetto al disvelamento dell'organizzazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art. 74 richiede un contributo idoneo a interrompere l'attività complessiva dell'associazione e che la rinnovazione istruttoria in appello deve essere disposta solo se assolutamente necessaria per la funzionalità della prova rispetto al processo e non per esigenze soggettive del dichiarante. La difesa non ha specificamente dimostrato la novità e la funzionalità probatoria delle dichiarazioni del Morleo rispetto agli elementi già acquisiti (intercettazioni, monitoraggi, ecc.). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 7

    L'attenuante della collaborazione per i reati associativi richiede un apporto conoscitivo tale da interrompere l'attività complessiva dell'associazione o da assicurare prove o sequestri di risorse decisive; non è sufficiente la mera informazione sulla singola partita di droga

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 7

    Per i reati di spaccio semplici l'attenuante della collaborazione ha requisiti meno stringenti rispetto all'art. 74 comma 7; può bastare un aiuto a evitare ulteriori conseguenze dello spaccio o a consentire sequestri di risorse rilevanti

  • Codice di procedura penale, art. 599-bis

    La definizione del processo ai sensi dell'art. 599-bis riguardo ai coimputati è stata richiamata dalla Corte territoriale per motivare la non necessità della rinnovazione istruttoria in appello

Massime di principio

  • Per ottenere l'attenuante speciale dell'art. 74 comma 7 DPR 309/1990 occorre dimostrare che la collaborazione produce elementi capaci di interrompere l'attività dell'associazione o di assicurare prove/sequestri decisivi; contributi limitati al singolo episodio spesso non sono sufficienti
  • La rinnovazione dell'istruttoria in sede di appello per escutere l'imputato collaborante va richiesta e motivata con specificità: bisogna indicare esattamente quali siano gli elementi nuovi e perché gli elementi già in atti sono insufficienti
  • Se gli elementi che il difensore intende far emergere risultano già acquisiti tramite intercettazioni, pedinamenti o altro, il giudice può legittimamente rifiutare la rinnovazione e negare l'attenuante
  • La documentazione della collaborazione in una fase processuale precedente alla sentenza di primo grado facilita il riconoscimento dell'attenuante; dichiarazioni tardive richiedono prova di incidenza reale e non meramente ricostruzioni generiche
  • Ricorsi per cassazione che si limitano ad elencare principi o a criticare in termini generici le decisioni di merito, senza specificare il nesso causale fra i fatti nuovi e l'errore di diritto o di fatto, rischiano l'inammissibilità e possono comportare condanna alle spese e sanzioni

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