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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28447/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società di gestione)

La controversia

La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa da un gestore del servizio idrico per consumi di acqua relativi al periodo gennaio 2010-giugno 2012, pari a euro 2.923,78. L'utente aveva proposto opposizione sostenendo che gli importi non fossero dovuti perché i consumi risultavano anomali e attribuiti a una presunta presenza di aria nelle tubature, poi asseritamente risolta con l'installazione di una valvola di sfiato. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione, ma il tribunale, in riforma, aveva ritenuto legittima l'ingiunzione osservando che il reclamo dell'utente era stato solo parzialmente accolto e che, dopo la valvola di sfiato, i consumi non erano diminuiti in modo significativo, sicché la presunzione semplice di correttezza dei dati rilevati dal contatore non era stata superata. In cassazione l'utente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 320, 101, 324 e 342 c.p.c., lamentando che il tribunale avesse deciso su un appello asseritamente inammissibile e fondato su un fatto nuovo tardivamente allegato dalla società; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione del r.d. n. 639/1910, contestando l'assunto secondo cui il reclamo sarebbe stato accolto e il credito certo, liquido ed esigibile; 3) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che l'onere probatorio fosse stato erroneamente posto a suo carico e che la prova presuntiva fosse stata male valutata, non potendosi attribuire alla bolletta valore idoneo a dimostrare la veridicità dei consumi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e infondato il terzo, confermando il rigetto dell'opposizione e quindi la debenza delle somme richieste con l'ingiunzione di pagamento. Ha ritenuto che la doglianza sull'inammissibilità dell'appello fosse a sua volta inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva trascritto in modo sufficiente gli atti rilevanti (atto di appello e sentenza di primo grado). Ha poi escluso che vi fosse stata una tardiva introduzione di un fatto nuovo, rilevando che il tribunale aveva deciso sulla base della mancata prova dell'asserito malfunzionamento del contatore e della mancata riduzione dei consumi dopo l'installazione della valvola di sfiato. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha osservato che il motivo non censurava un fatto storico decisivo, ma questioni e argomentazioni difensive, quindi non rientrava nel paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Infine, sul riparto dell'onere della prova, ha richiamato il principio per cui la registrazione del contatore è assistita da mera presunzione semplice di veridicità, ma il gestore può fondare la propria pretesa su di essa e l'utente deve contestare e provare il diverso malfunzionamento o fattori esterni idonei a spiegare l'eccesso dei consumi; nel caso concreto il tribunale si era attenuto a tali principi. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 320 c.p.c.

    Richiamato per escludere che la decisione d'appello si fosse fondata su un fatto tardivamente introdotto in violazione delle preclusioni del giudizio davanti al giudice di pace.

  • art. 101 c.p.c.

    Evocato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 324 c.p.c.

    Evocato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, ma senza autonoma incidenza decisiva nella decisione.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la deduzione dell'inammissibilità dell'appello richiede comunque un motivo di ricorso specifico e autosufficiente, con essenziale trascrizione degli atti rilevanti.

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza, mediante esposizione chiara e trascrizione essenziale degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il primo motivo è stato formulato come denuncia di error in procedendo, ma è stato dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti di specificità.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare questioni, argomentazioni difensive o un mero dissenso sulla valutazione delle prove.

  • r.d. n. 639/1910

    Il procedimento ingiuntivo speciale può essere utilizzato anche per crediti di natura privatistica della P.A., purché il credito sia certo, liquido ed esigibile e fondato su fatti e parametri obiettivi.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è violazione della regola sull'onere della prova quando il giudice apprezza le prove e ritiene non superata la presunzione semplice di correttezza dei consumi rilevati dal contatore.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte esclude la violazione delle presunzioni semplici, rilevando che la censura è generica e si risolve in un dissenso sulla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione è inammissibile perché non articolata secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, trattandosi in sostanza di contestazione della valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La dedotta violazione è inammissibile perché non specifica un uso di prove legali in contrasto con la norma, ma mira a rimettere in discussione l'apprezzamento del giudice.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di error in procedendo o dell'inammissibilità dell'appello non esonera il ricorrente dal rispetto del principio di specificità e autosufficienza: occorre trascrivere in modo essenziale gli atti e i documenti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di far valere questioni giuridiche, argomentazioni difensive o un mero dissenso sulla lettura delle prove.
  • In tema di addebito dei consumi in base a contatore, la registrazione è assistita da una presunzione semplice di veridicità: il gestore può fondare la propria pretesa sui dati rilevati, ma l'utente conserva il diritto di contestarli e deve allegare e provare il malfunzionamento o fattori esterni idonei a spiegare l'anomalia dei consumi.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non sussiste quando la censura, in realtà, mira a contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
  • Lo speciale procedimento di cui al r.d. n. 639/1910 può essere utilizzato dalla pubblica amministrazione anche per crediti di natura privatistica, purché il credito sia certo, liquido ed esigibile e risulti da dati obiettivi e predeterminati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMoraInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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